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T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE I - Sentenza 13 aprile 2010 n. 4957
Pres. G. Giallombardo - Est. G. Tulumello
A.T. contro Ministero dell’Interno ed altri


Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse- Fattispecie (impugnazione di un provvedimento di ammonimento previsto dall’art. 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, in materia di “stalking”)

E’ inammissibile, per difetto di un interesse diretto ed attuale all’annullamento, il ricorso proposto contro il provvedimento del Questore che inviti a “tenere una condotta conforme alla legge”, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, in quanto il contenuto dispositivo di detto provvedimento è insuscettibile di produrre effetti lesivi, neppure indiretti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 90 del 2010, proposto da

Antonino Tarantino, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Vittorio Alferi, con domicilio eletto presso il predetto difensore in Palermo, via Rodi N.1;

contro



Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Trapani, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,



del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Trapani il 15710/2009, prot. n.20501/2917/2009 area I..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte dagli artt. 1 e 3 della legge n. 205/2000, nonché l’art. 9 della stessa legge, che consentono al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;
ritenuto di potere adottare tale tipologia di provvedimento decisorio, stante la superfluità di ulteriore istruzione, la completezza del materiale istruttorio in atti e la ritualità delle modalità di instaurazione del contraddittorio;

considerato che il provvedimento impugnato – emanato ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. – ha “ammonito” il ricorrente a “tenere una condotta conforme alla legge”;
ritenuto che un simile provvedimento non ha un contenuto dispositivo suscettibile di ledere alcuna situazione giuridica soggettiva del destinatario, limitandosi ad invitare il predetto a compiere un’attività dovuta (il rispetto della legge);
considerato che l’assenza dell’indicazione di una condotta specifica, nella quale dovrebbe articolarsi il “rispetto della legge”, in tesi suscettibile di limitare la libertà personale del destinatario, priva infatti il ricorrente dell’interesse attuale a contestare la legittimità del provvedimento impugnato, dal quale egli non riceve alcuna lesione, potenziale od attuale;
rilevato che le censure proposte si rivolgono non già contro il contenuto dispositivo del provvedimento (non contestando il ricorrente di dover osservare i precetti legali in genere, ed anzi assumendo di osservarli e di averli sempre osservati), quanto piuttosto contro la sua motivazione, in relazione alla valutazione delle circostanze di fatto che hanno condotto all’adozione del provvedimento medesimo, e alla individuazione dei presupposti – anche in termini prognostici - legittimanti la sua emanazione;
ritenuto che l’interesse ad agire nel processo amministrativo è comunemente parametrato alla utilità che può conseguire il ricorrente per effetto della pronunzia di annullamento, in quanto la funzione di detto processo “non è quella teorica di risolvere questioni prospettate dalle parti o sollevate d'ufficio, ma quella pratica di dirimere conflitti di interesse fra le parti stesse in ordine alla conservazione o all'attribuzione di beni della vita” (Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 30 settembre 2008 , n. 4706), sicché il sindacato giurisdizionale sulla legittimità della motivazione del provvedimento è ammesso non di per sé, ma solo in quanto strumentale alla eliminazione di un contenuto dispositivo lesivo (Consiglio di Stato , sez. V, decisione 29 agosto 1994 , n. 926);
considerato, infine, che l’effetto lesivo del provvedimento impugnato nel presente giudizio non può essere neppure indiretto, in relazione ad una ipotetica rilevanza penale della sua possibile violazione nell’ottica della fattispecie di cui all’art. 650 cod. pen.: non tanto perché, come già ritenuto in fattispecie analoga, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza penale una eventuale decisione di accoglimento del ricorso giurisdizionale amministrativo non vincolerebbe la valutazione incidentale del giudice penale sulla legittimità del provvedimento non osservato, ai sensi dell’art. 2, primo comma, cod. proc. pen. (in questo senso T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 27 agosto 2008, n. 1889; tuttavia, per l’affermazione della opposta tesi della preclusione al potere di disapplicazione del giudice ordinario, derivante dal giudicato – amministrativo – esterno sulla legittimità del provvedimento, si veda Cass., sez. II civile, sentenza n. 2213/2005); ma per la ben più assorbente ragione che la richiamata fattispecie penale incriminatrice presuppone – quale condizione della sua legittimità costituzionale: pena la violazione del principio della riserva di legge da parte della norma penale in bianco – la sufficiente determinatezza del precetto inottemperato, che non può riconoscersi sussistente in presenza di un provvedimento amministrativo che inviti genericamente a rispettare le leggi;
ritenuto, conseguentemente, che il ricorso in esame debba essere dichiarato inammissibile per difetto di un interesse diretto ed attuale, e che sussistono gravi motivi, considerata la novità della questione, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sez. Prima, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giallombardo, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Giovanni Tulumello, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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