T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 20 aprile 2010 n. 2026
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Contratti della P.A. – Gara di appalto - Risoluzione del contratto - Affidamento in subappalto di una delle attività previste dal contratto - Non segnalato alla stazione appaltante – Violazione dell’art. 118 D.Lgs. n. 163/06 – Legittimità – Sussiste
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E’ legittimo il provvedimento con il quale la P.A. ha disposto nei confronti della ditta aggiudicataria di un appalto, la risoluzione del contratto di appalto, nell’ipotesi in cui tale risoluzione sia fondata sulla circostanza che la ditta: a) ha demandato ad altro soggetto la consegna a domicilio dei dispositivi; b) tale attività è compresa tra le prestazioni dell’appalto, e quindi forma oggetto di un subappalto; c) il relativo rapporto di subappalto non è stato segnalato alla stazione appaltante con l’osservanza delle formalità prescritte dall’art. 118 D.Lgs. 163/06; d) una clausola dello stesso contratto preveda espressamente che il ricorso ad un subappalto non autorizzato giustifica la risoluzione del contratto, anche a prescindere da eventuali ulteriori inadempimenti contestati all’aggiudicataria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 1705 del 2010, proposto da:
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Svas Biosana S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Gian Luca Lemmo, Riccardo Sgobbo e Luca Fabrizio, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, via del Parco Margherita n. 31;
contro
- Società regionale per la Sanità So.Re.Sa. Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo Di Bonito, con domicilio eletto presso Leopoldo Di Bonito in Napoli, viale A. Gramsci 19;
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- A.S.L. Napoli 3 Sud, non costituita;
nei confronti di
De Rosa S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto in Napoli, via Po, 1 presso avv. Stefano Sorgente;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione n. 25 (ovvero n. 24) del 19/03/2010, concernente la risoluzione del contratto stipulato in data 22/12/2008 rep. n. 117/2008 per la fornitura in somministrazione, con relativa consegna al domicilio degli assistiti utenti della A.s.l. NA5 di Castellammare di Stabia, di presidi/ausili per diabetici, nonché l’affidamento della fornitura alla De Rosa; e di ogni altro atto connesso e conseguente ivi comprese le comunicazioni prot. n. U008862 del 20/11/2009 e n. U009147 del 27/11/2009 relative all’avvio del procedimento, le note prot. n. U001834 del 16/2/2010 e n. U002075 del 23/2/2010, il parere legale assunto al protocollo al n. E003019 del 12/3/2010 e la delibera del Consiglio di amministrazione del 15/3/2010;
e per la condanna
della SORESA al risarcimento dei danni;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di So.Re.Sa. Spa e di De Rosa S.r.l.;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000;
Premesso che la società ricorrente, appaltatrice della fornitura in somministrazione con relativa consegna a domicilio degli assistiti della ASL Na5 di presidi e ausili per diabetici, contesta gli atti in epigrafe concernenti la risoluzione del relativo contratto, determinata dalla SORESA per contestate inadempienze e per l’indebito subappalto delle prestazioni di consegna alla società Farma Logistica, nonché l’aggiudicazione della fornitura alla ditta seconda graduata nella originaria gara;
Considerato che va preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti resistenti in quanto, nonostante l’oggetto del rapporto sia qualificato come fornitura o somministrazione, l’attività svolta nei confronti degli utenti, in regime di assistenza sanitaria, riguarda essenzialmente un servizio pubblico, per cui la controversia in esame rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in base all’art. 33 della legge n. 80 del 1998 come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004;
Rilevato che:
- la ricorrente ha demandato ad altro soggetto la consegna a domicilio dei dispositivi;
- tale attività è compresa tra le prestazioni dell’appalto e quindi forma oggetto di un subappalto;
- il relativo rapporto non è stato segnalato alla stazione appaltante con l’osservanza delle formalità prescritte dall’art. 118 del d. lgs. n. 163 del 2006, richiamato dall’art. 10 del contratto;
- l’art. 8 dello stesso contratto prevede che il ricorso ad un subappalto non autorizzato giustifica la risoluzione del contratto, anche a prescindere dagli ulteriori inadempimenti contestati alla ricorrente;
- la determinazione impugnata risulta adottata in contraddittorio con l’interessata e con una sufficiente valutazione nell’ambito del procedimento delle relative controdeduzioni;
Ritenuto pertanto che:
- le doglianze in ordine al subappalto sono infondate;
- la sussistenza di un valido motivo a sostegno della impugnata risoluzione esclude un concreto interesse sulle doglianze relative alle ulteriori inadempienze addebitate alla ricorrente;
- del pari è inammissibile per carenza di interesse l’impugnativa della determinazione adottata in ordine all’affidamento della fornitura successivo alla risoluzione;
- non risulta l’ingiustizia del danno lamentato, per cui va disattesa la pretesa risarcitoria;
Ravvisato che le spese di giudizio vanno poste a carico, come di norma, della parte soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, respinge il ricorso n. 1705/2010.
Condanna la società Svas Biosana al pagamento, in favore delle società SORESA e De Rosa, della spese di causa nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA e CPA per ciascuna parte resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2010
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