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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 27 aprile 2010 n. 2175
Pres. S. Romano, est. I. Pisano
Assoutenti - ass.ne Nazionale Utenti dei Servizi Pubblici (Avv.ti Alberto Fantini e Valeria
Leggio) c. Regione Campania (Avv. Maria Laura Consolazio) c.
Caremar S.p.A. (Avv. Loredana Milone)


Procedimento amministrativo – Istanza di parte – Onere dell’amministrazione di concludere il procedimento – Art. 2 Legge 241/90 – Limiti

L'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento, avviato d'ufficio o su istanza di parte, con un provvedimento espresso viene meno nelle ipotesi: a) di richieste aventi il medesimo contenuto di altre precedenti, qualora sia già stata adottata una formale risoluzione amministrativa inoppugnata e non siano sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto o di diritto; b) di domande manifestamente assurde o totalmente infondate; c) di pretese illegali, non potendosi dare corso alla tutela di interessi illegittimi (1): nella specie è stato rigettato il ricorso avente ad oggetto il silenzio serbato dalla P.A. avverso un istanza di diffida per la sottoscrizione di un contratto collettivo per il servizio di collegamento marittimo e di adeguamento della carta di servizio ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 422/97 in quanto tale onere spetta allo Stato e non alla Regione.

 

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1. cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 05 luglio 2007, n. 3824


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 848 del 2010, proposto da:

 

Assoutenti - ass.ne Nazionale Utenti dei Servizi Pubblici, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Fantini e Valeria Leggio, con domicilio eletto presso Diego Manzo in Napoli, piazzetta Ascensione,10;

contro



Regione Campania,in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto presso Maria Laura Consolazio in Napoli, via S.Lucia.81-C/0 Avvocatura Regionale;

 

Caremar S.p.A., in persona dell’Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Milone, con domicilio eletto unitamente alla predetta in Napoli, via Petrarca N.129;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del silenzio-rifiuto serbato dalla Regione Campania sull'atto di diffida e invito a provvedere, notificato in data 23 settembre 2009, nonchè per l'accertamento dell'obbligo di provvedere sulla
richiesta di adeguamento della Carta dei servizi, a tutela dei diritti e dei legittimi interessi degli utenti del servizio di trasporto marittimo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Caremar S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Con il ricorso in epigrafe l’Assoutenti – Associazione Nazionale Utenti dei Servizi Pubblici, ha agito per la declaratoria dell’illegittimità dell'inerzia tenuta dalla Regione Campania sull'atto di diffida e invito a provvedere, notificato in data 23 settembre 2009, avente ad oggetto la
richiesta di adottare e sottoscrivere il contratto collettivo con la Caremar per il servizio di collegamento marittimo tra e di adeguare la Carta dei servizi, a tutela dei diritti e dei legittimi interessi degli utenti del servizio di trasporto marittimo, ai sensi dell’art.5 del D.vo 422/97.
Il ricorso non merita accoglimento, in relazione al contenuto di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 241/1990.
Al riguardo, occorre evidenziare che, ai sensi del richiamato art. 2, <> (comma 1°) e che, laddove l’amministrazione non abbia fissato un termine diverso, <> (comma 3°). Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento, avviato d'ufficio o su istanza di parte, con un provvedimento espresso viene meno soltanto in alcune ipotesi del tutto peculiari, individuate nella presenza: a) di richieste aventi il medesimo contenuto di altre precedenti, qualora sia già stata adottata una formale risoluzione amministrativa inoppugnata e non siano sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto o di diritto; b) di domande manifestamente assurde o totalmente infondate; c) di pretese illegali, non potendosi dare corso alla tutela di interessi illegittimi (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 05 luglio 2007, n. 3824).
Tuttavia, nella fattispecie in esame, non può ravvisarsi un obbligo della Regione Campania di provvedere sull’istanza della richiedente.
Come ampiamente chiarito dall’amministrazione resistente nella memoria del 2.03.2010, ai sensi dell’art.21 dello stesso decreto legislativo citato da parte ricorrente, infatti, non può ravvisarsi alcun obbligo in capo alla Regione, in quanto competente in merito è lo Stato.
Inoltre, prima della definizione del presente giudizio, con spirito collaborativo la Caremar aveva già provveduto ad adeguare la Carta dei Servizi pubblici conformemente ai desiderata della ricorrente.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidati nella somma di euro 1000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2010

 

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