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n. 5 -2010 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 12 maggio 2010 n. 2378
Pres. F.F. Lotti – Rel. Lotti
Berselli & C. spa (avv.ti Invernizzi, Pizzetti) c. Ministero della Giustizia
(Avvocatura Distrettuale dello Stato)


1. – Contratti p..a – Appalto di servizi – Revisione prezzi – Art. 6, comma 4, l. 537/1993 – Norma imperativa – Deroga pattizia – Nullità – Sostituzione ex lege.

 

2. - Contratti p..a – Appalto di servizi – Revisione prezzi – Indice da applicare – Indice Foi – In mancanza indice beni e servizi acquistati da P.A.

 

3. – Contratti p.a. Appalti servizi – Revisione prezzi – Sottoscrizione contratto che prevede esclusione revisione – Acquiescenza – Esclusione.

 

4. – Contratti p.a. – Appalto – Rivalutazione monetaria per inadempimento contrattuale – Presunzione – Condizioni.

1. – L’art. 6, comma 4, l. 537/1993 nella parte in cui dispone che tutti i contratti devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo pattuito, costituisce norma imperativa che non può essere derogata pattiziamente a pena di nullità e sostituzione ex lege.

 

2. – Qualora non vi sia la pubblicazione da parte dell’Istat dei dati relativi all’andamento dei prezzi dei principale beni e servizi acquistati dalla P.A., la revisione prezzi può fare riferimento all’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (indice Foi) pubblicato mensilmente dall’Istat.

 

3. – La sottoscrizione dell’appalto non comporta acquiescenza alla mancata revisione prezzi, trattandosi di diritto soggettivo.

 

4. – Il maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.


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