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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 19 aprile 2010 n. 974
L. Papiano Pres. R. Giani Est.
Ericsson Telecomunicazioni spa (Avv. G. Sartorio) contro il Comune di Pisa
(Avv.ti G. Gigliotti, G. Lazzeri, S. Caponi) e la Regione Toscana (non
costituita)


Autorizzazione e concessione – Adeguamento tecnologico stazione radio base telefonia – Art. 3, comma 1, lett. a) del DPR n. 380 del 2001 - È intervento di manutenzione ordinaria - Art. 79, comma 2, lett. b) della legge regionale Toscana n. 1 del 2005 - Inapplicabilità

L’art. 3, comma 1, lett. a) del DPR n. 380 del 2001 stabilisce che sono interventi di manutenzione ordinariali interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”lla specie si è proprio in presenza di un intervento volto ad integrare, al fine di mantenerlo in efficienza, un impianto tecnologico Nella specie una s.r.b. della telefonia mobile), con la sua conseguente qualificazione come intervento di manutenzione ordinaria. Ne consegue l’illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione comunale con la motivazione che, in base all’art. 79, comma 2, lett. b) della legge regionale Toscana n. 1 del 2005, rappresenterebbero sempreanutenzione straordinaria” interventii sostituzione o integrazione di apparati esistenti che incrementi la potenza dell’impianto” norma richiamata è difatti tutt’altro che specifica, avendo per oggetto non già gli impianti di telefonia mobile ma, in generale, l’assentibilità di interventi edilizi, inoltre vi è l’art. 3 cit. che fornisce una chiara ed opposta qualificazione di tale tipo di interventi


N. 00974/2010 REG.SEN.
N. 01753/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)




pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1753 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

Ericsson Telecomunicazioni spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giusppe Sartorio, con domicilio eletto presso l’avv. Valter Cassola in Firenze, via Gustavo Modena n. 21;

contro



Comune di Pisa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppina Gigliotti, Gloria Lazzeri, Susanna Caponi, con domicilio eletto presso l’avv. Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D'Aosta 2;

 

Regione Toscana;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota, priva di data e protocollo, a firma del Dirigente della Dir. Edilizia del Comune di Pisa, pervenuta alla Ericsson lo scorso 6 agosto 2009, con la quale determina di denegare gli interventi di cui alla istanza presentata dalla ricorrente in data 26.4.2009, inerenti la Stazione Radio denominata PI 002 SAN MARTINO, ubicata in piazza XX settembre, c/o Torre dell'Orologio e di tutti gli atti ad essa preordinati, connessi e/o conseguenti, tra cui:
- la determina dirigenziale n. D-17/758 del 13.7.09 di recepimento del parere contrario espresso dal Gruppo Tecnico di Valutazione nella seduta del 13.7.09;
- dello stesso parere contrario espresso dal Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 13.7.09;
- della deliberazione di CC. n. 104 del 2.12.2003, modificata con delibera di C.C. n. 103 del 21.12.06, con la quale il Comune di Pisa ha approvato il "regolamento comunale per l'installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile";
- la deliberazione di C.C. n. 26 del 14.5.04, con la quale è stata approvata la variante al Regolamento Urbanistico, avente ad oggetto "L.R. 16.1.95 n. 5 - Variante al Regolamento Urbanistico - Classificazione delle aree ai fini della localizzazione degli impianti di telefonia mobile", con particolare riferimento al titolo 1.8, recante "Disposizioni relative alla localizzazione di impianti di telefonia mobile";
- le nuove Norme del Regolamento Urbanistico, con particolare riferimento all'art.1.5.7, recante "Disposizioni relative alla localizzazione di impianti di telefonia mobile", come adottate dal C.C. nella seduta del 4.12.08;
- (con i motivi aggiunti) del verbale del Gruppo Tecnico di Valutazione del 20.12.2007.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pisa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2010 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



La società ricorrente in data 29.4.2009 presentava al Comune di Pisa istanza volta a consentire l’adeguamento tecnologico della s.r.b. Wind già presente sulla Torre dell’Orologio in piazza XX settembre, precisava che l’intervento non avrebbe comportato alcuna modifica architettonica del sito, avendo peraltro già ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio di Pisa e il parere favorevole dell’ARPAT. L’Amministrazione comunale con la nota pervenuta alla ricorrente il 6 agosto 2009 negava la richiesta autorizzazione, sulla base del parere espresso dal Gruppo Tecnico di Valutazione in data 13.7.2009, secondo il quale l’intervento richiesto, comportando un aumento di potenza dell’impianto, non sarebbe ascrivibile agli interventi di manutenzione ordinaria e quindi non sarebbe nella specie assentibile.
Avverso tale determinazione amministrativa, e gli atti connessi, la ricorrente insorge con il presente ricorso, articolando nei confronti degli atti gravati le seguenti censure:
1 – “Violazione di legge – Violazione a mancata applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. a) e dell’art. 6 del d.lgs. n. 380 del 2001 – Eccesso di potere – Difetto assoluto di motivazione – Contraddittorietà e illogicità – Violazione e mancata applicazione del d.lgs. n. 259/03 – Illegittimità derivata da quella dell’art. 6, comma 5, del vigente regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telecomunicazione – Violazione e mancata applicazione dell’art. 93 del d.lgs. 259/03 – Eccesso di potere Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Difetto assoluto di istruttoria”.
2 – “Violazione di legge – Violazione e mancata applicazione del d.lgs. 259/03 – Violazione dell’art. 86, comma 3, art. 87 ed art. 93 del d.lgs. 259/03 – Violazione della normativa comunitaria – Violazione e falsa applicazione del DPCM 8.7.2003 – Violazione e falsa applicazione art. 14 legge 22.2.2001 n. 36 – Illegittimità derivata – Eccesso di potere – Incompetenza – Difetto assoluto di istruttoria – Carenza di motivazione – Violazione art. 41 Cost. – Eccesso di potere – Sviamento”.
3 – “Violazione di legge – Violazione dell’art. 12 del DPR 6.6.2001 n. 380 – Violazione dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. 259/03 – Violazione del Codice delle Comunicazioni – Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 – Violazione e falsa applicazione del regolamento comunale – Violazione e falsa applicazione della l.r. 1/2005 – Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria – Travisamento assoluto dei presupposti di fatto e di diritto – Eccesso di potere – Violazione del giusto procedimento”.
Il Comune di Pisa si è costituto in giudizio per resistere al ricorso, evidenziando in particolare le linee guida che il Gruppo Tecnico di Valutazione si è dato nella seduta del 20.12.2007, nel senso che deve essere considerato intervento di manutenzione straordinaria ogni intervento di sostituzione o integrazione di apparati esistenti che incrementano la potenza dell’impianto esistente.
Con ordinanza n. 889 del 18.11.2009 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli atti gravati.
Avverso il richiamato verbale del GTV del 20.12.2007 la società ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti, depositati in data 18.1.2010, riproponendo nei suoi confronti le censure già articolate avverso gli atti gravati con il ricorso introduttivo.
L’Amministrazione comunale resiste anche ai motivi aggiunti, pur avendo nelle more, in esecuzione dell’ordinanza cautelare e in attesa della decisione di merito, autorizzato l’intervento richiesto con provvedimento del 26 febbraio 2010.
Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 24 marzo 2010, relatore il dr. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO



In punto di fatto è pacifico che sulla Torre dell’Orologio in piazza XX settembre a Pisa già esiste un impianto di telefonia mobile della Wind, regolarmente autorizzato dall’Amministrazione comunale, l’istanza della Ericsson del 29.4.2009 essendo volta unicamente ad una riconfigurazione tecnologica del sistema radiante, senza variazioni architettoniche del sito. La citata istanza è stata respinta dal Comune di Pisa sul rilievo che in loco sono possibili solo interventi di manutenzione ordinaria e tale non sarebbe quello richiesto, in ragione dell’incremento di potenza che la variazione tecnologica comporta. Il provvedimento di rigetto gravato si fonda su parere del GTV del Comune assunto in data 13.7.2009, anch’esso gravato con il ricorso introduttivo, nonché su linee guida che lo stesso GTV si è dato, proprio in ordine al modo di intendere gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, nella seduta del 20.12.2007, verbale quest’ultimo gravato con i motivi aggiunti.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, nonché con il primo motivo aggiunto, la società ricorrente contesta il provvedimento di diniego e i pareri del GTV nella parte in cui qualificano l’intervento richiesto con l’istanza del 29.4.09 come manutenzione straordinaria, e per tal via giungono a denegare l’autorizzazione richiesta.
I motivi sono fondati.
La localizzazione interessata all’intervento richiesto è un edificio di interesse storico, vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1939. La fattispecie è presa in esame dalla normativa comunale relativa agli impianti di telefonia mobile, la quale: a) all’art. 1.8.4. delle norme di attuazione del regolamento urbanistico (cfr. all. 10 difesa comunale) stabilisce che “gli impianti esistenti su edifici vincolati o di interesse storico-artistico, ovvero posizionati in localizzazioni non compatibili con le presenti norme, sono soggetti allo sola manutenzione ordinaria”; b) l’art. 6, comma 5, del regolamento comunale di Pisa inerente l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile (cfr. all. 9 difesa comunale) stabilisce che “gli impianti esistenti su edifici vincolati o di interesse storico-artistico, ovvero posizionati in localizzazioni non compatibili con le presenti norme, sono soggetti alla sola manutenzione ordinaria, fatte salve le modifiche che comportano una riduzione di emissione”.
La richiamata normativa comunale è esplicita nell’ancorare la assentibilità di un intervento come quello richiesto da Ericsson al suo rientrare nel concetto di “manutenzione ordinaria”. Nel parere del GTV del 13.7.2009 (cfr. all. 2 difesa comunale) si sostiene che l’intervento richiesto eccede la categoria della manutenzione ordinaria perché comporta un incremento di potenza. In termini generali lo stesso GTV, in data 20.12.2007 (cfr. all. 8 difesa comunale), aveva espresso la convinzione che rappresentino sempre “manutenzione straordinaria” gli interventi “di sostituzione o integrazione di apparati esistenti che incrementi la potenza dell’impianto”. In quest’ultimo atto il GTV collega tale assunto al richiamo all’art. 79, comma 2, lett. b) della legge regionale Toscana n. 1 del 2005.
La tesi dell’Amministrazione comunale non convince. La norma richiamata dal parere del GTV del 20.12.2007 è tutt’altro che specifica, avendo per oggetto non già gli impianti di telefonia mobile ma, in generale, l’assentibilità di interventi edilizi. In tal contesto la norma citata stabilisce che sono sottoposti a denuncia di inizio attività gli “interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso”. Tale disposizione non appare idonea a supportare la tesi dell’Amministrazione. Ciò soprattutto in relazione al fatto che esiste invece altra e ben più specifica norma statale, che va in direzione opposta. Infatti l’art. 3, comma 1, lett. a) del DPR n. 380 del 2001 stabilisce che sono interventi di manutenzione ordinaria “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”. Nella specie si è proprio in presenza di un intervento volto ad integrare, al fine di mantenerlo in efficienza, un impianto tecnologico, con la sua conseguente qualificazione come intervento di manutenzione ordinaria.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti risultano fondati, potendo ritenersi assorbite le ulteriori censure mosse. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. 1^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e i connessi motivi aggiunti, ai sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00) oltre iva e cap.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cacciari, Primo Referendario


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2010



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