T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 6 aprile 2010 n. 938
A. Radesi Pres. E. Fedullo Est.
Caserta S. (Avv. R. Baccetti) contro il Consorzio Bonifica della
Piana di Sesto Fiorentino (non costituito) |
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Giurisdizione e competenza – Diniego di sanatoria motivato in base alla dislocazione dell’immobile a distanza inferiore a dieci metri lineari dall’argine del torrente - Art. 143 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 – La sua impugnazione è devoluta alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
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Ai sensi dell’art. 143 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, “appartengono alla cognizione diretta del tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche”. Ebbene qualora il provvedimento impugnato sia motivato in base alla dislocazione dell’immobile oggetto di sanatoria a distanza inferiore a dieci metri lineari dall’argine del torrente, tale profilo integra una situazione che va ad incidere in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, cosa questa che comporta la diretta incidenza dei provvedimenti amministrativi de quibus sul richiamato regolare regime delle acque pubbliche e che implica pertanto la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, atteso il carattere inderogabile della tutela delle acque, bas ata sulla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali e di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici. Consegue quindi, dai rilievi svolti, l’inerenza della controversia alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
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N. 00938/2010 REG.SEN.
N. 00576/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 576 del 1996, proposto da:
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Caserta Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Baccetti, con domicilio eletto in Firenze, via Cavour n. 83;
contro
Consorzio Bonifica della Piana di Sesto Fiorentino;
per l'annullamento
dell’atto del Presidente del Consorzio del 23.11.1995, prot. n. 4052, con il quale viene negato il nulla-osta idraulico ai fini del condono edilizio ex l. n. 47/1985 richiesto dal ricorrente, nonché della comunicazione in data 30.8.95, prot. n. 2932
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori E. Mugnai delegata da R. Baccetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Deduce il ricorrente di aver presentato istanza di sanatoria in relazione ad un edificio, sito nel Comune di Sesto Fiorentino in prossimità del torrente Zambra, destinato all’esercizio dell’attività artigiana di ceramista.
Egli lamenta l’illegittimità del provvedimento con il quale il Consorzio Speciale di Bonifica della Piana di Sesto Fiorentino e dei Territori Adiacenti ha negato il rilascio del nulla-osta ai fini della tutela delle acque, sostenendo che “il Consorzio ha una fascia di pertinenza consorziale di mt. 10,00 dal ciglio destro e sinistro di ogni fosso o canale e che ogni opera edile a carattere permanente può essere autorizzata ad una distanza minima di mt. 6,00 dal citato ciglio”.
Le censure articolate hanno ad oggetto i vizi di violazione di legge e del regolamento consortile.
Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile, alla luce della carenza di giurisdizione del giudice adito.
Ai sensi dell’art. 143 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, infatti, “appartengono alla cognizione diretta del tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche”.
Ebbene, come è stato chiarito in giurisprudenza (Cassazione, Sezioni Unite, 12 maggio 2009, n. 10845), qualora il provvedimento impugnato sia motivato in base alla dislocazione dell’immobile oggetto di sanatoria a distanza inferiore a dieci metri lineari dall’argine del torrente, tale profilo “integra una situazione che va ad incidere in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, cosa questa che comporta la diretta incidenza dei provvedimenti amministrativi de quibus sul richiamato regolare regime delle acque pubbliche e che implica pertanto la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, atteso il carattere inderogabile della tutela delle acque, basata sulla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali e di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici”.
Consegue quindi, dai rilievi svolti, l’inerenza della controversia alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue - alla luce degli arresti della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/2007) e della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 4109/2007) in tema di “traslatio iudicii” - il rinvio della causa al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione (sent. Corte Cost. n. 77/2007).
Vanno pertanto dichiarati salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda e fissato il termine di sei mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, per la riassunzione davanti al suddetto giudice.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 576/1996, lo dichiara inammissibile e rimette le parti davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche perché dia luogo al giudizio di merito, fissando il termine di sei mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, per la riassunzione.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Silvia La Guardia, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2010
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