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n. 5 -2010 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 14 aprile 2010 n. 1043
Pres.Giordano Est.Simeoli
Milesi s.p.a.(Pelliccia)c/Comune di Busto Arsizio(Gussoni)


1. Responsabilità della p.a.-Provvedimento illegittimo-Presunzione colpa-Configurabilità

 

2. Responsabilità della p.a.-Risarcimento del danno-Colpa della p.a.-Prova-Necessità-Atto illegittimo-Presunzione-Errore scusabile-Configurabilità

 

3. Responsabilità della p.a.e risarcimento-Gara-Mancata aggiudicazione-Danno-Criteri-Dimostrazione della percentuale di utile effettivo

 

4. Contratti della p.a.-mancata aggiudicazione-risarcimento del danno-Debiti di valore- Valutazione d’ufficio

1. L’elemento soggettivo della colpevolezza va individuato con riferimento non già ad attività successive al comportamento illegittimo per il quale è richiesto il risarcimento, ma all’inosservanza delle regole che presiedono lo svolgimento della gara a cui l’amministrazione si è vincolata, di per sé costituente condotta colposa inescusabile, dalla quale è derivata l’aggiudicazione in favore della concorrente anziché della ricorrente.

 

2. L’erronea presupposizione e l’illegittima applicazione di una misura non coerente col dettato normativo, ovvero il caso in cui la stazione appaltante non abbia condotto in fase di gara, le necessarie verifiche e non abbia allegato in corso di causa alcun errore scusabile, tale da giustificare l propria condotta ,determina la sussistenza del requisito della colpa necessario ai fini della condanna dell’amministrazione del risarcimento del danno.

 

3. Per quanto attiene al risarcimento del lucro cessante si esige la prova rigorosa a carico dell’impresa,della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell’appalto, desumibile in via principale dall’esibizione dell’offerta economica presentata in sede di gara. Deve assumersi come parametro anziché il criterio de 10%, la percentuale di utile reale dichiarata dalla ricorrente in sede di gara e che la stessa deve a sua volta essere calcolata avuto riguardo al prezzo posto a base d’ asta depurato del ribasso offerto.

 

4. Nell’obbligazione risarcitoria valendo la rivalutazione a realizzare il petitum originario, per i debiti di valore essa può essere effettuata d’ufficio anche in difetto di esplicita richiesta di rivalutazione tenendo comunque conto della svalutazione monetaria intervenuta tra la data del fatto e quella della liquidazione se il danno era determinabile in una somma di denaro in relazione all’epoca in cui era stato prodotto, salvo un’espressa volontà contraria del danneggiato.


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