Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 5 -2010 - © copyright

 

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 26 aprile 2010 n. 944
P. Numerico - Presidente, G. Rovelli – Estensore
M. F. P. (avv. G. Trullu) c/ Prefetto di Cagliari, Ministero dell’Interno
(Avv. Distr. St.)


Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni di p.s. - Divieto di detenzione armi – Autore di fatti di reato – Remissione di querela – Legittimità del divieto - Sussiste

E’ legittimo il provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti, adottato sulla base della pendenza di un procedimento penale, anche in presenza della sopravvenuta remissione della querela; quest’ultima, infatti, opera sul piano della procedibilità in sede penale, ma non elide il fatto nei suoi aspetti materiali e non influisce, quindi, sulla discrezionalità dell'Amministrazione, che rimane ampia.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 690 del 2008, proposto da: M. F. P., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Trullu, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Carrara n. 4;

contro



Prefetto di Cagliari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



del provvedimento Prot. M-ITPR –CAUTG00406562008-05-26 del 13.06.2008 di rigetto della richiesta di riesame del procedente provvedimento prefettizio di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti del 10.08.2005.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Cagliari e del Ministero dell’Interno;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2010 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Espone il ricorrente, già titolare di porto d’armi ad uso caccia, che nei suoi confronti veniva proposto un esposto querela da parte del sig. Zedda Maurizio che a sua volta veniva querelato dallo stesso ricorrente.
Il procedimento penale nei confronti del ricorrente veniva definito con sentenza del Giudice di Pace di Carbonia.
In conseguenza del predetto procedimento penale il Questore della Provincia di Milano in data 23.04.2005 revocava la licenza di porto di fucile al sig. Mattiazzi.
A sua volta il Prefetto di Cagliari, con provvedimento prot. 3229/1.7B.1Area I Bis decretava il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Il ricorrente, a seguito della definizione del procedimento penale, presentava istanza volta al riesame del provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti, onde poter riottenere il rilascio del porto di fucile per uso caccia.
In data 11.07.2008 il Prefetto adottava il provvedimento con cui rigettava la richiesta di riesame.
Avverso gli atti indicati in epigrafe il ricorrente deduceva un unico articolato motivo in diritto:
violazione e falsa applicazione di legge artt. 39 e 40 TULPS, violazione e falsa ed erronea applicazione di legge art. 13 L. 241 del 1990 e art. 6 L. 152 del 1975, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per irragionevolezza, violazione di legge art. 97 Cost., disparità di trattamento.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 15 settembre 2008 la domanda cautelare veniva rigettata.
In data 22.01.2010 la difesa del ricorrente depositava memoria.
Alla udienza pubblica del 3.2.2010 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO



Va preliminarmente ricordato, al fine di esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale, che l'atto meramente confermativo (privo di reale ed autonoma capacità lesiva e quindi non impugnabile) è soltanto quello che si limita a richiamare il precedente provvedimento ed a confermarlo integralmente, senza alcun nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto già considerati. Laddove invece l'atto, pur concludendosi con la conferma del provvedimento in origine adottato, sia tuttavia il frutto di una nuova valutazione della fattispecie da parte dell'autorità emanante sulla base di una rinnovata istruttoria, non può più essere considerato meramente confermativo, ma come un nuovo provvedimento che si sostituisce integralmente al precedente provvedimento ed è quindi autonomamente impugnabile.
Così è nel caso di specie, ove il nuovo provvedimento motiva, pur succintamente la conferma del diniego, a seguito della valutazione di nuovi elementi quali la remissione di querela in ordine alla vicenda che ha dato origine al primo provvedimento di diniego.
Il ricorso può quindi essere esaminato nel merito.
Esso è infondato.
La vicenda controversa ha origine da reciproche querele presentate dal ricorrente e da altro soggetto.
Veniva instaurato un procedimento penale a carico del ricorrente per i reati di cui agli artt. 582 comma 2 c.p., 594 comma 1 c.p. e 612 comma 1 c.p..
In data 8.11.2007 veniva depositata da parte del Giudice di Pace di Carbonia, sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per remissione di querela.
Il Collegio ricorda che la normativa vigente affida all'Autorità di pubblica sicurezza il compito di valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di divieto della detenzione di armi e munizioni al fine di prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza.
L'Amministrazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 39, T.U.L.P.S. n. 773 del 1931, di vietare la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente alle persone ritenute capaci di abusarne. Il potere attribuito all'autorità amministrativa è connotato da ampia discrezionalità, al fine di valutare qualsiasi circostanza che consigli l'adozione di tale provvedimento, in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o indizi negativi.
Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, il ricorrente veniva fatto destinatario del provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti, sulla base della pendenza di un procedimento penale per i reati già sopra citati, poi definito a seguito di remissione di querela.
Il Collegio condivide quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, la sopravvenuta remissione della querela, opera sul piano della procedibilità in sede penale, ma non elide di certo il fatto nei suoi aspetti materiali e non influisce quindi sulla discrezionalità dell'Amministrazione, che resta ampia; la remissione della querela può quindi ritenersi ininfluente ai fini della verifica di legittimità del provvedimento finale negativo, avuto riguardo al momento della adozione dell'atto lesivo ( ex multis, T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 10 novembre 2009 , n. 2752, T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 24 aprile 2009 , n. 854).
Nessuna delle censure dedotte dal ricorrente è quindi idonea ad individuare un vizio invalidante degli atti impugnati.
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio in favore dell’Amministrazione, che liquida in € 2.000/00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2010



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento