T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE I - Sentenza 17 marzo 2010 n. 1167
Santo Balba, Presidente Roberto Pupilella, Consigliere |
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Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali – Concessione – Attraverso un provvedimento implicito – Impossibilità.
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Il provvedimento di concessione di un terreno demaniale necessita della forma scritta ab substantiam, di talché eventuali manifestazioni di volontà del privato (ad es., il pagamento di canoni) e/o della stessa amministrazione (ad es., la richiesta di un’indennità di occupazione) non hanno effetti costitutivi, ossia non valgono a configurare un provvedimento di concessione rilasciato per facta concludentia.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 507 del 2005, proposto da: Lo Piccolo Filippo, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Giromini, Federico Pardini, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria Tar Liguria;
contro
Provincia della Spezia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Piero Barbieri, Roberto Benvenuto, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria del Tar Liguria;
per l'accertamento
della sussistenza del rapporto concessorio demaniale a seguito di istanza e pagamento canone.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di La Spezia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2010 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 20 aprile 2005 alla Provincia della Spezia e depositato il successivo 5 maggio il sig. Lo Piccolo Filippo, ha chiesto l’accertamento della sussistenza di rapporto concessorio con la Provincia della Spezia relativamente al terreno censito al mapp. 385 fg 33.
Il ricorrente evidenziava, in fatto, di avere ricevuto nell’anno 2004 comunicazione da parte della Provincia avente ad oggetto canone demaniale. Lo stesso evidenziava di avere più volte richiesto la concessione del bene in questione senza, tuttavia, ottenere riscontro. Riteneva, pertanto, che con la richiesta in questione si fosse perfezionato il rapporto concessorio.
Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione provinciale della Spezia.
All’udienza pubblica del 17 febbraio 2010 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è volto all’accertamento dell’esistenza di un rapporto concessorio con la Provincia della Spezia.
Il ricorso è infondato.
Deve rilevarsi, in primo luogo, come il ricorrente abbia abusivamente occupato il sedime demaniale di cui al mappale 385 fg. 33 ed il relativo specchio acqueo antistante (si cfr. doc. ti sub nn. 7 e 8 delle produzioni della Provincia della Spezia), di cui oggi chiede l’accertamento dell’avvenuta concessione. Tanto è vero che, con nota 1 agosto 2003, la Provincia della Spezia richiedeva al ricorrente il pagamento dell’indennità di occupazione sine titulo relativamente agli anni 2001 – 2003 (si cfr. sub doc.n. 19 delle produzioni della Provincia della Spezia).
Nel contesto della citata abusiva occupazione del sedime demaniale il ricorrente inoltrava, più volte, istanza di concessione (si cfr. sub doc.ti nn. 1 – 3 – 4 – 15 – 16 – 17 – 18 delle produzioni della Provincia della Spezia) ma le stesse restavano sempre senza esito. Anzi la Provincia, con la già citata nota in data 1 agosto 2003, successiva alle ultime istanze del ricorrente, richiedeva il pagamento dell’indennità per l’occupazione abusiva, con ciò verosimilmente manifestando la volontà della Provincia di non concedere il bene.
Dalla ricostruzione di cui sopra consegue che il ricorrente non ha mai ottenuto in concessione il sedime in questione onde non ricorre una ipotesi di rinnovo tacito di una concessione esistente.
Da altro punto di vista l’amministrazione ha dimostrato che, insieme al bollettino di pagamento il quale poteva forse ingenerare equivoci, è stato inviato un estratto POSTEL dal quale risulta come il titolo in forza del quale è stato richiesto al ricorrente il pagamento non sia costituito dal canone demaniale ma bensì dall’indennità di occupazione (si cfr. sub doc. n. 22 delle produzioni della Provincia della Spezia).
Ciò esclude che sia rinvenibile una inequivoca volontà dell’amministrazione di concedere il bene in questione al ricorrente.
Dal punto di vista giuridico occorre rilevare quanto segue.
In primo luogo va esclusa la configurabilità di una concessione rilasciata in via implicita.
Infatti, nelle concessioni di terreni demaniali l'atto conclusivo del procedimento è il solo a costituire e regolare il rapporto concessorio, mentre le manifestazioni di volontà del privato (come per es. il pagamento dei canoni) e della stessa Amministrazione non hanno effetti costitutivi, ma si limitano ad assumere valenza endoprocedimentale. Il provvedimento che conclude il procedimento necessita, del resto, della forma scritta ad substantiam (T.A.R. Sardegna, 9 aprile 2003, n. 412).
Se ne deduce che non è consentito attribuire ai comportamenti fattuali dell'Amministrazione il valore e l'efficacia dell'atto mancante e che, in definitiva, né la richiesta di versamento di canoni da parte dell'Amministrazione, né il pagamento degli stessi da parte del destinatario (aspirante concessionario) valgono a configurare un provvedimento di concessione rilasciato per facta concludentia (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 14 novembre 1995, n. 597; T.A.R. Sardegna, n. 412/2003 cit.).
Neppure, nel caso di specie, può rinvenirsi un'ipotesi di provvedimento amministrativo implicito.
In particolare, l'esistenza di un atto implicito presuppone pur sempre una effettiva e chiara volontà dell'Amministrazione di adottare il provvedimento inespresso (T.A.R. Basilicata, 19 febbraio 2003, n. 166; v. sul punto anche C.d.S., sez. V, 16 gennaio 1992, n. 47, secondo cui il provvedimento implicito è riscontrabile negli atti di mera comunicazione o negli atti endoprocedimentali a contenuto vario, da cui si possa desumere con certezza, anche se per implicito, l'adozione da parte dell'Amministrazione di una specifica determinazione; id., 28 novembre 1984, n. 863, per cui si ha un provvedimento implicito quando un atto non può essere emanato dall'Amministrazione senza la previa adozione di un'altra determinazione, che costituisce il presupposto necessario per la coerente adozione di quello successivo, ed a condizione che il provvedimento esplicito sia univoco ed il rapporto di pregiudizialità risulti necessario e senza ambiguità).
Nella fattispecie in esame, ritiene il Collegio che non sussista quella chiara ed univoca volontà dell'Amministrazione di adottare il provvedimento inespresso necessario perché sia possibile configurare il rilascio per implicito della concessione al ricorrente. Ciò, in ragione di quanto precedentemente evidenziato. In questo ordine di idee la reiterata mancanza di riscontro da parte dell’Amministrazione alle istanze di concessione del bene del ricorrente, la successiva richiesta di pagamento dell’indennità di occupazione ed infine il non univoco tenore dei documenti (bollettini di pagamento e documentazione allegata) addotti dal ricorrente per sostenere la formazione per implicito della volontà concessoria della p.a. sono elementi che depongono in senso negativo rispetto alla pretesa del ricorrente.
In particolare la richiesta di pagamento, da parte della Provincia, dell’indennità di occupazione per il periodo successivo alla presentazione di istanza di concessione può ritenersi avere integrato il provvedimento finale negativo sull'istanza di rilascio della concessione in esito all'istruttoria sulla stessa.
Si deve, pertanto, concludere che, nel caso di specie, l'avvenuto pagamento invocato dal ricorrente dimostra al più l'esistenza de facto di un rapporto di uso precario del terreno a titolo oneroso, ma non vale ad individuare una concessione rilasciata per implicito (T.A.R. Campania, n. 587/1995 T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 14 ottobre 2005 , n. 3796).
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 4000,00 (quattromila/00) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:
Santo Balba, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/03/2010
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