Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 5 -2010 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 3 maggio 2010 n. 2290
Pres. Bianchi – Rel. Goso
Massa e Odello (avv.ti Bracco, Gaidano) c. Comune di Ceva (avv.ti Sciolla, Viale) e G.E.C. spa (avv.ti Costamagna, Rocca)


1. – Atto amministrativo – Ingiunzione fiscale – Mancanza sottoscrizione – Sufficienza indicazione a stampa dell’autore.

 

2. – Edilizia economica popolare – Opere eseguite dal Comune – Richiesta di pagamento al privato – Varianti non previste nel progetto convenzionato – Esclusione.

 

3. – Edilizia economica popolare – Opere eseguite dal Comune – Pagamento da parte dei privati – Scomputo costi per opre in difformità.

1. – Posto che l’ingiunzione fiscale ha natura di atto amministrativo, la mancanza di sottoscrizione della stessa non incide sulla sua legittimità, essendo sufficiente l’indicazione a stampa dell’autore.

 

2. – Il privato non è tenuto al pagamento di quanto richiesto dal Comune che in sede di PEEP abbia eseguito dei lavori di ristrutturazione nel caso in cui i lavori relativi si discostino dal progetto approvato e non risultino indispensabili per il compimento dell’opera.

 

3. – Dall’importo relativo al lavori eseguiti dal Comune in sede di ristrutturazione prevista dal PEEP e richiesto ai privati, deve essere detratto il valore delle varianti non autorizzate che hanno diminuito il valore commerciale degli immobili.


Per visualizzare il testo del documento clicca qui



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento