T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 27 aprile 2010 n. 2148
Pres. L. Nappi, est. L. Pasanisi
Eugenio Castaldi (Avv. Paolo Galluccio) c. Ministero della
Giustizia (Avvocatura Distrettuale dello Stato) |
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Giurisdizione e Competenza – In tema di pubblico Impiego – Art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – Diniego di assunzione - Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste – Fattispecie.
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In ossequio al disposto dell’art. 68, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall’art. 29, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, oggi trasfuso nell’art. 63, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, spetta all’A.G.O. la competenza a conoscere del ricorso avente ad oggetto la legittimità di un atto con il quale è stata negata l’assunzione del ricorrente (nella specie, si trattava del provvedimento con il quale la la P.A. ha archiviato la domanda di inquadramento in diversa posizione economica del ricorrente)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 289 del 2010, proposto da:
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Eugenio Castaldi, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Galluccio, con domicilio eletto presso Paolo Galluccio in Napoli, Segreteria T.A.R.;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della nota ministeriale n. 25868 dell' 11.11.2009 di archiviazione definitiva domanda di inquadramento nella posizione economica C1;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14/04/2010 il dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
1. Con il ricorso in esame, notificato in data 28 dicembre 2009 e depositato il 19 gennaio 2010, il signor Eugenio Gastaldi ricorre innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero della Giustizia avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendone, previa sospensione, l'annullamento.
Il ricorrente espone, in punto di fatto, le seguenti circostanze:
-di essere stato dipendente di ruolo del Comune di Sant'Arpino dall’ 1/10/79 al 28/10/94, in qualità di istruttore amministrativo, ex sesta qualifica funzionale;
-che successivamente, con decorrenza dal 29/10/94, è transitato nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 12, comma quinto, della legge n. 374/1991 ed ivi inquadrato nel profilo professionale di assistente giudiziario (corrispondente alla ex sesta qualifica funzionale);
-che, con determina dirigenziale n. 152 del 4/11/08, il Comune di Sant'Arpino, all'esito di un procedimento contenzioso sfociato in un verbale di conciliazione innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta), lo aveva inquadrato con decorrenza retroattiva 15/9/1989 nella ex settima qualifica funzionale in qualità di Istruttore Direttivo con mansioni assorbenti di Cancelliere della Conciliazione;
-che pertanto egli aveva chiesto al Ministero della Giustizia, in data 24/11/08, di essere reinquadrato con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 29/10/94 (data del transito), nei ruoli organici del Ministero della Giustizia in qualità di cancelliere C1, ex collaboratore di cancelleria settima qualifica funzionale,
-che, con un primo provvedimento del 3 settembre 2009, la sua richiesta veniva respinta;
-che, successivamente, egli chiedeva una rivisitazione ed un approfondimento del proprio reinquadramento, ma che tuttavia, con l'impugnata nota dell'11 novembre 2009, il Ministero respingeva anche tale ulteriore istanza.
Tanto premesso, il ricorrente deduce l'illegittimità di tale provvedimento con distinti motivi di ricorso incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
2. Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio a mezzo dell'avvocatura dello Stato, contesta l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.
3. All'odierna camera di consiglio, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi degli articoli 21, comma 10, e 26, comma 5, della legge n. 1034/71 (previo rituale avviso alle parti presenti).
4. Il ricorso è infatti manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto proposto da un dipendente del ruolo civile del personale del Ministero della Giustizia.
Ai sensi dell’art. 63 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (nel quale sono state trasfuse le disposizioni di cui all’art. 68 D. Lgs.vo n. 29/93), «sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze con le pubbliche amministrazioni …., ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti» (co. 1°). «Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, …» (co. 4°).
Ai sensi della richiamata disposizione normativa, il Legislatore ha inteso evidenziare la distinzione tra aspetto organizzativo (caratterizzato dall’esplicazione di poteri autoritativi della Pubblica Amministrazione, a fronte dei quali sono configurabili posizioni di interesse legittimo) ed aspetto gestionale del rapporto di lavoro (in cui la relazione intercorrente tra le parti è di assoluta, reciproca, parità e non sono quindi configurabili che posizioni di diritto/dovere).
Pertanto, nell’attuale sistema di riparto della giurisdizione in materia di pubblico impiego, l’unico criterio vigente è quello generale dell’attinenza della controversia ad un rapporto di lavoro (anche soltanto da instaurare) alle dipendenze della P.A., ancorchè possano venire in considerazione atti amministrativi presupposti, che in tal caso (se rilevanti ai fini della decisione ed illegittimi) dovranno essere disapplicati dal giudice ordinario (al quale tali controversie sono ormai attribuite in via di giurisdizione esclusiva).
In ragione di tale constatazione, la controversia prospettata - riguardante atti che direttamente incidono sulla posizione del ricorrente - deve essere considerata come inerente ad un rapporto di pubblico impiego privatizzato, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
5. Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
6. Si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. IV, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Compensa le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14/04/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2010
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