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| n. 5 -2010 - © copyright |
T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 3 maggio 2010 n. 2290
Pres. Bianchi – Rel. Goso
Massa e Odello (avv.ti Bracco, Gaidano) c. Comune di Ceva (avv.ti Sciolla, Viale) e G.E.C. spa (avv.ti Costamagna, Rocca) |
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1. – Atto amministrativo – Ingiunzione fiscale – Mancanza sottoscrizione – Sufficienza indicazione a stampa dell’autore.
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2. – Edilizia economica popolare – Opere eseguite dal Comune – Richiesta di pagamento al privato – Varianti non previste nel progetto convenzionato – Esclusione.
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3. – Edilizia economica popolare – Opere eseguite dal Comune – Pagamento da parte dei privati – Scomputo costi per opre in difformità.
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1. – Posto che l’ingiunzione fiscale ha natura di atto amministrativo, la mancanza di sottoscrizione della stessa non incide sulla sua legittimità, essendo sufficiente l’indicazione a stampa dell’autore.
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2. – Il privato non è tenuto al pagamento di quanto richiesto dal Comune che in sede di PEEP abbia eseguito dei lavori di ristrutturazione nel caso in cui i lavori relativi si discostino dal progetto approvato e non risultino indispensabili per il compimento dell’opera.
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3. – Dall’importo relativo al lavori eseguiti dal Comune in sede di ristrutturazione prevista dal PEEP e richiesto ai privati, deve essere detratto il valore delle varianti non autorizzate che hanno diminuito il valore commerciale degli immobili.
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