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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 20 aprile 2010 n. 985
M. Nicolosi Pres. - P. Grauso Est.
Kartogroup S.p.a. ed altre (Avv. M. Lai) contro il Comune di Capannori (Avv. G. Giovannelli) e nei confronti di A.S.C.I.T. S.p.a. (Avv. A. Del Carlo)


1. Ambiente - Tariffa di Igiene Ambientale - Determinazione della quota variabile della tariffa - D.P.R. n. 158/99 - Ricorso al sistema presuntivo normalizzato con ripartizione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani al 50% tra utenze domestiche e non domestiche – Legittimità - Fattispecie

 

2. Ambiente - Tariffa di Igiene Ambientale - Indicazione dei criteri generali sulla base dei quali definire le componenti dei costi e determinare la tariffa – Artt. 195 e 238 del D.Lgs. n. 152/06 - Mancata adozione della normativa secondaria di attuazione – Rende inapplicabile l’art. 238 continuando perciò a trovare applicazione la disciplina ex art. 49 D.Lgs. n. 22/97 con le relative previsioni regolamentari

1. In tema di determinazione della quota variabile della Tariffa di Igiene Ambientale, è lo stesso D.P.R. n. 158/99, all’art. 5 co. 2, a prevedere, con riferimento alle utenze domestiche, che gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti; mentre, per le utenze non domestiche, è il successivo art. 6 co. 2 a facoltizzare gli enti, in mancanza di sistemi di misurazione autonomi, ad avvalersi di un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per metro quadro ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 dello stesso decreto. Tale ultima disposizione è pedissequamente riprodotta dal regolamento comunale in oggetto di talché deve ritenersi perfettamente legittimo il ricorso al sistema presuntivo normalizzato: se infatti, da un lato, il ricorso a tale sistema suppletivo finisce per rivelarsi obbligato, trovando fondamento nelle fonti normative della materia, allo stesso tempo non può farsi incombere sull’amministrazione comunale l’onere di esporre le ragioni della mancata adozione di criteri di misurazione individuale degli apporti di rifiuti, come le ricorrenti pretenderebbero, e questo in virtù dei principi (art. 3 co. 2 legge n. 241/90) che sottraggono gli atti normativi e quelli a contenuto generale – categorie alle quali sono senz’altro riconducibili gli atti oggetto di impugnazione – all’obbligo di motivazione, e questo stante la connotazione politica e di indirizzo delle opzioni di fondo agli stessi sottese. Alla stessa stregua, la scelta di ripartire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani al 50% tra utenze domestiche e non domestiche può considerarsi adeguatamente giustificata dall’esigenza, fatta propria dai piani finanziari in esame, di garantire alle utenze domestiche l'agevolazione di cui all'articolo 49 co. 10 D.Lgs. n. 22/97 (ed, ora, all’art. 238 co. 7 del D.Lgs. n. 152/06), secondo quanto prescritto dall’art. 4 del D.P.R. n. 158/99 cit. e dall’art. 4 del Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa. Ne risulta, con ciò, rispettato il precetto della razionalità sancito dallo stesso art. 4 D.P.R. n. 158/99, senza che il sindacato del giudice possa fuoriuscire dal piano estrinseco del controllo di legittimità per spingersi a valutare il merito delle scelte effettuate. Ne consegue la legittimità della Tariffa approvata.

 

2. In tema di determinazione della Tariffa di igiene Ambientale il sesto comma dell’art. 238 D.Lgs. n. 152/06 rimette ad apposito regolamento ministeriale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta dello stesso decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, l’indicazione dei criteri generali sulla base dei quali definire le componenti dei costi e determinare la tariffa. Del pari, l’art. 195 co. 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/06 rimette alla competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, criteri cui debbono uniformarsi i Comuni ai sensi del successivo art. 198 co. 2. La mancata adozione della normativa secondaria di attuazione rende, allo stato, inapplicabile ai Comuni la disciplina della TIA di cui al citato art. 238, continuando perciò a trovare applicazione la disciplina ex art. 49 D.Lgs. n. 22/97, con le relative previsioni regolamentari


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2007, proposto da:

 

Kartogroup S.p.a., Il Rustico S.p.a., Extraflor S.r.l., Meschi S.r.l., Mo.Vi. S.r.l., Si Ci S.r.l., G. Meschi & C. S.p.a., Toscocarta S.p.a., Val S.p.a., Fanini Sport S.r.l., Tubicom S.p.a., Fustelcarton S.r.l., Soc. Raimondo Massimiliano ex Raimondo Mario, Pacini Maro S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese dall'avv. Michele Lai, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Firenze, viale G. Amendola 20;

contro



Comune di Capannori, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Giovannelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guido Turi in Firenze, viale Matteotti 60;

nei confronti di



A.S.C.I.T. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Del Carlo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Colzi in Firenze, via San Gallo 76;

Sul ricorso numero di registro generale 903 del 2008, proposto da:

 

Kartogroup S.p.a., Il Rustico S.p.a., Meschi S.r.l., SI CI S.r.l., G. Meschi & C. S.p.a., Toscocarta S.p.a., Fanini Sport S.r.l., Tubicom S.p.a., Fustelcarton S.r.l., Pacini Maro S.r.l., in persona del rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Michele Lai, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Firenze, viale G. Amendola 20;

contro



Comune di Capannori, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Giovannelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guido Turi in Firenze, viale Matteotti 60;

nei confronti di



A.S.C.I.T. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Del Carlo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Colzi in Firenze, via San Gallo 76;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



quanto al ricorso n. 1453 del 2007:
per l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Capannori n. 123 del 20 aprile 2007 e pubblicata all'Albo Pretorio dal 10 maggio 2006 per quindici giorni consecutivi, recante l'approvazione del Piano Finanziario T.I.A. Esercizio 2007 e l'approvazione delle tariffe igiene ambientali utenze domestiche e non domestiche esercizio 2007 e quale atto presupposto della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Capannori n. 24 del 17 aprile 2007, recante modifiche al Regolamento per l'applicazione della T.I.A. in parte qua;

e, quanto al ricorso n. 903 del 2008:
per l'annullamento della Deliberazione della Giunta Comunale di Capannori n. 54 del 22 febbraio e pubblicata all'Albo Pretorio dal 29 febbraio 2008 per quindici giorni consecutivi, recante approvazione del Piano Finanziario T.I.A. Esercizio 2008 e l'approvazione delle tariffe igiene ambientalli utenze domestiche non domesriche esercizio 2008 quale atto presupposto della Deliberazione del Consiglio Comunale di Capannori n. 13 del 19 febbraio 2008, recante modifiche al Regolamento per l'applicazione della T.I.A. in parte qua.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Comune di Capannori e della A.S.C.I.T. S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2010 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con ricorso notificato il 20 luglio e depositato il 17 settembre 2007, iscritto al n. 1453 R.G., le imprese in epigrafe, tutte titolari di attività produttive insediate nel territorio del Comune di Capannori, e perciò utenti del locale servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, proponevano impugnazione avverso la deliberazione n. 123 del 20 aprile 2007, mediante la quale il Comune di Capannori aveva approvato il piano finanziario della tariffa di igiene ambientale (TIA) per l’esercizio 2007, unitamente alla presupposta delibera n. 24 del 17 aprile 2007, recante modifiche al vigente regolamento per l’applicazione della tariffa medesima. Affidate le proprie doglianze ad un unico, complesso, motivo di gravame, le ricorrenti intimavano dinanzi a questo tribunale l’amministrazione procedente e la A.S.C.I.T. S.p.a., società a partecipazione pubblica affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per ivi sentir annullare gli atti impugnati, con vittoria di spese.
Nelle more, con nuovo ricorso, notificato il 14 e depositato il 30 maggio 2008, iscritto al n. 903 R.G., le stesse imprese, fatta eccezione per le società Extraflor, MO.VI., Val e Raimondo Massimiliano, impugnavano la sopravvenuta deliberazione comunale n. 54 del 22 febbraio 2008, di approvazione del piano finanziario TIA per l’esercizio 2008 e la presupposta modifica regolamentare adottata con deliberazione n. 13 del 19 febbraio 2008, chiedendone l’annullamento sulla scorta di due motivi in diritto.
In entrambi i procedimenti si costituivano, per resistere alle domande, sia il Comune di Capannori, sia la A.S.C.I.T. S.p.a..
Le due cause venivano chiamate per essere discusse congiuntamente, e trattenute per la decisione, nella pubblica udienza del 21 gennaio 2010, preceduta dal deposito di memorie difensive ad opera di tutte le parti.

DIRITTO



1. La decisione ha per oggetto le impugnative proposte dalle imprese in epigrafe, tutte operanti nel territorio del Comune di Capannori, avverso le determinazioni assunte dall’amministrazione comunale in ordine all’approvazione dei piani finanziari della tariffa di igiene ambientale (di seguito, TIA) per gli esercizi 2007 e 2008, nonché avverso le presupposte delibere modificative del regolamento per l’applicazione della tariffa. Evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, avuto riguardo anche alla sostanziale sovrapponibilità delle censure articolate nei due ricorsi, rendono opportuna la riunione delle cause, ai fini della loro trattazione congiunta.
1.1. Preliminarmente, deve peraltro darsi atto che, con atti depositati il 14 gennaio 2010, la ricorrente Kartogroup S.p.a. ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare i ricorsi, avendo frattanto raggiunto un accordo con la controinteressata A.S.C.I.T., gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Capannori, per la determinazione consensuale della tariffa di igiene ambientale per il periodo 2005 – 2008: limitatamente alla posizione della predetta Kartogroup, le impugnazioni vanno pertanto dichiarate improcedibili.
1.2. Ancora in via preliminare deve essere respinta l’eccezione, sollevata dalla difese resistenti, di inammissibilità dei ricorsi per mancata notificazione degli stessi ad almeno un titolare di utenza domestica gestita da A.S.C.I.T. S.p.a., atteso che, ove la prospettazione delle ricorrenti venisse accolta, si avrebbe un sensibile aumento delle tariffe a carico proprio delle utenze domestiche.
In contrario è sufficiente osservare che, in presenza di regolamenti e di atti amministrativi generali, come nella specie, non è possibile individuare posizioni di controinteresse nel senso stabilito dall’art. 21 della legge n. 1034/71, mancando l’elemento formale costituito dall'esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato, ovvero nella sua immediata individuabilità (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno 2006, n. 3717).
1.3. Priva di pregio è altresì l’ulteriore eccezione preliminare di irricevibilità/inammissibilità dei ricorsi, fondata sull’asserita tardività dell’impugnazione nei confronti della delibera consiliare n. 24 del 17 aprile 2007 (modifiche al regolamento TIA). Trattandosi di atto sprovvisto di autonoma capacità lesiva, il termine per la sua impugnazione – come atto presupposto – non può che farsi coincidere con quello per impugnare i provvedimenti di approvazione della tariffa, che ne costituiscono attuazione.

2. Nel merito, con l’unico motivo di cui al procedimento n. 1453/07 R.G., sostanzialmente riprodotto con il primo motivo di cui al procedimento n. 903/08 R.G., le imprese ricorrenti si dolgono innanzitutto dei criteri adottati dal Comune di Capannori per la ripartizione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti tra le diverse tipologie di utenze, stabilita (anche) per il 2007 e per il 2008 in misura paritaria – al 50% – tra le utenze domestiche e quelle non domestiche. Premessa la natura di corrispettivo e non di tributo della TIA, le ricorrenti affermano infatti che, a ben sei anni di distanza dall’introduzione della TIA, il Comune di Capannori avrebbe dovuto elaborare criteri autonomi per la determinazione della quota variabile del tariffa e non continuare a fare applicazione – senza peraltro dare conto delle ragioni della propria inerzia – di criteri presuntivi illogici (come tali, già oggetto di separata impugnativa dinanzi a questo stesso T.A.R. con riferimento agli esercizi 2005 e 2006), e comunque non assistiti da idonea motivazione circa le ragioni di fondo sottese alle scelte dell’amministrazione: il metodo normalizzato applicato dal Comune mancherebbe, in particolare, di qualsiasi riferimento al dato consuntivo dell’esercizio precedente, in contrasto con le prescrizioni di cui al D.P.R. n. 158/99, ed incomprensibile sarebbe la ripartizione paritetica dei costi della tariffa tra le utenze non domestiche, le quali effettuano in proprio lo smaltimento dei rifiuti speciali e producono una limitatissima quantità di rifiuti urbani, e le utenze domestiche, dalle quali i rifiuti urbani provengono in massima parte.
2.1. I profili di censura dianzi riassunti sono infondati.
Il D.P.R. n. 158/99 (“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”), al terzo comma dell’art. 8, prevede che il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale siano indicati, fra l’altro, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati con riferimento al piano dell'anno precedente, e le relative motivazioni. L’indicazione è puntualmente contenuta nelle delibere nn. 123/07 e 54/08, di approvazione dei piani finanziari per gli anni 2007 e 2008, ove si legge che le entrate derivanti dalla tariffa previste, rispettivamente, per il 2007 e per il 2008, raggiungono una copertura dei costi pari al 100%, a fronte di una copertura del 100% attuata, rispettivamente, nel 2006 e nel 2007: in entrambi i casi è, dunque, chiaramente attestata l’assenza di scostamenti negli anni precedenti, di modo che la tesi delle ricorrenti risulta, per questo aspetto, smentita per tabulas.
Per quanto concerne i criteri adoperati dal Comune di Capannori per la determinazione della quota variabile della tariffa, è lo stesso D.P.R. n. 158/99, all’art. 5 co. 2, a prevedere, con riferimento alle utenze domestiche, che gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti; mentre, per le utenze non domestiche, è il successivo art. 6 co. 2 a facoltizzare gli enti, in mancanza di sistemi di misurazione autonomi, ad avvalersi di un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per metro quadro ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 dello stesso decreto. Tale ultima disposizione è pedissequamente riprodotta nell’art. 9 co. 3 del regolamento adottato dal Comune di Capannori per l’applicazione della tariffa del ciclo dei rifiuti urbani, approvato con delibera n. 26/04 e peraltro non impugnato in parte qua, di talché deve ritenersi perfettamente legittimo il ricorso al sistema presuntivo normalizzato: se infatti, da un lato, il ricorso a tale sistema suppletivo finisce per rivelarsi obbligato, trovando fondamento nelle fonti normative della materia, allo stesso tempo non può farsi incombere sull’amministrazione comunale l’onere di esporre le ragioni della mancata adozione di criteri di misurazione individuale degli apporti di rifiuti, come le ricorrenti pretenderebbero, e questo in virtù dei principi (art. 3 co. 2 legge n. 241/90) che sottraggono gli atti normativi e quelli a contenuto generale – categorie alle quali sono senz’altro riconducibili gli atti oggetto di impugnazione – all’obbligo di motivazione, e questo stante la connotazione politica e di indirizzo delle opzioni di fondo agli stessi sottese.
Alla stessa stregua, la scelta di ripartire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani al 50% tra utenze domestiche e non domestiche può considerarsi adeguatamente giustificata dall’esigenza, fatta propria dai piani finanziari in esame, di garantire alle utenze domestiche l'agevolazione di cui all'articolo 49 co. 10 D.Lgs. n. 22/97 (ed, ora, all’art. 238 co. 7 del D.Lgs. n. 152/06), secondo quanto prescritto dall’art. 4 del D.P.R. n. 158/99 cit. e dall’art. 4 del Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa. Ne risulta, con ciò, rispettato il precetto della razionalità sancito dallo stesso art. 4 D.P.R. n. 158/99, senza che il sindacato del giudice possa fuoriuscire dal piano estrinseco del controllo di legittimità per spingersi a valutare il merito delle scelte effettuate (ammesso che le utenze domestiche producano una quantità di rifiuti urbani superiore a quelle non domestiche, il riparto non proporzionale alla quantità di rifiuti prodotti da ciascun tipo di utenza, ma paritetico, assolve proprio alla funzione di agevolare le utenze domestiche. Di contro, non vi è alcuna evidenza del fatto che l’agevolazione sarebbe ugualmente garantita da un riparto diverso da quello al 50%, e sbilanciato in favore delle utenze non domestiche).

3. Per altro verso, le imprese ricorrenti lamentano che il Comune di Capannori, nel recepire il piano finanziario redatto da A.S.C.I.T. S.p.a., non avrebbe tenuto in alcun conto i quantitativi di rifiuti smaltiti in proprio dalle utenze non domestiche, limitandosi a prevedere l’applicazione dell’abbattimento percentuale della quota variabile stabilito dall’art. 22 del regolamento; abbattimento, oltretutto, diminuito attraverso la modifica apportata al menzionato art. 22 dalla delibera n. 24/07 e confermata dalla delibera n. 13/08, al pari del limite di riduzione della quota variabile in caso di produzione promiscua di rifiuti urbani e/o assimilati, immotivatamente portato dal 35% al 20%.
Nei piani finanziari 2007 e 2008, sostengono ancora le ricorrenti, non sarebbero poi riportati i dati di smaltimento in proprio relativi agli esercizi precedenti, di modo che la tariffa verrebbe conteggiata al 100% anche per le aziende che nell’anno precedente avevano avviato allo smaltimento in proprio i rifiuti speciali prodotti.
3.1. Anche tali doglianze debbono essere disattese.
L’art. 22 del Regolamento del Comune di Capannori per l’applicazione della TIA stabilisce che, alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani, si applica un coefficiente di riduzione della quota variabile della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al recupero; la disposizione è dichiaratamente attuativa dell’art. 49 co. 14 del D.Lgs. n. 22/97 (ora riprodotto dall’art. 238 co. 10 del D.Lgs. n. 152/06), in forza del quale sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Le norme in esame, come si vede, condizionano la riduzione della tariffa non al mero smaltimento dei rifiuti assimilati, bensì al loro avvio al recupero, certificato dal soggetto che effettua tale attività: è dunque priva di fondamento la tesi, secondo cui i piani finanziari di cui è causa avrebbero dovuto tenere conto dei quantitativi di rifiuti assimilati “smaltiti” dalle utenze non domestiche, non essendovi, evidentemente, alcuna equivalenza fra semplice smaltimento e recupero (si veda l’art. 6 co. 1 lett. g) ed h) del D.Lgs. n. 22/97, trasfuso nell’art. 138 del D.Lgs. n. 152/06). Deve poi escludersi che la riduzione possa competere in relazione allo smaltimento di rifiuti speciali, ai quali la TIA, destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei soli rifiuti urbani (ed assimilati), non trova applicazione.
Con riferimento alla variazione delle aliquote relative al coefficiente di riduzione della quota variabile della tariffa in ragione delle quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero (o all’autosmaltimento, nei limiti in cui è consentito), introdotta con la modifica all’art. 22 del regolamento comunale per l’applicazione della TIA di cui alla deliberazione consiliare n. 24/07, e confermata con la successiva deliberazione n. 13/08, essa è del tutto conforme alla previsione dell’art. 49 D.Lgs. n. 22/97, che, come già osservato, riconosce una riduzione proporzionale della tariffa a fronte dell’avvio al recupero, senza parlare di esenzione dalla tariffa per l’ipotesi – peraltro indimostrata nella fattispecie – di integrale avvio al recupero dei rifiuti prodotti. Né la modifica regolamentare, per sua natura sottratta all’obbligo di motivazione, presenta profili di manifesta irragionevolezza, considerato che non vi è (invero, non è stata neppure allegata) esatta corrispondenza fra i costi sostenuti dalle imprese per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati ed il risparmio conseguito dalle imprese stesse attraverso la riduzione tariffaria.
Le medesime conclusioni valgono per la variazione della percentuale di riduzione della superficie assoggettabile alla tariffa, per il caso in cui tale superficie non possa essere verificabile in concreto, ovvero risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo delle aree o dei locali, ai sensi dell’art. 17 co. 1 lett. t) del regolamento comunale, come modificato dalla citata deliberazione n. 24/07.

4. Ancora, le ricorrenti sostengono che l’omessa indicazione dei dati consuntivi degli esercizi relativi agli anni precedenti vizierebbe i piani finanziari qui impugnati, a maggior ragione, in ordine alla voce tariffaria del c.d. “recupero evasione”. La previsione di tale voce, consistente in una maggiorazione presuntiva e forfettaria del 28% delle superfici utili da sottoporre a tassazione, sarebbe immotivata ed incomprensibile, non potendo l’evasione della tariffa venire interamente ed esclusivamente presunta. Illegittimo sarebbe, inoltre, l’inserimento nei piani tariffari di categorie di utenze non domestiche diverse da quelle elencate nell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/99.
4.1. L’art. 9 co. 2 del più volte citato regolamento del Comune di Capannori rinvia, ai fini del calcolo della parte variabile della TIA per le utenze non domestiche, al sistema presuntivo di cui all’art. 6 co. 2 del D.P.R. n. 158/99, che prende a parametro, per singola tipologia di attività, la produzione annua di rifiuti per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'Allegato 1 al medesimo D.P.R. n. 158/99 (per la parte fissa, il rinvio è al primo comma del medesimo art. 6). Posto, dunque, che la misura della tariffa per metro quadro è frutto dell’applicazione di tali criteri presuntivi, la circostanza che, nei piani finanziari, il fabbisogno della gestione sia stato determinato tenendo conto di superfici presuntivamente maggiorate non determina in realtà alcun aumento tariffario in capo alle singole utenze, le quali continuano a corrispondere la tariffa sulla base delle superfici utili dichiarate, cui si applica il costo unitario per metro quadro come sopra stabilito; e, semmai, la distribuzione dei costi fissi su superfici maggiori può determinare un effetto favorevole per gli utenti, vale a dire la diminuzione della tariffa unitaria per metro quadro.
L’integrale copertura, a consuntivo, dei costi di gestione per il 2006 ed il 2007 ha fatto sì, peraltro, che non vi fossero differenze da imputare alle gestioni per gli anni successivi (con relativo aumento della tariffa), oggetto di causa, con la conseguenza che alle ricorrenti non può riconoscersi alcun interesse attuale a far valere la pretesa illegittimità del c.d. “recupero evasione”. Esulano invece dalla materia del presente contenzioso – e dalla stessa giurisdizione del giudice amministrativo – gli accertamenti presuntivi delle maggiori superfici utili non dichiarate condotti a carico delle singole imprese ricorrenti per il pagamento di quanto da ciascuna si asserisce non versato.
Nessun interesse al gravame è configurabile, infine, con riguardo all’utilizzo, nei provvedimenti impugnati, di categorie di utenze ulteriori rispetto a quelle elencate dal D.P.R. n. 158/99, nella misura in cui si tratta, in realtà, di sotto-categorie la cui funzione è quella di modulare – per alcune classi di utenze – i coefficienti di produzione dei rifiuti kg/mq, ma sempre in diminuzione rispetto al coefficiente previsto per la classe di riferimento, vale a dire in senso favorevole agli utenti.

5. Con il secondo motivo di cui al ricorso n. 903/08, è denunciata la violazione degli artt. 3-ter, 184 e 195 del D.Lgs. n. 152/06, come modificato dal D.Lgs. n. 4/08. Ad avviso delle ricorrenti, mentre il principio di matrice comunitaria “chi inquina paga”, positivizzato nel nostro ordinamento dal citato D.Lgs. n. 4/08, impone che la determinazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani sia improntata a criteri commisurati alla effettiva capacità di produrre rifiuti, e non più al criterio della superficie, la delibera n. 13/08, nel modificare l’art. 32 del regolamento comunale per l’applicazione della TIA, in materia di accertamenti d’ufficio, avrebbe continuato a fare uso di parametri presuntivi (le superfici medie) del tutto sganciati dalla reale attitudine alla produzione dei rifiuti. Sotto un diverso aspetto, le ricorrenti si dolgono del fatto che il Comune non abbia adeguato i propri atti alla classificazione dei rifiuti di cui al novellato art. 184 D.Lgs. n. 152/06, oltre a ribadire le censure già svolte in ordine al persistente ed immotivato ricorso al metodo normalizzato per il calcolo della tariffa.
5.1. Il sesto comma dell’art. 238 D.Lgs. n. 152/06 rimette ad apposito regolamento ministeriale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta dello stesso decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, l’indicazione dei criteri generali sulla base dei quali definire le componenti dei costi e determinare la tariffa. Del pari, l’art. 195 co. 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/06 rimette alla competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, criteri cui debbono uniformarsi i Comuni ai sensi del successivo art. 198 co. 2.
La mancata adozione della normativa secondaria di attuazione rende, allo stato, inapplicabile ai Comuni la disciplina della TIA di cui al citato art. 238, continuando perciò a trovare applicazione la disciplina ex art. 49 D.Lgs. n. 22/97, con le relative previsioni regolamentari (in termini, cfr. Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238): da qui la radicale infondatezza del motivo, fondato su disposizioni non ancora operative, come del resto fatto rilevare dalle difese resistenti, mentre non sono ravvisabili contrasti fra l’art. 32 del regolamento comunale TIA ed il D.P.R. n. 158/99, l’utilizzo del criterio delle superfici medie, ai fini dell’accertamento d’ufficio, essendo conforme ai principi del sistema di computo della tariffa.
In ordine al difetto di motivazione ed istruttoria che vizierebbe, in ogni caso, il ricorso al metodo normalizzato, valgano le medesime considerazioni già svolte sub 2.1..

6. Alla luce di tutti i rilievi svolti, i ricorsi non possono trovare accoglimento, e ciò a prescindere dalla soluzione che si ritenga preferibile problema, dibattuto in giurisprudenza, della natura tributaria o meno della tariffa.
Sussistono giusti motivi per disporre fra tutte le parti l’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione II, definitivamente pronunciando, riuniti i ricorsi, dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le domande proposte dalla Kartogroup S.p.a., mentre dichiara inammissibili ed infondate, nei sensi di cui in parte motiva, le impugnazioni proposte dalle altre imprese ricorrenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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