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T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE I - Sentenza 26 marzo 2010 n. 1233
Santo Balba, Presidente Paolo Peruggia, Consigliere


Ambiente e territorio – Inquinamento acustico – Ordinanza ex art. 9 della l. 26.10.1995, n. 447 – Presupposti.

1. L’ordinanza di cui all’art. 9 della l. 26.10.1995, n. 447, sull’inquinamento acustico, può essere adottata anche se a dolersi delle immissioni sonore disturbanti sia un solo soggetto ed anche se quest’ultimo non si trovi nella situazione dominicale contemplata dall’art. 844 c.c.

 

2. Dal momento che l’ordinanza prevista dall’art. 9 della l. 26.10.1995, n. 447, rappresenta un provvedimento straordinario, in deroga ai canoni che normalmente presiedono all’esplicazione delle potestà amministrative, è indispensabile che l’efficacia della stessa ordinanza sia limitata nel tempo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 982 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
Alcan Packaging Arenzano spa corrente a Milano in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Mozzati presso il quale ha eletto domicilio a Genova in via Corsica 2/11;

contro



Comune di Arenzano, Sindaco del Comune di Arenzano;

nei confronti di



signor Stefano Troise, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Claudio Rambaldi, presso il quale è domiciliato a Genova in passo santa Caterina Fieschi Adorno 4A/D3;

per l'annullamento



dell’ordinanza 16.9.2008, n. 59, prot. 13511 del sindaco del comune di Arenzano.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor Stefano Troise;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2010 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



La Alcan Packaging Arenzano spa riferisce di avere la gestione di uno stabilimento industriale ubicato in via Pian Masino 28 ad Arenzano, e si duole dell’ordinanza 16.9.2008, n. 59 con cui il sindaco del comune ha ordinato l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a contenere il rumore nei limiti di legge. L’interessata ha per ciò notificato l’atto 16.11.2008, depositato il 19.11.2008, con cui denuncia:
violazione dell’art. 9 della legge 26.10.1995, n. 447 e dell’art. 9 della legge regione Liguria 20.3.1998, n. 12, violazione dell’art. 27 del regolamento acustico del comune di Arenzano, violazione degli artt. 50 e 54 del d.lvo 18.8.2000, n. 267, violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto dei presupposti legittimanti, illogicità grave e manifesta.
Violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per carenza dell’istruttoria.
Il comune di Arenzano non si è costituito in giudizio.
Si è costituito in giudizio il controinteressato signor Stefano Troise che ha depositato una memoria il 19.12.2008, con cui ha chiesto respingersi la domanda.
Con atto notificato il 8.1.2008, depositato il 15.1.2009, l’interessata ha dedotto il seguente motivo aggiunto di impugnazione:
violazione dell’art. 9 della legge 26 26.10.1995, n. 447 e dell’art. 9 della legge regione Liguria 20.3.1998, n. 12, violazione dell’art. 27 del regolamento acustico del comune di Arenzano, violazione degli artt. 50 e 54 del d.lvo 18.8.2000, n. 267, violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto dei presupposti legittimanti, illogicità grave e manifesta.
Parte ricorrente ha depositato una memoria il 13.3.2010.


E’ impugnata un’ordinanza adottata dal sindaco del comune di Arenzano ai sensi dell’art. 9 della legge 26.10.1995, n. 447 al fine di ovviare alla situazione di eccezionale inquinamento acustico asseritamente verificatasi nei pressi dello stabilimento industriale gestito dall’interessata.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’insussistenza dei presupposti in forza dei quali la p.a. può determinarsi nel senso contestato, essendo assenti nella specie le situazioni di eccezionalità ed urgenza, soprattutto in considerazione del procedimento da tempo svoltosi nel contraddittorio della parte in merito alla mitigazione delle immissioni sonore provenienti dallo stabilimento. La doglianza riguarda particolarmente la mancata esemplificazione della sussistenza di una situazione eccezionale che non sarebbe stato possibile affrontare con le ordinarie misure previste dall’ordinamento.
In concreto risulta che la vicenda prese avvio dalla numerose lamentele rappresentate al comune dal controinteressato, che si doleva delle immissione sonore provenienti dallo stabilimento industriale contiguo alla civile abitazione; si verserebbe quindi nello stato relativo ad un solo soggetto, privo quindi del carattere della generalità, e non eccezionale, posto che da tempo erano in corso documentati contatti tra l’amministrazione e la ricorrente per l’adozione delle cautele necessarie per abbattere il rumore prodotto dallo stabilimento.
Il collegio osserva al riguardo che la giurisprudenza amministrativa non è concorde nel ritenere se il provvedimento in questione possa essere legittimamente adottato dal sindaco allorché un solo soggetto si dolga delle immissioni sonore provenienti da una fonte disturbante. In materia si potrebbe dare l’ipotesi della sovrapposizione della disposizione in questione con quanto disposto dall’art. 844 c.c., che potrebbe anch’esso attagliarsi alla specie.
Tuttavia parte della giurisprudenza, soprattutto quella del tar Lombardia che il tribunale ritiene di poter condividere, considera che anche una sola individualità lesa dal rumore che oltrepassa i limiti di legge possa ricevere la tutela della legge applicata dal comune di Arenzano: in particolare la misura sindacale può proteggere coloro che sono danneggiati da una fonte sonora inconsulta, anche se non si trovano nella situazione dominicale su cui si fonda l’art. 844 c.c.
Si deve pertanto affermare che la natura della lesione astrattamente lamentata dal controinteressato era tale da poter legittimare una misura sindacale volta alla tutela temporanea della salute pubblica.
Tanto premesso il tribunale può esaminare il fondato e assorbente motivo con cui l’interessata denuncia la mancata apposizione di un termine all’efficacia dell’ordine impartito per la riduzione del rumore percepito dall’abitazione del controinteressato: l’immissione è stata tra l’altro misurata in modo empirico dalla polizia municipale di Arenzano, che non chiarisce di essersi avvalsa il 20 e 21 maggio 2007 dei metodi valutativi previsti dalle norme vigenti.
La norma che ha fondato l’adozione del provvedimento è considerata alla stregua di un provvedimento straordinario, che deroga ai canoni che presiedono all’esplicazione delle consuete potestà amministrative, per cui l’efficacia del provvedimento non può essere apprezzata al di là del contigente.
Invece l’ordinanza di che trattasi sembra volersi inserire nel contesto del procedimento avviato da tempo dall’amministrazione comunale per ricondurre all’accettabile le immissioni rumorose che provenivano dalla stabilimento della ricorrente.
In tal senso deve affermarsi che la comparazione delle posizioni diverse da quelle rappresentate in causa dal vicino costituitosi può trovare adeguato apprezzamento nel procedimento ordinario, che non può essere pregiudicato dall’introduzione di una misura contingibile adottata senza previsione alcuna di durata temporale.
In tale limitata prospettiva la censura va accolta ed è assorbente del contendere, comportando l’annullamento del provvedimento impugnato.
Non di meno le spese di lite vanno compensate, attesa la reciproca parziale soccombenza desumibile dalla natura del vizio accolto, tenuto conto delle censure che sono state invece respinte.

P.Q.M.



Accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato, compensando le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Santo Balba, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2010



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