T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 25 marzo 2010 n. 2717
Pres. R. Trizzino Est. F. D’Alessandri
Grafiche Zanini S.r.l. (Avv.ti L. Matassa e M. Mazzucato) contro
il Ministero Industria Commercio e Artigianato (Avvocatura dello Stato) |
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Contributi e provvidenze - Legge n. 317/1991 - Agevolazioni in materia di interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese – Casi di revoca – Sono previsti in via tassativa dall’art. 13 –Produzione di perizia non firmata da ingegnere o perito industriale – Revoca – Non è prevista dalla legge - Illegittimità
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I casi di revoca delle agevolazioni in materia di interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (nella specie trattasi di un credito di imposta) sono previsti in via tassativa dall’art. 13 della legge n. 317/1991 che, nell’enumerare i vari casi, contempla esclusivamente l’insussistenza “delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12”. Ne consegue che è illegittima la revoca dell’agevolazione disposta con la motivazione che “le perizie giurate allegate alle istanze devono essere redatte esclusivamente da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali” mentre, al contrario, la perizia giurata allegata alla domanda in oggetto è stata “redatta da un perito non iscritto né all’albo degli ingegneri, né a quello dei periti industriali”
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N. 02717/2010 REG.SEN.
N. 01832/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1832 del 1996, proposto da:
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Grafiche Zanini S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Livio Matassa e Mauro Mazzucato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mauro Mazzucato in Bologna, piazza Calderini n. 1;
contro
Ministero Industria Commercio e Artigianato, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni n. 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto ministeriale n. 138 del 10 settembre 1996, con il quale è stato revocato il credito d'imposta precedentemente concesso alla società ricorrente con decreto ministeriale n. 1 del 29 aprile 1992;
- occorrendo, di ogni altro atto presupposto o conseguente;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Industria Commercio e Artigianato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2010 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente otteneva, con Decreto del Ministro dell’industria, del Commercio e dell’Artigianato n.1 del 29 aprile 1992, la concessione di un credito di imposta di lire 450.000.000, ai sensi della legge n.317 del 5 ottobre 1991, in materia di interventi per l’innovazione e sviluppo delle piccole imprese.
L’agevolazione era stata concessa, ai sensi dell’art. 5 della suddetta della legge n.317 del 5 ottobre 1991, per l’acquisto di due macchine di stampa, una “Heidelberg Speedmaster modello 102 F” ed una “Heidelberg Speedmaster modello 102 ZP”.
Successivamente il Ministro dell’industria del Commercio e dell’Artigianato, con Decreto n.138 del 10 settembre 1996, revocava la suddetta agevolazione con la motivazione che “ai sensi dell’art.10, comma secondo, della legge n.317/1991, le perizie giurate allegate alle istanze devono essere redatte esclusivamente da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali” e che, al contrario, la perizia giurata allegata alla domanda in parola era stata “redatta da un perito non iscritto né all’albo degli ingegneri, né a quello dei periti industriali”.
In effetti la perizia giurata allegata alla domanda risulta essere stata redatta e sottoscritta da un perito (Franco Bordoni) non iscritto nei suddetti albi professionali.
La società ricorrente, con atto notificato il 16 ottobre 1996, impugnava il suddetto Decreto Ministeriale n.138 del 10 settembre 1996, chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti, per i seguenti motivi:
1) I casi di revoca dell’agevolazione di cui si discute sono previsti in via tassativa dall’art.13 della legge n.317/1991 che, nell’enumerare i vari casi, contempla esclusivamente l’insussistenza “delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12” e non prevede la fattispecie contestata in motivazione, ovverosia la redazione della perizia giurata allegata alla domanda da parte di un perito non iscritto all’albo professionale degli ingegneri, né a quello dei periti industriali.
2) L’art. 10 della legge n.317/1991 non sarebbe correttamente interpretabile nel senso di escludere l’ammissibilità di perizie redatte da periti non iscritti nei suindicati albi professionali.
Ciò tanto più in assenza di uno specifico albo professionale per i periti grafici ed in considerazione che il perito Franco Bordoni, che aveva redatto la perizia in questione, risultava iscritto nell’albo dei periti estimatori del Tribunale di Milano, settore grafico tecnico.
3) Un’interpretazione costituzionalmente orientata del suddetto art.10 della legge n.317/1991, alla luce dei principi desumibili dagli artt.3 e 35 della Costituzione porterebbe ad ammettere la possibilità che la perizia in esame, in materia specialistica grafica, possa essere redatta anche da un perito, come nel caso di specie, iscritto nell’albo dei periti estimatori del Tribunale di Milano, ancorchè non iscritto negli albi professionali degli ingegneri o dei periti industriali.
Una difforme interpretazione si porrebbe contro il disposto dei principi dettati dagli articoli della Costituzione suindicati e, nel caso, l’adito T.A.R. dovrebbe rimettere la questione alla Corte Costituzionale.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
L’adito T.A.R., con l’ordinanza n. 689 del 7 novembre 1996, “ritenuto che ad una prima sommaria delibazione, sembrano sussistere gli estremi del danno grave ed irreparabile, in relazione alla somma di cui al credito d’imposta, ai quattro anni ormai trascorsi ed alla natura soltanto formale della contestata irregolarità”, accoglieva la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto gravato.
La causa veniva chiamata all’udienza pubblica del 11 marzo 2010 e trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso si rivela fondato.
Il Collegio rileva, innanzitutto, come già evidenziato in sede di accoglimento dell’istanza cautelare, la natura formale dell’omesso adempimento contestato alla società ricorrente per la revoca del beneficio.
L’Amministrazione non ha infatti posto in dubbio la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’ottenimento del credito di imposta, limitandosi a rilevare che la perizia giurata allegata alla domanda era stata redatta da un tecnico (perito grafico) non iscritto agli albi professionali degli ingegneri o dei periti industriali, in violazione di quanto previsto dal comma 2, dell’art. 10 (Credito d'imposta: norme di attuazione), della legge 5 ottobre 1991 n. 317.
Quest’ultima norma , difatti, prevede che “alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa deve essere allegata una certificazione - sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali - attestante l'effettività della realizzazione o dell'acquisto di beni di nuova costruzione ovvero della partecipazione, la regolarità documentale dei medesimi e la loro conformità alle tipologie previste dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 5, comma 1, dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 8. La predetta certificazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali”.
2) La questione controversa risulta quindi essere se l’esercizio del potere di autotutela che l’amministrazione ha posto in essere nel caso di specie, provvedendo alla revoca dell’agevolazione, potesse essere giustificato dall’inosservanza del suddetto requisito inerente alla perizia giurata.
Al riguardo, parte resistente ha dedotto che il potere di autotutela nella materia in esame è compiutamente disciplinato nell’art. 13 (Revoca delle agevolazioni) della legge 5 ottobre 1991 n. 317 che disciplina i casi di revoca disponendo che “in caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni e, per quanto riguarda i crediti d'imposta revocati, ne dà immediata comunicazione al Ministro delle finanze”.
Le ipotesi di revoca del contributo successivamente alla sua concessione sarebbero quindi, sempre secondo parte ricorrente, ipotesi tipiche, espressamente contemplate dal legislatore nell’indicata norma.
La censura si palesa fondata.
La legge n. 317/91, in un'ottica di promozione dello sviluppo, della competitività e dell'innovazione delle piccole imprese, prevede talune agevolazioni, allorché le stesse imprese pongano in essere determinate tipologie di investimenti (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1262/2002).
Nel dettaglio, per quanto riguarda gli investimenti innovativi la materia trova regolamentazione nelle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della citata legge, ove risultano puntualmente indicate le tipologie di investimenti (art. 5) in relazione alle quali è possibile accedere alle agevolazioni (art. 6) (Cons. Stato, Sez. VI, n. 891/2006).
La legge in questione stabilisce all’art.10 le modalità di richiesta e l’iter di concessione del beneficio.
Con l’articolo 13 disciplina poi le ipotesi di revoca delle agevolazioni successive alla concessione espressamente richiamando, come già visto, l’insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12.
Le ipotesi di revoca stabilite nel suddetto art.13 contemplano, per quanto riguarda il credito di imposta per investimenti innovativi di cui all’art. 5 della medesima legge, ipotesi di mancanza dei requisiti sostanziali per la concessione del beneficio (riferite alla tipologia dell’investimento) e non ricomprendono l’ipotesi di cui è causa, ovverosia la redazione della perizia da parte di soggetto non iscritto agli albi professionali, né alcuna altra ipotesi inerente alle qualità soggettive o i titoli del professionista che redige la perizia giurata.
In presenza di una norma, come l’art.13, che espressamente attribuisce e disciplina l’esercizio del potere di autotutela, individuando compiutamente i requisiti e le condizioni la cui accertata assenza comporta la revoca, si deve affermare la tipicità delle fattispecie di revoca previste nel medesimo articolo.
Le ipotesi che giustificano (anzi impongono) l’esercizio del potere di autotutela sono state, difatti, valutate positivamente ed esaustivamente dal legislatore.
Per tale motivo non può affermarsi, nella materia in esame, la possibilità di procedere a revoca per fattispecie diverse, invocando la sussistenza di un potere generale in tal senso, derivante dal principio secondo cui l’amministrazione può agire in via di autotutela sui propri atti.
In senso contrario non può peraltro neanche richiamarsi un autorevole precedente del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 891/2006) – che apparentemente sembra deporre per l’atipicità delle ipotesi di revoca nella materia in esame- che ha ritenuto giustificata la revoca anche in relazione alla violazione di requisiti previsti nell’art.6 della suddetta legge, ancorchè tale articolo non sia tra quelli richiamati nell’art.13.
La suddetta decisione ha, difatti, motivato la revoca non sulla base dell’atipicità delle ipotesi di revoca o sulla sussistenza di un potere generale di agire in autotutela sulla materia, bensì esclusivamente in riferimento all’intima connessione esistente tra l’art.6 con l’art.5 della legge in questione ed in quanto quest’ultimo articolo è espressamente richiamato nell’art.13.
Secondo il Consiglio di Stato le due citate disposizioni risultano tra loro intimamente connesse, tant'è che l’art. 5, occupandosi degli investimenti agevolabili, richiama espressamente la disciplina dettata dall'art. 6, e quest’ultimo, regolamentando consistenza e modalità dell'agevolazione fruibile, ne perimetra l'ambito di operatività attraverso il richiamo del precedente art. 5.
Da ciò il Consiglio di Stato ha ulteriormente dedotto che “il citato art. 13 non collega la previsione della revoca alla sola violazione del precetto di cui all'art. 5, ma anche alla mancata osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 6, attesa la già evidenziata connessione delle due norme. Il meccanismo della revoca è destinato, quindi, ad operare anche quando il vizio acclarato consista nella violazione di una previsione che, pur contenuta nel successivo ed intimamente collegato art. 6, concorra nella definizione della medesima materia disciplinata dallo stesso art. 5, quella cioè dell'individuazione degli investimenti agevolabili”.
La decisione citata, quindi, riconduce l’ipotesi di revoca sempre nell’ambito dell’art.13, utilizzando il criterio della stretta connessione tra norme (ed i requisiti nelle stesse previsti).
Tale rapporto di stretta connessione non si ravvisa però per quanto riguarda le previsioni di cui all’art.10, comma 2, inerente ai requisiti della perizia giurata allegata alla domanda, rispetto ad alcuna delle norme richiamate nell’art.13.
Il requisito inerente alla perizia giurata, in quanto requisito di forma, non pare intimamente connesso con i requisiti sostanziali di ammissione inerenti alle tipologie di investimenti ammessi alle agevolazioni gli investimenti innovativi previsti per dall’art.5 della medesima legge, né alle forme di partecipazione al capitale di rischio di cui all’art.3, né agli altri requisiti indicati dagli artt. 7, 8 e 9, che peraltro si riferiscono a spese di tipologia diversa (l’art. 7 all’acquisizione di servizi; l’art. 8 alle spese di ricerca; l’art. 9 alle partecipazioni al capitale di rischio).
Allo stesso modo l’art.12 si riferisce, come indicato dalla parte ricorrente, ad un a tipologia diversa di agevolazione ovverosia non alla concessione del credito d’imposta bensì a contributi in conto capitale.
Da quanto detto discende, quindi, che la redazione della perizia giurata da parte di un soggetto non iscritto ai suddetti albi professionali, non può essere considerato, in assenza di altre violazioni, un’ipotesi per cui l’amministrazione può azionare il potere di revoca previsto nell’art.13 della medesima legge.
3) Un ulteriore elemento in tal senso deriva proprio dal citato art.12 della legge di cui trattasi riguardante, come già indicato, la diversa ipotesi di concessione di contributi in conto capitale.
L’articolo in questione – richiamato dall’art.13 tra le ipotesi di revoca – prevede la necessità che, per fruire del beneficio, alla domanda venga allegata “una certificazione e una perizia giurata, redatte nei termini di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti il possesso dei requisiti previsti, la regolarità della documentazione prodotta e la conformità delle spese alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni”.
Il legislatore, quindi, quando ha voluto porre il requisito formale delle modalità di redazione della perizia giurata tra le ipotesi di revoca lo ha fatto espressamente, richiamando la norma che prevede tale requisito nell’art.13.
In difetto non può giustificarsi un provvedimento di revoca.
Per le suesposte ragioni, che assorbono ogni altro motivo, il ricorso va accolto.
4) In considerazione della complessità delle valutazioni giuridiche inerenti alla vicenda in esame ed alla luce della violazione formale commessa dalla parte ricorrente inerente alla redazione della perizia giurata da cui il ricorso ha avuto origine, nonché vista la risalenza della controversia, il Collegio ritiene che sussistano eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna - Bologna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di revoca gravato nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Grazia Brini, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2010
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