 |
| |
 |
 |
| n. 5 -2010 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 12 maggio 2010 n. 10900
Pres. f.f. R. Politi, Est. A. Mangia
Mascagna (Avv. Bersani) C/ Ministero dell’Interno (Avv. Stato) |
|
1. Processo Amministrativo – Silenzio - Controversie – Presupposti - Obbligo di provvedere della P.A.- Configurabilità anche in assenza di specifica disposizione normativa.
|
| |
|
2. Processo Amministrativo - Silenzio - Oggetto del procedimento - Accertamento dell’obbligo di provvedere - Verifica della pretesa sostanziale - Condizioni.
|
|
1.In tema di giudizi sul silenzio - rifiuto, a prescindere dall’esistenza di una specifica disposizione normativa, l’obbligo di provvedere deve ritenersi sussistente in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni di quest’ultima.
|
| |
|
2. Fermo che, nel procedimento giurisdizionale sul silenzio, l’oggetto della decisione verte sull’accertamento dell’esistenza dell’obbligo di provvedere, tuttavia, il Giudice, in presenza di un’attività vincolata dell’amministrazione, può spingersi fino a verificare la pretesa sostanziale del ricorrente, unicamente quando la fondatezza di quest’ultima appaia evidente.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1623 del 2010, proposto da:
|
| |
|
Mascagna Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Bersani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, situato in Roma, p.zza Cola di Rienzo n. 69;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., n.c.;
per l'annullamento
del silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura di Roma sulla istanza/diffida notificata in data 1 luglio 2009, volta ad ottenere il rilascio di licenza di porto di fucile per uso caccia;
per l'accertamento dell'obbligo della Prefettura di provvedere a seguito dell’istanza per il rilascio di licenza di porto di fucile per uso caccia;
nonché per l’accertamento della maturata idoneità del ricorrente - in relazione alle risultanze del giudizio Collegio Medico Legale del 19.12.2008 - al rilascio di licenza di porto di fucile per uso caccia;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente:
- di aver promosso ricorso innanzi al T.A.R. di Roma, avente n. 5497/2008, avverso decreto del Questore della Provincia di Roma – Div. III Cat. 6^F del 28 febbraio 2008, con il quale gli era stata revocata la licenza di porto di fucile ad uso sportivo nonché era stata respinta l’istanza dal medesimo presentata di rilascio di licenza di porto di fucile per uso caccia;
- che, con ordinanza n. 3365/2008, il TAR accoglieva l’istanza cautelare, disponendo il riesame della sua posizione “al fine di rilevare se vi fossero elementi ostativi per il rilascio delle licenze di porto di fucile sia per uso sportivo che per caccia”;
- di essersi, pertanto, sottoposto a tutti gli accertamenti medico tossicologici “come da ordinanza del T.A.R. Lazio”;
- che tali accertamenti si concludevano con l’emissione di un giudizio di idoneità medico-legale;
- che il Questore della Provincia di Roma adottava, pertanto, un decreto con il quale sospendeva l’efficacia del precedente decreto di reiezione dell’istanza di rilascio della licenza di porto d’armi ad uso di caccia e di revoca della licenza di porto d’armi ad uso sportivo;
- che, stante il silenzio sulla “rivitalizzata” istanza per il rilascio della licenza di porto d’armi ad uso caccia, in data 28 gennaio 2009 inviava una nuova istanza e in data 1 luglio 2009 notificava al Prefetto della Provincia di Roma un’istanza formale con la quale chiedeva di provvedere al rilascio di licenza di porto di fucile per uso caccia, senza ricevere alcun riscontro.
Dato atto del perdurare del silenzio, il ricorrente lamenta l’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione, deducendo i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE IN RELAZIONE ALL’OMISSIONE DI PROVVEDIMENTO EX ART. 2 LEGGE 241/1990 E LEGGE 80/2005.
2. ECCESSO DI POTERE – PER IRRAGIONEVOLEZZA – ANNULLAMENTO DEL SILENZIO RIFIUTO. Nel caso in esame, l’ambito di discrezionalità amministrativa risulta individuato e ristretto dalla Prefettura e, in seguito, dall’ordinanza cautelare del TAR al solo ambito tecnico di valutazione delle risultanze specialistiche normativamente precisate. Si può, pertanto, affermare che il potere discrezionale dell’Amministrazione si è consumato nell’indicazione di un preciso motivo ostativo al rilascio del provvedimento richiesto, con conseguente preclusione di ulteriori indagini. Stante la caducazione – in ragione dell’esito dell’ulteriore accertamento espletato – di detto motivo, all’annullamento del silenzio rifiuto non può non conseguire l’obbligatorietà per la Prefettura di Roma di procedere al rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia richiesta.
In conclusione, il ricorrente afferma il proprio diritto ad una pronuncia esplicita dell’Amministrazione, “con specifica delimitazione dell’emettendo provvedimento alle risultanze istruttorie allo stato acquisite”.
L’Amministrazione intimata non si è costituita.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 25 marzo 2010.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1. Rileva il Tribunale che gli elementi tradizionalmente ritenuti necessari per la formazione del silenzio-rifiuto (altrimenti definito silenzio non tipizzato) sono i seguenti: 1) esistenza di un obbligo di provvedere per l’Amministrazione; 2) atto di diffida giudizialmente notificato ad avvenuta decorrenza del termine prescritto per provvedere; 3) perdurante inerzia dell’Amministrazione successivamente al decorso di trenta giorni dalla notificazione della diffida.
Quanto all’obbligo di provvedere, va in primo luogo tenuto presente il disposto dell’articolo 2 della legge n. 241/1990, secondo il quale la p.a. deve concludere il procedimento con provvedimento espresso; tale obbligo sussiste nei casi di procedimento ad iniziativa privata tipizzata (“ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza”) e di procedimento ad iniziativa di ufficio (quando esso “debba essere iniziato di ufficio”).
Va, poi, evidenziato che l’originario orientamento restrittivo della giurisprudenza, in base al quale il silenzio può formarsi solo ove un obbligo giuridico di provvedere derivi da una norma di legge, da un regolamento o da un atto amministrativo (cfr. Cons. Stato, A.P., 10-3-1978, n. 10; VI, 27-3-1984, n. 180), è stato sottoposto a rivisitazione critica da parte di pronunce più recenti, le quali hanno affermato che tale obbligo non deve necessariamente derivare da una disposizione puntuale e specifica, ma può desumersi anche da prescrizioni di carattere generico e dai principi generali regolatori dell’azione amministrativa.
Sicché esso può originare dal rispetto del principio di imparzialità, quando, ad esempio, si chieda il riesame di un atto inoppugnabile (situazione che ordinariamente non determina l’esistenza di un obbligo di provvedere), nel caso in cui, in ragione di un mutato orientamento dell’Amministrazione, sia stata modificata in melius la posizione di altri soggetti che si trovino in situazioni analoghe (cfr. Cons. Stato, IV, 14-11-1986, n.730).
Può, ancora, trovare fondamento nel principio di buon andamento dell’azione amministrativa, nel caso in cui l’Amministrazione, con il suo comportamento, abbia ingenerato un qualche affidamento in capo al privato, sia che il procedimento amministrativo non sia stato ancora avviato, sia che lo stesso abbia avuto inizio a seguito della istanza dell’interessato (cfr. TAR Abruzzo, 16-7-1990, n.360; TAR Lazio, 26-1-1991, n.83).
Una ulteriore fonte dell’obbligo di provvedere è stata, infine, individuata nel principio di legalità dell’azione amministrativa.
In conclusione, può affermarsi che oggi, a prescindere dall’esistenza di uno specifica disposizione normativa impositiva dell’obbligo, la giurisprudenza ritiene il medesimo sussistente in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento (cfr. Cons. Stato, V, 15-3-1991, n.250); quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest’ultima (cfr. Cons.Stato, V, 22-11-1991, n.1331).
Con riferimento alla necessità della diffida, occorre rilevare che sulla materia ha inciso la legge n. 15/2005, la quale ha introdotto il comma 4 bis dell’art. 2 della legge n. 241/1990, divenuto “comma 8” del medesimo articolo, in seguito alle ulteriori modifiche introdotte dal d.l. n. 35/05, conv. L. n. 80/05, e dalla legge n. 69/2009.
Tale norma così dispone: “Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 21- bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. E’ fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.
Quanto all’oggetto del procedimento giurisdizionale sul silenzio, ritiene il Collegio che questo, nella configurazione acceleratoria stabilita dall’articolo 21 bis della legge n. 1034/1971 (introdotto dall’art. 2 della legge n.205/2000), sia, in via generale, la verificazione dell’esistenza o meno di un obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione e non anche l’esame della fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente.
Depongono in favore di tale soluzione interpretativa la fissazione di termini brevi per la definizione del ricorso (trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito ovvero dalla data fissata per gli adempimenti istruttori eventualmente disposti) e la peculiarità degli ulteriori incombenti procedurali (decisione in camera di consiglio, sentenza succintamente motivata); elementi tutti che conducono univocamente a ritenere che la finalità perseguita dal legislatore sia stata essenzialmente quella di ottenere nel più breve tempo possibile una determinazione espressa dell’Amministrazione conclusiva del procedimento (a prescindere dal suo contenuto), sulla quale, poi, eventualmente innestare un’azione finalizzata alla tutela giurisdizionale dell’interesse sostanziale di titolarità.
Ed, invero, lo stesso articolo 21 bis prevede, al comma 2, che il giudice, in caso di totale o parziale accoglimento del ricorso, ordini all’Amministrazione di “provvedere”, utilizzando volutamente un termine generico, riferito all’attività dovuta e non anche allo specifico contenuto di essa.
Non costituisce, invece, regola generale il potere del giudice di conoscere della fondatezza dell’istanza, atteso che l’esercizio del medesimo è da ritenere normativamente rimesso alla discrezionalità dell’organo giudicante (il comma 8 dell’articolo 2 della legge n. 241/1990, come risultante dalle modifiche normative introdotte nel tempo, prevede, infatti che “ il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza”).
La possibilità di verificare nel merito la fondatezza della pretesa del ricorrente è, dunque, demandata al prudente apprezzamento del giudice. Non potendosi, al riguardo, ipotizzare scelte meramente arbitrarie, possono costituire criteri guida per la corretta attività dell’organo giurisdizionale i principi elaborati dalla giurisprudenza.
Sicché, può in conclusione affermarsi che oggetto della decisione debba essere unicamente l’acclaramento dell’esistenza di un obbligo di provvedere e che il giudice può spingersi fino all’accertamento della pretesa sostanziale non semplicemente quando l’amministrazione debba porre in essere un’attività vincolata (si veda, nel previgente regime, Cons. Stato, V, 15-3-1991, n.250), ma unicamente nel caso in cui, in presenza di attività vincolata, la fondatezza della pretesa appaia ictu oculi e di immediata evidenza, risultando solo in tale ipotesi, anche con riferimento alla ratio ed alle caratteristiche del nuovo istituto processuale previsto dall’articolo 21 bis, irragionevole e contrario a principi di economia processuale rimettere ad un successivo giudizio la definizione di una controversia allo stato già risolvibile (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 2293 del 3 aprile 2006).
2.2. Venendo ora all’esame della fattispecie concreta oggetto di causa e facendo applicazione dei principi sopra illustrati, il ricorso risulta fondato.
La sussistenza dell’obbligo di provvedere dell’Amministrazione sulla richiesta del ricorrente appare, infatti, evidente, atteso l’interesse del privato ad ottenere la definizione del procedimento amministrativo attivato con l’istanza di rilascio di licenza di porto di fucile per uso caccia.
In altri termini, in presenza di istanze del tipo di quella notificata dal ricorrente in data 1 luglio 2009, idonee a configurare una situazione soggettiva qualifica e differenziata, l’Amministrazione deve ritenersi chiamata ad attivarsi mediante l’adozione di un provvedimento espresso, tenendo, tra l’altro, conto – nel rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa - dell’attività istruttoria già espletata.
Del resto, non può dubitarsi che l’individuazione di un tale obbligo risponde a sicure esigenze di giustizia sostanziale, le quali impongono la conclusione del procedimento, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione, “in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un’esplicita pronuncia” (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 2318 del 2007).
In definitiva, va ravvisato l’obbligo di concludere il procedimento con atto espresso e motivato.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con conseguente declaratoria della illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno e conseguente emanazione dell’ordine di provvedere, sulla base – così come richiesto dal ricorrente – delle “risultanze istruttorie allo stato acquisite”.
3. In conclusione, il ricorso è fondato.
Di talché, deve ordinarsi al Ministero dell’Interno di adottare un provvedimento espresso in esito all’istanze del ricorrente entro un termine non superiore a trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
In caso di perdurante inerzia, il Tribunale si riserva di nominare, su richiesta dell’interessato ritualmente notificata, un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione.
Per quanto attiene alle spese di lite, si ravvisano giustificati motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I ter, pronunciando ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034/1971, aggiunto dall’art. 2 della legge n. 205/2000, accoglie il ricorso n. 1623/2010 e, per l’effetto:
- dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza notificata in data 1 luglio 2009;
- ordina al Ministero dell’Interno di provvedere, con atto espresso e motivato, sulla base delle risultanze istruttorie già acquisite, nel termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Roberto Politi, Presidente FF
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Fabio Mattei, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2010
|
|
|
|
 |
|
| |
|