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n. 5 -2010 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 27 aprile 2010 n. 127
Pres. M. Perrelli - I. Est.Caso
Autostrade per l’Italia S.p.A. (Avv. A. Greco) contro il Comune di Alseno (non costituito)


Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali - Variante al PRG - Opere autostradali – Comprendono servizi e pertinenze il cui accesso ed uso è interdetto a chi non transita sulla strada – Destinazione – Deve tenere conto dell’oggettiva funzione dell’area - Fattispecie

Le opere autostradali non sono costituite dal solo nastro viabile, ma anche dai servizi e dalle pertinenze il cui accesso ed uso è interdetto a chi non transita sulla strada, rientrandovi in particolar modo le fasce a protezione del nastro viabile con vincolo a zona di rispetto. Nella specie, alla luce della relazione depositata dall’Amministrazione comunale, emerge evidente come la collocazione dell’area de quo in stretta contiguità con il nastro viabile autostradale deponga per il suo carattere pertinenziale, a servizio dell’opera pubblica. In simili casi l’Autorità locale non può disporre la destinazione urbanistica del bene senza tenere conto dell’oggettiva funzione dell’area, ascrivendola ad un uso che è solo apparentemente coerente con la vocazione dell’immobile (fattispecie in cui è stata ritenuta errata la destinazione ad “aree per parcheggi pubblici” per travisamento delle reali caratteristiche dell’immobile che imponevano la classificazione quali “aree di pertinenza autostradale con destinazione d’uso parcheggi”)


N. 00127/2010 REG.SEN.
N. 00032/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)






ha pronunciato la presente

SENTENZA




ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000

sul ricorso n. 32 del 2010 proposto da

Società Autostrade per l’Italia S.p.A., in persona del procuratore speciale avv. Pietro Fratta, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Grieco ed elettivamente domiciliata in Parma, via Repubblica n. 43, presso lo studio dell’avv. Alfredo Cova;

contro




il Comune di Alseno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota prot. n. 9058 del 30 novembre 2009, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Alseno, con cui è stata data comunicazione alla società ricorrente della nuova classificazione urbanistica del terreno di proprietà della stessa;
di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, ed in particolare della deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 21 settembre 2009, recante l’approvazione di variante al piano regolatore generale;

per la condanna

dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare della società ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Udito, per la società ricorrente, alla Camera di Consiglio del 13 aprile 2010 il difensore come specificato nel verbale;

Visto l’art. 26 della legge n. 1034 del 1971 (come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000), che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza succintamente motivata”, ove – nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare – il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;
Considerato che con deliberazione n. 32 del 21 settembre 2009 il Consiglio comunale di Alseno approvava una variante al piano regolatore generale;
che, successivamente, il Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente dell’ente locale dava comunicazione alla società ricorrente della conseguente nuova classificazione urbanistica del terreno di proprietà della stessa, indicato come “area edificabile” e destinato ad “espansione dei servizi”, con valore base stabilito in €/mq pari a 6,00 ai fini I.C.I. (v. nota prot. n. 9058 del 30 novembre 2009);
che avverso tali atti ha proposto impugnativa la società ricorrente, titolare della concessione per la costruzione e gestione dell’autostrada A1 Milano - Napoli, imputando all’Amministrazione comunale di avere ignorato la circostanza che, per la sua collocazione, la zona interessata è di fatto ascrivibile a pertinenza autostradale e tale avrebbe dovuto essere anche formalmente classificata, al pari delle aree confinanti già così disciplinate dallo strumento pianificatorio e ora indebitamente assoggettate al nuovo regime urbanistico;
che invoca, pertanto, l’annullamento delle relative determinazioni, asseritamente illegittime sotto molteplici profili, e richiede altresì il risarcimento dei danni che ne conseguirebbero;
che il Comune di Alseno non si è costituito in giudizio, ma – su richiesta della Sezione (v. ordinanza n. 37/2010 del 23 febbraio 2010) – ha fatto pervenire una relazione sui fatti di causa;
che alla Camera di Consiglio del 13 aprile 2010, ascoltato il rappresentante della società ricorrente, la controversia è passata in decisione;
Ritenuto che le opere autostradali non sono costituite dal solo nastro viabile, ma anche dai servizi e dalle pertinenze il cui accesso ed uso è interdetto a chi non transita sulla strada, rientrandovi in particolar modo le fasce a protezione del nastro viabile con vincolo a zona di rispetto;
che dagli atti di causa, alla luce altresì della relazione depositata dall’Amministrazione comunale, emerge evidente come la collocazione dell’area della società ricorrente in stretta contiguità con il nastro viabile autostradale deponga per il suo carattere pertinenziale, a servizio dell’opera pubblica;
che in simili casi l’Autorità locale non può disporre la destinazione urbanistica del bene senza tenere conto dell’oggettiva funzione dell’area, ascrivendola ad un uso che è solo apparentemente coerente con la vocazione dell’immobile;
che, in conclusione, l’accoglimento dell’osservazione formulata dalla società ricorrente nel corso del procedimento di variante del p.r.g. avrebbe imposto di tenere pedissequamente conto della richiesta di classificazione del terreno “… quali aree di pertinenza autostradale con destinazione d’uso parcheggi …” (v. istanza del 6 giugno 2009), laddove la disposta destinazione ad «aree per parcheggi pubblici» travisa le reali caratteristiche dell’immobile;
che non sussistono invece i presupposti per la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno, nessuna prova avendo fornito la ricorrente di eventuali pregiudizi patrimoniali determinatisi medio tempore a suo carico;
Considerato, in definitiva, che – stante la manifesta fondatezza del ricorso – il Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971;
che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell’eventualità che il giudizio fosse definito nel merito;
che la peculiarità della vicenda rivela la sussistenza delle eccezionali condizioni di legge per la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite, mentre ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 compete alla ricorrente il rimborso del contributo unificato pari a € 500,00

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua gli atti impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Dichiara irripetibili le spese di lite, ma con il rimborso alla ricorrente (ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002) del contributo unificato pari a € 500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 13 aprile 2010, con l’intervento dei Magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2010



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