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n. 5 -2010 - © copyright

 

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 8 maggio 2010 n. 2362
Pres. Bianchi – Rel. Graziano
Telecom Italia spa (avv.ti Lirosi, Martinelli, Mastromatteo) c. Comune di Torino (avv.ti Gianotti, Lacognata)


1. – Telecomunicazioni – Interventi da parte dei concessionari nel sottosuolo – Regolamento comunale – Costi per ripristino aree coinvolte - Previsione imposizioni oneri economici scollegati da quantificazione effettiva costi – Illegittimità.

 

2. – Telecomunicazioni – Interventi da parte dei concessionari nel sottosuolo – Regolamento comunale –Indennizzi per degrado aree coinvolte – Calcoli aleatori – Illegittimità.

 

3. – Telecomunicazioni – Interventi da parte dei concessionari nel sottosuolo – Oneri dovuti – Cosap, Tosap e indennizzo per ripristino sede stradale - Ammissibilità – Costi per deterioramento – Esclusione.

 

4. – Telecomunicazioni – Interventi da parte dei concessionari nel sottosuolo – Principio di non discriminazione – Operatività – Nei confronti operatori di Stati diversi – Nei confronti operatori operanti in Regioni diverse.

 

5. – Telecomunicazioni – Interventi da parte dei concessionari nel sottosuolo – Deterioramento sede stradale – Indennizzato mediante Cosap.

 

6. – Telecomunicazioni – Interventi da parte dei concessionari nel sottosuolo – Regolamento comunale – Previsione nuovi oneri o canoni ulteriori a quanto previsto da art. 93 d.lgs. 259/2003 – In assenza norma di legge – Illegittimità.

1. – Sono illegittimi per contrasto con l’art. 93 d.lgs. 295/2003 i regolamenti comunali che prevedono imposizioni per gli operatori di comunicazione, di oneri economici scollegati da una quantificazione effettiva dei costi delle opere di sistemazione e di ripristino delle aree coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione delle infrastrutture di telecomunicazione.

 

2. – E’ illegittima la disposizione regolamentare che imponga agli operatori di telecomunicazione per gli interventi di manomissione della sede stradale, indennizzi per il degrado e il deterioramento dei beni demaniali, tanto più ove i sistemi di computo di tali indennizzi siano caratterizzati da fattori probabilistici ed aleatori.

 

3. – Al gestore possono soltanto essere richieste la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e le spese necessarie per ripristinare la sede stradale nelle caratteristiche esteriori che possedeva ante intervento, essendo escluse spese per il deterioramento generale causato dagli interventi di manomissione.

 

4. – Il principio comunitario di non discriminazione, applicato al settore delle telecomunicazioni, impone non soltanto di assicurare agli operatori di comunicazione degli altri Stati membri lo stesso trattamento assicurato a quelli italiani, ma interdice anche di assoggettare a differenziati regimi di prelievo le attività economiche espletate nelle varie Regioni italiane.

 

5. – Il deterioramento della strada è una sorta di sacrificio che il Comune deve sopportare a fronte della corresponsione del Cosap da parte degli operatori di telecomunicazione. 6. – Ai sensi dell’art. 23 Cost. e dell’art. 93, comma 1, d.lgs. 259/2003, in mancanza di una norma di legge è illegittimo il regolamento comunale che preveda nuovi oneri o canoni per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.


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