Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 5 -2010 - © copyright

 

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 13 maggio 2010 n. 4867
Pres. A. Onorato, est. G. Nunziata
Nardone Franco (Avv. Francesco Del Grosso) c. Regione Campania (Avv. Salvatore
Colosimo) c. ASL Napoli 2 Nord (N.C.) c. Savarese Alfredo (Avv. Antonio Tardone)


1. Giurisdizione e competenza – Pubblico Impiego – Revoca del Commissario Straordinario di un Ente Pubblico – Provvedimento – Impugnazione – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Ragioni

 

2. Sanità Pubblica – Provvedimento di revoca di un Commissario Straordinario – Non sorretto da adeguata motivazione – Violazione della Legge 241/90 – Illegittimità – Sussiste – Fattispecie

1. Sussiste la giurisdizione del G.A. per le controversie aventi ad oggetto la sostituzione di un commissario straordinario posto al vertice di un Ente pubblico dal momento che la nomina e la revoca del commissario straordinario (nella specie commissario straordinario di un Amministrazione Sanitaria Locale) non è assimilabile alla attribuzione di funzioni dirigenziali, in quanto con tale provvedimento, non si viene a costituire un rapporto di pubblico impiego, ma unicamente il contingente inserimento funzionale, per un periodo determinato, di un organo straordinario nella struttura dell’Ente, ciò mediante la costituzione di un rapporto di servizio onorario (1)

 

2. È illegittimo per violazione degli artt. 3 e ss. della Legge 241/90, il provvedimento di revoca di un Commissario straordinario di un Ente di rilevanza pubblica non adeguatamente motivato dal momento che tale provvedimento essendo relativo alla revoca di una nomina di tipo fiduciario deve indicare le qualità professionali sulla base delle quali la P.A. ha ritenuto il soggetto non più adatto agli obiettivi programmati dimostrando di aver compiuto un’attenta e seria valutazione del possesso dei requisiti prescritti in capo al nuovo soggetto prescelto (2)
- - - - - - - - - - - - - - -

 

1. cfr. TAR Abruzzo – L’Aquila, Sez. I, 21 giugno 2007, n. 3431; TAR Lazio – Roma, Sez, II ter, n. 3276/2003;

 

2. Nella specie il TAR ha accolto il ricorso avverso il provvedimento di revoca del Commissario Straordinario dell’ASL Napoli 2 Nord dal momento che tale provvedimento era fondato sulla apodittica motivazione del clima di tensione creata tra il Commissario e le parti sindacali dei territori rientranti nel comprensorio di competenza della suddetta Amministrazione Sanitaria.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 2020 del 2010, proposto dal Sig. Nardone Franco, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Del Grosso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Gennaro Stradolini in Napoli, Via De Gasperi n.45;

contro



Regione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Colosimo ed elettivamente domiciliata presso la Sede dell’Ente in Napoli, Via S. Lucia n.81; ASL Napoli 2 Nord in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti di



Savarese Alfredo, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Nardone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Riviera di Chiaia n.276;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



della Deliberazione di Giunta n.356 del 19/3/2010 di sostituzione del Commissario Straordinario dell’ASL Napoli 2 Nord.

Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui si espone che con Deliberazione di Giunta n.1458 dell’11/9/2009 il ricorrente veniva nominato Commissario Straordinario dell’ASL Napoli 2 Nord in sostituzione del precedente dott.ssa Lia Bertoli, incarico conferito sino al completamento del processo di trasformazione da realizzarsi entro il 31/10/2009; con Deliberazione di Giunta n.1661 del 30/10/2009 il citato termine di scadenza della nomina veniva prorogato sino alla scadenza del mandato conferito al Commissario ad acta, ma con Deliberazione di Giunta n.1978 del 31/12/2009 veniva ulteriormente prorogato fino alla predisposizione dei programmi operativi di cui alla Legge n.191/2009. Tuttavia con il provvedimento impugnato il ricorrente è stato sostituito in ragione “…del clima di tensione…delle proteste delle parti sindacali”;
Vista la memoria di costituzione della Regione Campania;
Vista la memoria di costituzione del controinteressato sig. Savarese;
Visti tutti gli atti della causa;
Udito il Relatore Cons. Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del giorno 6 maggio 2010 e udito il difensore come specificato nel verbale;
Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;

Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;
Premesso che la Sezione ritiene di condividere quella giurisprudenza (cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, I, 21.6.2007, n.3431) secondo cui la nomina e la revoca del commissario straordinario di un Ente di rilevanza pubblica non è assimilabile alla attribuzione di funzioni dirigenziali, in quanto con tale provvedimento non si viene a costituire un rapporto di pubblico impiego, ma unicamente il contingente inserimento funzionale, per un periodo determinato, di un organo straordinario nella struttura dell'ente, ciò mediante la costituzione di un rapporto di servizio onorario;

Ritenuto conseguentemente di affermare la giurisdizione di questo giudice amministrativo sulle relative controversie ed il riconoscimento in capo all'autorità di nomina di ampi poteri dispositivi (e di alta amministrazione) nei riguardi dell'Organo straordinario temporaneamente posto al vertice, in attesa della stabile incardinazione degli organi ordinari (cfr. T.A.R Lazio, Roma, II ter, n. 3276/2003), dal momento che i poteri di alta amministrazione presuppongono pur sempre il rispetto delle regole procedimentali e motivazionali previste dalla Legge n.241/1990, ma con un sindacato giudiziario ovviamente proporzionato alla latitudine dispositiva di cui pur sempre dispone l'ente pubblico procedente;

Considerato che si è correttamente rilevato (Cons. Stato, VI, 19.10.2009, n.6388) come gli atti di alta amministrazione, in quanto formalmente e sostanzialmente amministrativi, non debbano essere necessariamente preceduti da formale comunicazione di avvio del procedimento ai membri uscenti, né dal preavviso di rigetto della domanda di conferma, ma siano comunque soggetti all’obbligo di motivazione previsto in generale dalla Legge n.241/1990, ciò perché, anche con riguardo ad atti di alta amministrazione, deve ormai ritenersi chiuso nel sistema, dopo l’entrata in vigore della Legge n.241/1990, ogni spazio per la categoria dei provvedimenti amministrativi c.d. a motivo libero; in sostanza, anche quando deve essere adottato un atto di nomina di tipo fiduciario, l’Amministrazione deve indicare le qualità professionali sulla base delle quali ha ritenuto il soggetto più adatto rispetto agli obiettivi programmati dimostrando di aver compiuto un’attenta e seria valutazione del possesso dei requisiti prescritti in capo al soggetto prescelto sì che risulti la ragionevolezza della scelta;
Ritenuto che nella fattispecie, a prescindere dalle diffuse argomentazioni spiegate dalla difesa della Regione in sede di Camera di Consiglio e che comunque non trovano riscontro nelle premesse al provvedimento oggetto di impugnazione, vada censurata il difetto di motivazione che risulta meramente apparente, alludendo ad una sorta di incompatibilità ambientale “…in ragione del clima di tensione generale rilevato dagli Organi di Stampa e dagli Amministratori dei territori rientranti nel comprensorio di competenza dell’ASL Napoli 2 Nord”, ciò sul presupposto che (T.A.R. Valle d’Aosta, 8.7.2009, n.59) anche le scelte discrezionali dell'Amministrazione possono essere sottoposte al vaglio giurisdizionale sia pure sotto il limitato aspetto dell'irragionevolezza, errata valutazione dei presupposti, illogicità; tale potere non trova limite nella circostanza che la Regione sia dotata di uffici altamente specializzati i cui pareri non potrebbero essere contestati da un soggetto privato, in quanto l'alta e riconosciuta qualificazione degli uffici regionali non esclude che in determinate circostanze le scelte effettuate risultino viziate sulla base di puntuali riscontri;
Ritenuto, in particolare, di censurare l’operato dell’Amministrazione nella misura in cui non ha fatto, ad esempio, menzione di addebiti specifici in termini di professionalità, idoneità e proficua gestione, ma si è limitata a riferire di un clima di tensione, quasi ignorando quanto peraltro affermato da questo Tribunale nella materia sanitaria già in epoca assai risalente (15.7.1997, n.1857), ovvero che è illegittimo aver riguardo allo stato di conflittualità interna, soprattutto nei confronti della componente sindacale, ai fini della cessazione del rapporto fiduciario sottostante l'incarico, soprattutto quando non si reputa rilevante, ai fini dell'aggravarsi della tensione all'interno dell'Ente, ad esempio l'opera di risanamento eventualmente compiuta dal Commissario per sopprimere i benefici considerati illegittimi;
Considerato, in definitiva, che tale ampia discrezionalità dell’Amministrazione resta comunque ben differente dalla determinazione puramente fiduciaria, come desumibile dai conformi principi anche di recente espressi dalla Corte Costituzionale sullo spoils system, per cui il corretto esercizio del potere di licenziamento di un dirigente pubblico - non esprimendo una rilevanza solo privatistica a tutela del lavoratore ma implicando di contro anche un interesse pubblicistico al buon andamento ed all'imparzialità della PA - deve presupporre la previa formalizzazione di un giusto procedimento, del tutto incompatibile con un regime di automatica cessazione dell'incarico, ma nel contempo pur sempre idoneo a giustificare una scelta ragionata in senso espulsivo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso meriti accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione;
Ritenuto, infine, che le spese debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate come da dispositivo,

P.Q.M.



Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.
Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.000,00; spese compensate nei riguardi del controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 6 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:
Antonio Onorato, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2010







Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento