T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 11 maggio 2010 n. 154
Pres. M. Perrelli - Est. I. Caso
Bocelli G. in proprio e in qualità di titolare e legale rappresentante dell’Azienda agricolo-casearia
“Antica Torre” (Avv.ti E. Robaldo, P. Ferraris ed A. Bassi) contro il Comune di Roccabianca (Avv.ti
M. Mendogni P. Dichiara), la Provincia di Parma e la Regione Emilia-Romagna (non costituite) e nei
confronti di Tosini G. (non costituito) e con l'intervento ad adiuvandum di Azienda agricolo-casearia
“Brenova 1902” società semplice (Avv.ti E. Robaldo, P. Ferraris F. Caliandro ed A. Bassi) |
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Giustizia amministrativa – Fallimento – Riassunzione – Termine semestrale – Decorrenza – Dalla dichiarazione di fallimento - Fattispecie
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In tema di fallimento di una parte e decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio, il terzo comma dell’art. 43 del r.d. n. 267 del 1942, secondo cui “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo” (comma aggiunto dall’art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006), ha introdotto una nuova ipotesi di interruzione automatica del processo, sicché non opera più il principio in ragione del quale un simile effetto deriverebbe solo dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione dell’evento interruttivo per mano del procuratore della parte fallita. Ciò posto, risulta fondata l’eccezione sollevata dalla difesa dell’Amministrazione comunale, in quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla riassunzione del processo nel termine di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento, termine oramai ampiamente decorso. Né osta a tale conclusione la regola generale secondo cui, nei casi di interruzione automatica del processo, il dies a quo per la riassunzione va fatto risalire non già al momento in cui l’evento interruttivo si é verificato, bensì al momento in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima, atteso che, se la parte interessata alla riassunzione è proprio quella dichiarata fallita, la conoscenza dell’evento interruttivo coincide evidentemente con il realizzarsi dello stesso e fa immediatamente decorrere il termine per gli adempimenti processuali di cui all’art. 305 cod.proc.civ. e all’art. 24, comma 2, della legge n. 1034 del 1971
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N. 00154/2010 REG.SEN.
N. 00080/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 80 del 2007 proposto da
Bocelli Gino, in proprio e in qualità di titolare e legale rappresentante dell’Azienda agricolo-casearia “Antica Torre” di Bocelli dr. Gino, difesi e rappresentati dall’avv. Enzo Robaldo, dall’avv. Pietro Ferraris e dall’avv. Annalisa Bassi, e presso quest’ultima elettivamente domiciliati in Parma, strada Petrarca n. 8;
contro
il Comune di Roccabianca, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Mendogni e dall’avv. Paolo Michiara, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Parma, borgo Antini n. 3;
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la Provincia di Parma e la Regione Emilia-Romagna, non costituite in giudizio;
nei confronti di
Tosini Giuseppe, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum: Azienda agricolo-casearia “Brenova 1902” società semplice, in persona del legale rappresentante p.t. Giovanni Bocelli, difesa e rappresentata dall’avv. Enzo Robaldo, dall’avv. Pietro Ferraris, dall’avv. Francesco Caliandro e dall’avv. Annalisa Bassi, e presso quest’ultima elettivamente domiciliata in Parma, strada Petrarca n. 8;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio comunale di Roccabianca n. 61 in data 29 novembre 2006, avente ad oggetto “esame controdeduzioni ed approvazione variante al P.R.G. per variazione planimetrica relativamente alla realizzazione di viabilità alternativa al tratto di attraversamento della S.P. n. 33 ‘Padana Occidentale’ in Roccabianca Capoluogo”;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Roccabianca n. 40 in data 9 giugno 2006, avente ad oggetto “esame ed approvazione progetto preliminare di variante al P.R.G. per variazione planimetrica. Lavori di realizzazione di viabilità alternativa al tratto di attraversamento della S.P. n. 33 ‘Padana Occidentale’ in Roccabianca Capoluogo, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 37/2002. Provvedimenti”;
- ove occorrer possa, del parere espresso dalla Provincia di Parma in data 4 agosto 2006, prot. n. 69312, acquisito “agli atti del Comune in data 05.08.2006, prot. n. 5399”;
- ove occorrer possa, di tutti i pareri, gli atti tecnici, le relazioni e gli elaborati allegati alle deliberazioni consiliari n. 61/2006 e n. 40/2006;
- ove occorrer possa, della deliberazione della Giunta provinciale di Parma n. 1144/2005 in data 20 ottobre 2005, avente ad oggetto “servizio viabilità mobilità trasporti ed infrastrutture - cofinanziamento a comuni per interventi di messa in sicurezza su strade provinciali”;
- ove occorrer possa, della deliberazione della Giunta provinciale di Parma n. 1365/2006 in data 28 dicembre 2006, avente ad oggetto “servizio viabilità mobilità trasporti ed infrastrutture - cofinanziamento a comuni per interventi di messa in sicurezza su strade provinciali - differimento termine e modalità di erogazione ai comuni di Roccabianca e Borgo Val di Taro”;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, conseguente, presupposto od attuativo, ancorché non conosciuto;
per la condanna
al risarcimento del danno derivante dall’illegittimità degli atti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica ovvero per equivalente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roccabianca;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dell’Azienda agricolo-casearia “Brenova 1902” società semplice;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 13 aprile 2010 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con deliberazione n. 40 in data 9 giugno 2006 il Consiglio comunale di Roccabianca approvava il progetto preliminare dei lavori di realizzazione di viabilità alternativa al tratto di attraversamento della S.P. n. 33 “Padana Occidentale”, e dichiarava altresì la pubblica utilità dell’opera, con effetto di variante al p.r.g. Successivamente, con deliberazione n. 61 in data 29 novembre 2006 il medesimo organo controdeduceva – respingendole – alle osservazioni pervenute medio tempore e approvava la variante planimetrica al p.r.g.
Avverso tali atti, ma anche avverso il parere espresso dalla Provincia di Parma in data 4 agosto 2006, nonché i pareri, gli atti tecnici, le relazioni e gli elaborati allegati alle deliberazioni consiliari n. 61/2006 e n. 40/2006, nonché le deliberazioni della Giunta provinciale di Parma n. 1144/2005 in data 20 ottobre 2005 e n. 1365/2006 in data 28 dicembre 2006, hanno proposto impugnativa i ricorrenti, in quanto proprietari di un terreno interessato dalla localizzazione dell’opera pubblica. Lamentano che l’attività pianificatoria si sia svolta in assenza dei presupposti di cui all’art. 41, comma 2, della legge reg. n. 20 del 2000, che non si sia neppure coinvolta nel procedimento l’Amministrazione regionale in quanto titolare di funzioni di controllo in materia, che non si sia inoltre adeguatamente motivata la scelta di sacrificare l’interesse dei proprietari a fronte dell’esigenza di un’approfondita valutazione e considerazione di tutti gli interessi coinvolti nella localizzazione dell’opera pubblica, che si sia in ogni caso respinta l’«osservazione» dei ricorrenti sulla base di argomentazioni sotto più profili censurabili, che si sia altresì indebitamente omessa qualsiasi attività istruttoria in ordine all’impatto acustico dell’intervento, che sia infine mancata la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo e che la dichiarazione di pubblica utilità sia rimasta priva della necessaria specificazione degli elementi indicati dall’art. 16 del d.P.R. n. 327 del 2001. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roccabianca, resistendo al gravame.
Ha spiegato intervento ad adiuvandum l’Azienda agricolo-casearia “Brenova 1902” società semplice, in qualità di soggetto al quale è stata nel frattempo trasferita la proprietà dell’area interessata dall’opera pubblica.
All’udienza del 13 aprile 2010 il difensore dei ricorrenti ha dato formale comunicazione dell’intervenuta dichiarazione di fallimento dei ricorrenti stessi, ai fini dell’interruzione del giudizio. Indi, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Osserva il Collegio che la circostanza che con sentenza del 5 maggio 2008 il Tribunale di Parma abbia dichiarato il fallimento dei ricorrenti e che all’udienza di trattazione della presente causa il difensore abbia provveduto alla rituale comunicazione dell’evento interruttivo impone al giudice di stabilire se, come richiesto dalla parte che ne è stata colpita, occorre dichiarare l’interruzione del giudizio in attesa della preannunciata riassunzione dello stesso o se, come invocato dall’Amministrazione comunale, si deve piuttosto prendere atto, con una declaratoria di estinzione del processo, dell’oramai intervenuto spirare del termine semestrale per la riassunzione del giudizio interrottosi ipso iure con la pronuncia di fallimento.
Va in proposito considerato che, come da ultimo riconosciuto anche dal giudice di costituzionalità, il terzo comma del’art. 43 del r.d. n. 267 del 1942, secondo cui “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo” (comma aggiunto dall’art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006), ha introdotto una nuova ipotesi di interruzione automatica del processo, sicché non opera più il principio in ragione del quale un simile effetto deriverebbe solo dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione dell’evento interruttivo per mano del procuratore della parte fallita (v. Corte cost. 21 gennaio 2010 n. 17; v. anche Cass. civ., Sez. un., 20 marzo 2008 n. 7443). E’ pur vero che, come obiettato dalla difesa della parte ricorrente, alcune pronunce del giudice amministrativo hanno continuato ad escludere l’esistenza in materia fallimentare di una norma che deroghi alla disposizione generale di cui all’art. 300 cod.proc.civ. (con conseguente necessità di un’apposita dichiarazione dell’evento interruttivo perché si produca la variazione dello status del processo), ma per lo più si tratta di casi in cui i singoli fallimenti erano stati dichiarati in epoca anteriore al 16 luglio 2006 – data di entrata in vigore della norma che ha innovato la disciplina di settore (v. art. 159 del d.lgs. n. 5 del 2006) –, onde non poteva ancora valere in simili controversie il principio dell’automaticità dell’interruzione del processo per effetto della dichiarazione giudiziale di fallimento di una delle parti della lite.
Ciò posto, risulta fondata l’eccezione sollevata dalla difesa dell’Amministrazione comunale, in quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla riassunzione del processo nel termine di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento, termine oramai ampiamente decorso. Né osta a tale conclusione la regola generale secondo cui, nei casi di interruzione automatica del processo, il dies a quo per la riassunzione va fatto risalire non già al momento in cui l’evento interruttivo si é verificato, bensì al momento in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima (v. Corte cost. n. 17/2010 cit.), atteso che, se la parte interessata alla riassunzione è proprio quella dichiarata fallita, la conoscenza dell’evento interruttivo coincide evidentemente con il realizzarsi dello stesso e fa immediatamente decorrere il termine per gli adempimenti processuali di cui all’art. 305 cod.proc.civ. e all’art. 24, comma 2, della legge n. 1034 del 1971.
Di qui la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Considerata la novità della questione processuale che ha dato luogo alla definizione della controversia, si ravvisa la sussistenza delle eccezionali condizioni di legge per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nelle Camere di Consiglio del 13 e del 27 aprile 2010, con l’intervento dei Magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2010
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