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n. 5 -2010 - © copyright

 

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 5 maggio 2010 n. 2674
Pres. C. D’Alessandro, est. A. Pappalardo
Giacomo Montella (Avv. Maria Grazia Carla Ciccone) c. Comune di Castello di
Cisterna (Avv. Stefano Sorvino)


1. Procedimento amministrativo - Atto amministrativo - Sospensione - Termine di efficacia della sospensione - Può essere anche desunto implicitamente dal testo del provvedimento – Possibilità – Sussiste

 

2. Edilizia ed Urbanistica - Rilascio di una concessione edilizia - Sospensione - Sino all’acquisizione di un parere legale ed all’adozione di atti amministrativi di indirizzo definitivi - Omessa indicazione del termine finale di efficacia della sospensione - Legittimità - Sussiste

1. Ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/90, la sospensione, da parte della P.A., di propri precedenti provvedimenti amministrativi riveste un carattere eccezionale, anche se circondata dai necessari presupposti delle 'gravi ragioni' necessarie per la sua emanazione e del 'tempo strettamente necessario' entro il quale può essere disposta. L’esercizio del relativo potere è comunque legato a evenienze per le quali il termine finale può anche essere implicitamente deducibile. 2. E’ legittima la sospensione del procedimento amministrativo avente ad oggetto il rilascio di un permesso di costruire, sino all’acquisizione di un parere legale e sino all’adozione di atti amministrativi definitivi di indirizzo, disposta per finalità cautelari nonostante sia stata omessa la fissazione del termine finale esplicito di efficacia delle sospensione stessa e tale termine sia comunque desumibile implicitamente nel provvedimento stesso (1)
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1. cfr. TAR Puglia – Lecce, Sez. I, 25 marzo 2009, n. 528


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 1345 del 2010, proposto da: Giacomo Montella, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Carla Ciccone, con la quale elett.te dom. presso Elio Caruso in Napoli via P. Castellino n.141.

contro



Comune di Castello di Cisterna, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Sorvino, con domicilio eletto presso Ingegnere Cosenza in Napoli, c.so Vittorio Emanuele n.715.

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



del provvedimento UTC n. 9686 del 10.12.2009 notificato il 15.12.2009 che sospende la pratica di richiesta di permesso di costruire per demolizione e ricostruzione di fabbricato di proprietà del ricorrente pratica n. 71/2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castello di Cisterna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2010 il Cons. Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art. 9 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, stante la costituzione del contraddittorio e la completezza della documentazione di causa, oltre che la manifesta infondatezza del ricorso;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Con il gravame in epigrafe il Montella espone di essere proprietario di immobile sito in zona B1 del Comune intimato, di avere chiesto il 6.8.2009 il rilascio di permesso di costruire per demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente, aggiunge che la pratica è stata sospesa complessivamente per 45 gg. .
Lamenta che con l’atto gravato l’Ente ha determinato la sospensione delle pratiche che interessano le zone coinvolte dalle criticità evidenziate, in attesa di parere legale sulla legittimità dello strumento urbanistico comunale, senza adottare determinazioni definitive.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
violazione art. 20 DPR 380/01 che stabilisce il termine entro il quale deve concludersi il procedimento di rilascio del permesso; atipicità del provvedimento di sospensione sine die, mancando un termine finale di efficacia ;
difetto di motivazione e di istruttoria: il provvedimento non consente di comprendere l’iter logico giuridico che ha condotto alla sua adozione;
violazione art. 7 legge 241/90.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Comune intimato, il quale ha eccepito come la zona nella quale è richiesto l’intervento rientra tra quelle comprese nella variante generale al PRG, la cui anomala adozione ha causato lo scioglimento degli organi dell’Ente per condizionamento della criminalità organizzata.
In particolare la commissione prefettizia ha evidenziato la circostanza, riportata anche nel decreto di scioglimento del 10.7.2009, che un notevole fattore sintomatico del condizionamento criminale è stato individuato nella cattiva gestione dell’urbanistica comunale ed in particolare nella variante generale al PRG: l’anomala fase di rivisitazione dello strumento urbanistico attraverso l’improprio ricorso a direttive di interpretazione della variante è stata posta in essere al solo scopo di modificare senza la preventiva approvazione della Provincia il PRG , così da rendere assentibili volumetrie aggiuntive non previste ( tanto risulta dalle osservazioni della commissione di accesso).
In conseguenza di tali gravi fattori, primo atto della commissione prefettizia che governa il comune è stato quello di verificare la legittimità dello strumento urbanistico, richiedendo un parere legale ; nel contempo è stato formulato il 18.9.2009 un atto di indirizzo ai servizi tecnici per sospendere per 30 gg. il rilascio di nuovi permessi, sospensione prorogata di 15 gg in vista delle determinazioni definitive.
Il 30.11.2009 infine è stato depositato il parere legale che evidenzia la illegittimità dei criteri interpretativi della variante in virtù dei quali era stato moltiplicato oltre misura il numero dei vani edificabili. La commissione con atto n. 79 del 30.11.2009 ha conseguentemente disposto un articolato procedimento di autotutela in base al quale si è determinato l’annullamento dei permessi già rilasciati ed il diniego di quelli pendenti. Il tutto per l’inderogabile ripristino della legalità violata.
Alla camera di consiglio del 15.4.2010 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda è infondata e va respinta.
Parte ricorrente lamenta infatti la illegittimità della pretesa sospensione a tempo indeterminato delle determinazioni definitive da adottare sulla richiesta di permesso di costruire , deducendo che la stessa si tradurrebbe in un atipico provvedimento in quanto misura soprassessoria priva dell’indicazione di un termine di durata ovvero del provvedimento finale cui è strumentalmente connessa.
Le censure muovono da un erronea ricostruzione della natura dell’atto impugnato
Va in punto di diritto, rilevato, anzitutto, che l’art. 21 quater della legge 7.8.1990, n. 241dispone: <<l’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è implicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito una sola volta nonché ridotto per sopravvenute esigenze>>;
Dal tenore della norma appena riferita, si rileva che, pur circondato dai necessari presupposti delle “gravi ragioni” necessarie per la sua emanazione e del “tempo strettamente necessario” entro il quale può essere disposta , la sospensione di precedenti provvedimenti riveste un carattere pur sempre eccezionale (atteso che un potere generalizzato di sospensione dell’efficacia degli atti amministrativi compete - ovviamente in presenza di altri presupposti - unicamente al giudice amministrativo in sede di tutela cautelare) . L’esercizio del relativo potere è comunque legato a evenienze per le quali il termine finale può anche essere implicitamente deducibile ; nel caso in esame ricorrono i presupposti giustificativi del potere, ossia da un lato la sussistenza di gravi ragioni, che non può essere revocata in dubbio in considerazione della stessa vicenda che ha condotto allo scioglimento degli organi ordinari dell’Ente; e dall’altro la finalità cui è diretto il provvedimento, e gli accertamenti in corso ivi espressamente menzionati che circoscrivono la durata del provvedimento al tempo strettamente necessario per la adozione – ponderata e sorretta da adeguato parere legale - dei provvedimenti definitivi .
Pertanto l’impugnata misura delle sospensione del rilascio del titolo edilizio , disposta per finalità indubbiamente cautelari,e legate alle gravi ragioni ivi indicate degli elementi di criticità evidenziati nello stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari del Comune, omettendo la fissazione del termine finale esplicito di efficacia della stessa, non rappresenta una soprasessoria sine die venendo a coincidere- se pur non con un termine di durata calendariale- comunque con un termine certus an et quando, del quale vengono indicati precisi elementi idonei alla sua individuazione .
Va inoltre soggiunto che l’amministrazione ha dedotto nella memoria di costituzione in giudizio , oltre alla intervenuta acquisizione del parere legale cui è stata legata la sospensione dei procedimenti edilizi in corso relativi alla zona interessata dalla variante, anche la adozione tempestiva di un atto di indirizzo ai fini dell’adozione dei provvedimenti definitivi. Invero con atto n. 79 del 30.11.2009 la commissione straordinaria ha disposto un articolato procedimento di autotutela in base al quale si è determinato l’annullamento dei permessi già rilasciati ed il diniego di quelli pendenti.
Non sono pertanto utilmente invocabili in proposito i precedenti giurisprudenziali in base ai quali : <<Va ritenuta illegittima, ai sensi dell’art. 21 quater della L. n. 241/1990, la sospensione dell’efficacia di un atto amministrativo priva del termine finale, in quanto viola la funzione cautelare che il provvedimento di sospensione deve soddisfare e la reversibilità del provvedimento stesso >> (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 25.3.2009, n. 528; <<Non è legittima la sospensione a tempo indeterminato della efficacia di un provvedimento amministrativo, sia perché l’esecutività è la conseguenza ineliminabile della validità dell’atto, sia perché il potere cautelare di sospensione, salvo che non sia diversamente previsto in modo espresso dalla legge, può essere esercitato soltanto con la prefissione di un termine, essendo tipica della sospensione stessa la sua durata temporale >> (T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 18.6.1007, n. 5521);
Siffatto orientamento giurisprudenziale è riferito alle diverse ipotesi in cui manca ogni elemento anche indiretto ai fini della identificazione del termine finale di efficacia della sospensione, laddove nella specie come evidenziato, l’amministrazione ha indicato i precisi presupposti di fatto con i quali far coincidere la adozione delle determinazioni definitive ed ha da ultimo altresì dedotto di avere adottato l’atto – allo stato non impugnato- con il quale indirizzare la adozione dei singoli provvedimenti definitivi nei confronti dei richiedenti.
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, ad eccezione del contributo unificato, che si pone definitivamente a carico della parte soccombente.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania Napoli sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
respinge la domanda.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, che si pone a carico della parte soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Dante D'Alessio, Consigliere
Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2010






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