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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 29 aprile 2010 n. 2215
Pres. A. Guida, est. P. Corciulo
Carlo Corvino (Avv. Fabrizio Perla) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura
Distrettuale dello Stato) c. Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo
Alimentare (Avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini)


1. Contratti della P.A. – Risoluzione del contratto – Informativa antimafia – Nel caso in cui in capo ad uno dei soggetti sussiste informativa antimafia tipica – Legittimità – Sussiste – Ragioni

 

2. Contratti della P.A. - l’informativa antimafia ex art. 4 D.Lgs. 490/94 – Intervenuta dopo la costituzione del rapporto con l’Impresa – Potere discrezionale della P.A. – Sussiste – Solo se prosegue il rapporto – Ragioni

1. È legittimo il provvedimento con il quale la P.A. risolva un contratto di compravendita di un fondo (nella specie la P.A. ha acquistato un fondo da un privato per poi rivenderlo con patto di riservato domino a tasso agevolato ad altro soggetto) nell’ipotesi in cui in capo ad uno di essi (nella specie l’acquirente) sussista un informativa prefettizia antimafia ex art. 4 D.Lgs. 490/94, dal momento che tale provvedimento investe tutto il contratto.

 

2. Nel caso in cui l’informativa antimafia ex art. 4 D.Lgs. 490/94, intervenga dopo la costituzione del rapporto con l’impresa, il potere discrezionale riservato alla Amministrazione è esercitabile, con connesso obbligo di motivazione, solo laddove si determini una prosecuzione del rapporto nonostante le esigenze di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico cui sono preordinati gli strumenti di prevenzione antimafia; è stato a tal riguardo escluso che valutazioni che costituiscono espressione tipica di attività di polizia possano essere demandate ad un soggetto che, per previsione normativa, non ha alcuna competenza in materia; è semmai l'esistenza di altri elementi desumibili dalla specifica esperienza della stazione appaltante che può indurre alla prosecuzione del rapporto ed è con riferimento a tali elementi che s'impone una motivazione puntuale. Al contrario, ove l'Amministrazione intenda adeguarsi all'informativa non può non ritenersi sufficiente il rinvio all'informativa stessa, con la conseguente presa d'atto dell'inidoneità morale dell'impresa (1)
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1. cfr. Consiglio di Stato V Sezione 29 agosto 2005 n. 4408; TAR Campania Napoli I Sezione 25 marzo 2004, n. 3218; TAR Campania Napoli Sezione I 28 febbraio 2005 nn. 1319 e 1320


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso n. 2042/09 R.G., integrato da motivi aggiunti, proposto da: Carlo Corvino, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Santa Brigida, 39;

contro



Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, via Diaz, 11; Istituto di Servizi Per il Mercato Agricolo Alimentare, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Napoli, via Melisurgo, 4;

Sul ricorso n. 1726/09 R.G., proposto da: Gaetano Nicola Corvino, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Santa Brigida, 39;

contro



Ismea - Istituto di Servizi Per il Mercato Agricolo Alimentare, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia ex lege in Napoli, via Diaz, 11, nonché dall'avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Napoli, via Melisurgo, 4; Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



quanto al ricorso n. 2042 del 2009:
della Determinazione dirigenziale n.344 del 20/11/2009 con il quale il Responsabile di settore dell' ISMEA Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, avente ad oggetto lo scioglimento del contratto con la ricorrente sulla scorta della Nota riservata amministrativa dell'UTG di Caserta; della stessa Nota informativa dell'UTG di Caserta, ignoti data e numero con la quale si comunica la sussistenza di cause interdittive ex art. 4 del Dlg. 8/8/1994 n. 490; C) degli atti preordinati, connessi e conseguenziali..
quanto al ricorso n. 1726 del 2009:
della Determinazione dirigenziale n.345 del 20.1.09 a firma del Responsabile di settore della ISMEA Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, avente ad oggetto lo scioglimento del contratto con il ricorrente sulla scorta della nota riservata amministrativa dell'UTG di Caserta; della nota informativa dell'UTG di Caserta, con la quale si comunica la sussistenza di cause interdittive ex art.4 del D.Lgs. 8/8/94 n.490; di ogni altro atto connesso e conseguente..

Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, dell’ Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e dell’Istituto di Servizi Per il Mercato Agricolo Alimentare;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ismea - Istituto di Servizi Per il Mercato Agricolo Alimentare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi all'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 – relatore il consigliere Paolo Corciulo - i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con determinazione del direttore generale n. 557 del 3 ottobre 2007 la ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – approvava alcune iniziative di riordino fondiario, tra cui quella proposta da Corvino Carlo e Corvino Gaetano Nicola in data 19 dicembre 2006, relativa ad un fondo ubicato nel territorio del Comune di Villa Literno; l’iniziativa concerneva l’acquisto in data 1° aprile 2008 da parte di ISMEA del terreno in questione dal proprietario Corvino Gaetano Nicola, con contestuale rivendita con patto di riservato dominio in favore di Corvino Carlo che avrebbe pagato il prezzo di €221.099,34 in rate semestrali a tasso agevolato.
In data 8 gennaio 2009 perveniva all’ISMEA, in risposta ad una richiesta del 29 aprile 2008, la nota n. 811/12.B.16/ANT/AREA 1^ del 22 dicembre 2008 dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta che comunicava la sussistenza nei confronti di Corvino Carlo e Corvino Gaetano Nicola di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del d.lgs. 8 agosto 1994 n. 490.
L’ISMEA inviava ai due soggetti interessati le comunicazioni nn. 344 e 345 del 20 gennaio 2009 di avvio del procedimento di risoluzione di entrambi i contratti.
Avverso l’informativa antimafia e contro la nota n. 345 del 20 gennaio 2009 proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale, rubricato al n. 1726/09 R.G., Corvino Gaetano Nicola, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, deducendo profili di carenza di motivazione dell’atto di risoluzione e di mancanza di elementi indiziari di contiguità mafiosa.
Si costituiva in giudizio la ISMEA, chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, eccependone, con riferimento al contratto, l’inammissibilità per difetto di giurisdizione amministrativa, nonché per carenza di interesse, trattandosi dell’impugnazione di una mera comunicazione di avvio del procedimento.
Si costituiva in giudizio anche l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta.
Alla camera di consiglio dell’8 aprile 2009, con ordinanza n. 881/09, il Tribunale ordinava il deposito dell’informativa antimafia impugnata e di tutti gli atti del procedimento, adempimento assolto dall’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta con deposito del 29 aprile e del 5 maggio 2009.
Alla camera di consiglio del 13 maggio 2009 la causa veniva cancellata dal ruolo delle cautelari.
A seguito del deposito della documentazione il ricorrente proponeva motivi aggiunti notificati il 29 maggio 2009 e depositati l’11 giugno 2009, con cui deduceva che tutti gli elementi indiziari avevano riferimento a Corvino Carlo e non alla sua persona, con consequenziale illegittimità dell’informativa.
Intanto, avverso l’informativa antimafia e contro la nota n. 344 del 20 gennaio 2009 proponeva ricorso, rubricato al n. 2042/09 R.G., anche Corvino Carlo, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, deducendo profili di carenza di motivazione dell’atto di risoluzione e di mancanza di elementi indiziari di contiguità mafiosa.
Anche in questo giudizio si costituiva in giudizio la ISMEA, chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.
Alla camera di consiglio del 29 luglio 2009 la causa veniva cancellata dal ruolo delle cautelari.
Essendo venuto a conoscenza degli atti oggetto di impugnazione, attraverso il loro deposito avvenuto nel giudizio n. 1726/09 R.G., Corvino Carlo proponeva motivi aggiunti di ricorso, notificati il 26 giugno 2009 e depositati in data 6 luglio 2009.
Si costituiva in giudizio il 26 agosto 2009 l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, che depositava in data 11 settembre 2009, copia dell’informativa impugnata e degli atti del procedimento.
I due giudizi venivano quindi chiamati all’udienza del 27 gennaio 2010, in vista della quali venivano depositate ulteriori memorie difensive, al fine di una trattazione congiunta e trattenuti per la decisione.

DIRITTO



I signori Corvino Carlo e Corvino Gaetano Nicola, rispettivamente con i ricorsi n. 2042/09 R.G. e n. 1726/09 R.G. hanno impugnato la nota n. 811/12.B.16/ANT/AREA1^ del 22 dicembre 2008 dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta con cui è stata comunicata la sussistenza nei loro confronti di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del d.lgs. 8 agosto 1994 n. 490; oggetto di impugnazione sono state anche le note nn. 344 e 345 del 20 gennaio 2009 con cui l’ISMEA, a seguito del rilascio dell’informativa, ha avviato il procedimento di risoluzione dei contratti del 1° aprile 2008 con cui l’Istituto aveva acquistato un fondo in Villa Literno da Corvino Gaetano Nicola per poi rivenderlo con patto di riservato dominio a tasso agevolato a Corvino Carlo.
Occorre preliminarmente disporre la riunione dei ricorsi n. 1726/09 R.G. e n. 2042/09 R.G. ai sensi dell’art. 52 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, per connessione soggettiva, trattandosi di controversie pendenti tra le stesse parti, ed oggettiva, avendo l‘impugnazione ad oggetto la medesima informativa antimafia.
Con riguardo alle censure relative all’informativa prefettizia, occorre procedere ad una ricognizione degli elementi indiziari su cui la stessa si fonda.
Innanzitutto, vi è la nota n. 0254163/1-3 “P” del 10 luglio 2008 dei Carabinieri di Caserta in cui si riferisce che Corvino Carlo, oltre ad essere gravato da condanne penali per invasione di terreni ed edifici ed essere stato arrestato nel 1985 per porto e detenzione abusiva di armi, è stato controllato nel 2006 e 2008 insieme a due soggetti gravati da precedenti di polizia, anche per associazione mafiosa; inoltre. lo stesso Corvino Carlo è genero di Martello Noviello Giancarlo, deceduto, gravato da precedente di polizia per favoreggiamento personale per avere favorito la latitanza di Schiavone Francesco, alias “Sandokan”, nonché proposto per la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; inoltre, è cognato di Martello Noviello Salvatore, gravato da precedenti di polizia per reati di falso e contrabbando, nonché di Martello Noviello Liliana, coniugata con Schiavone Antonio, elemento ritenuto affiliato al clan dei”casalesi”. Tali informazioni venivano sviluppate nella nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli n. 125/NA/H7 8076 del 17 dicembre 2008, in cui, al fine di evidenziare il contesto sociale in cui vive Corvino Carlo, si evidenzia che Martello Noviello Giancarlo e sua moglie Piazza Filomena sono stati titolari di cariche e partecipazioni in alcune società, pur non avendo la necessaria esperienza imprenditoriale, dal che si inferiva la loro natura di prestanomi del clan dei “casalesi”; inoltre, Schiavone Antonio, marito di Martello Noviello Liliana, era risultato figura importante nell’organizzazione criminale, in quanto incaricato di recapitare notizie e missive ad appartenenti al sodalizio all’epoca latitanti.
Sulla base di tali strettissimi rapporti di parentela, il Gruppo Ispettivo Antimafia di Caserta aveva ritenuto sussistenti tentativi di infiltrazione mafiosa relativamente a Corvino Carlo quale titolare del rapporto con la ISMEA per l’ottenimento dell’agevolazione del terreno da Corvino Gaetano Nicola.
Preliminarmente, rileva il Collegio che sulla legittimità dell’informativa non incide la riferibilità degli elementi indiziari alla sola persona dell’acquirente Corvino Carlo, mancando ogni riferimento all’alienante Corvino Gaetano Nicola, atteso che il provvedimento prefettizio è volto alla caducazione dell’intero regolamento contrattuale, costituito dal collegamento negoziale esistente tra il contratto di acquisto in favore dell’ISMEA, e successiva rivendita con patto di riservato dominio a tasso agevolato in favore di Corvino Carlo.
In questo senso, devono essere respinti i motivi aggiunti proposti nel ricorso n. 1726/09 R.G. con cui Corvino Gaetano Nicola ha dedotto l’illegittimità dell’informativa per mancanza di elementi indiziari riferibili alla sua persona.
Devono inoltre essere respinti i motivi di impugnazione principale nei ricorsi n. 1726/09 R.G. e n. 2042/09 R.G., di contenuto identico, in quanto, a prescindere dal fatto che oggetto di gravame sono state delle mere note di comunicazione di avvio del procedimento, costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza, anche di questa Sezione, quello secondo cui nel caso in cui l’informativa antimafia interdittiva tipica, ossia quella di cui all’art. 4 del d.lgs. 490/94, intervenga dopo la costituzione del rapporto con l’impresa, il potere discrezionale riservato alla Amministrazione sia esercitabile, con connesso obbligo di motivazione, solo laddove ci si determini per una sua prosecuzione nonostante le esigenze di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico cui sono preordinati gli strumenti di prevenzione antimafia; è stato a tal riguardo escluso che valutazioni che costituiscono espressione tipica di attività di polizia possano essere demandate ad un soggetto che, per previsione normativa, non ha alcuna competenza in materia; è semmai l'esistenza di altri elementi desumibili dalla specifica esperienza della stazione appaltante che può indurre alla prosecuzione del rapporto ed è con riferimento a tali elementi che s'impone una motivazione puntuale. Al contrario, ove l'Amministrazione intenda adeguarsi all'informativa non può non ritenersi sufficiente il rinvio all'informativa stessa, con la conseguente presa d'atto dell'inidoneità morale dell'impresa (Consiglio di Stato V Sezione 29 agosto 2005 n. 4408; TAR Campania Napoli I Sezione 25 marzo 2004, n. 3218; TAR Campania Napoli Sezione I 28 febbraio 2005 nn. 1319 e 1320).
Da respingersi è anche il secondo motivo di impugnazione principale, attesa la sua genericità, da ricondursi alla mancata conoscenza da parte dei ricorrenti del contenuto dell’informativa impugnata e degli atti del relativo procedimento.
Con i motivi aggiunti del ricorso n. 2042/09 R.G. Corvino Carlo ha poi contestato l’informativa prefettizia impugnata, rilevando di non avere alcun precedente penale a carico e di essere stato assolto dalla imputazione di detenzione abusiva di armi; ha inoltre dedotto l’irrilevanza ai fini indiziari di rapporti di parentela con soggetti ritenuti vicini a sodalizi criminali.
La censura è infondata.
Nel rilevare che il G.I.A. ha fondato la propria valutazione, poi recepita dal Prefetto di Caserta, solo sull’esistenza di strettissimi rapporti familiari di Corvino Carlo con soggetti molto vicini alla criminalità organizzata locale, osserva il Collegio che se è vero che il rapporto di parentela o comunque personale, di per sé, non costituisce sufficiente indizio di contiguità mafiosa, a diversa conclusione deve pervenirsi laddove lo stesso costituisca riprova di uno stabile inserimento del soggetto in un contesto fortemente condizionato dalla presenza della criminalità organizzata. Nel caso di specie, il legame esistente tra alcuni membri della famiglia del Corvino Carlo e la mafia locale si è concretizzato addirittura in una vera e propria attività di copertura e protezione del capo clan dei “casalesi” durante la sua latitanza, nonché nell’assunzione di compiti di informazione e di mantenimento di contatti tra affiliati in stato di latitanza.
Ed ai fini dell’idoneità qualitativa di tali elementi di fatto – di quello che resta pur sempre un accertamento di natura indiziaria - è sufficiente dimostrare la sussistenza di un legame personale indiziante tra criminalità organizzata e titolare dell’impresa, senza che l’indagine debba necessariamente estendersi alla dimostrazione di una concreta penetrazione dall’esterno di esponenti appartenenti a sodalizi criminali nella gestione dell’attività.
In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con integrale compensazione delle spese processuali, sussistendone giusti motivi.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, previa riunione dei ricorsi in epigrafe (n. 2042/09 R.G. e n. 1726/09 R.G), li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 27 e 28 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2010



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