REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 2060 del 2010, proposto da Biagio Carannante, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Affuso, domiciliato, ex lege in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
il Comune di Pozzuoli, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Starace, presso il cui studio in Napoli, alla Riviera di Chiaia, 207, è elettivamente domiciliato;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza di demolizione n. 4482 del 9.02.2010, notificata in data 12.02.2010, con la quale si ingiunge la demolizione delle opere realizzate alla Via Cuma Licola n.98;
di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/05/2010 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Rilevato che il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il comune di Pozzuoli gli ha ingiunto la demolizione di un manufatto con struttura portante e copertura in legno, realizzato in aderenza ad una preesistenza edilizia di circa 65 metri quadrati a sua volta oggetto di domanda di condono edilizio non ancora esitato;
Rilevato che le opere sono state realizzate in assenza di titolo abilitativo in comune assoggettato a vincolo paesistico;
Ritenuto di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del gravame formulata dal comune resistente in ragione dall’infondatezza del ricorso:
Ritenuto che debbano essere respinti il primo e il secondo motivo di doglianza, con i quali il ricorrente ha rappresentato di aver inoltrato al comune una istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001;
Considerato, infatti che, come più volte affermato, anche da questa sezione, la proposizione di una istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001, in tempo successivo all’emissione dell’ordinanza di demolizione, incide unicamente sulla possibilità dell’amministrazione di portare ad esecuzione la sanzione, ma non si riverbera sulla legittimità del precedente provvedimento di demolizione (cfr. Consiglio di Stato sez, IV, 19 febbraio 2008 n. 849);
Ritenuto che debba essere respinto anche il terzo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha lamentato violazione dell’art. 33, comma 2, del d.P.R. 380/2001 per non avere il comune valutato la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria;
Considerato che la norma invocata si applica alle ipotesi di “interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità “, mentre nel caso in esame l’attività posta in essere in assenza di permesso di costruire, accedendo ad un fabbricato a sua volta oggetto di un procedimento di condono non concluso, poteva essere proseguita solo previo ottenimento della autorizzazione di cui all’art. 35, comma 13, della l. 47/1985, in assenza della quale l’attività edilizia posta in essere deve essere qualificata come sicuramente abusiva (cfr., T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 24 novembre 2009 , n. 7961);
Ritenuto di porre a carico della parte soccombente le spese liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. VI, respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 05/05/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2010