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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 25 marzo 2010 n. 2716
Pres. R. Trizzino, Est. F. D’Alessandri
V. Tolomelli (Avv. F. Gaspardini) contro il Prefetto di Rimini (Avvocatura dello Stato)


Giurisdizione e competenza – Patente di guida – Revoca ex art. 218, comma 6, del C.d.S. – È sanzione accessoria – Giurisdizione del giudice di pace - Sussistenza

L'art. 218, comma 6, del C.d.S. dispone testualmente: 'Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo'. In base alla norma citata, la revoca della patente di guida è una sanzione amministrativa accessoria, per cui la relativa impugnazione deve essere proposta davanti al Giudice di Pace.


N. 02716/2010 REG.SEN.
N. 00187/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 187 del 2010, proposto da:

 

Vincenzo Tolomelli, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gaspardini, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via del Cestello n.18;

contro



Prefetto di Rimini, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni n.4;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento a firma del dirigente area III Viceprefetto agg.to d.ssa Salvi, adottato il giorno 3 novembre 2009, prot. n.8067/2009 PAT, con il quale veniva ordinata la revoca della patente di guida cat. B n.RM 7047897D intestata al ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefetto di Rimini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11/03/2010 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Atteso che il Collegio ritiene che il ricorso possa essere deciso con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e sentite, sul punto, le parti costituite.
Rilevato che con il ricorso in oggetto parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del 3 novembre 2009, prot. n.8067/2009 PAT, in epigrafe indicato, con il quale veniva ordinata la revoca della sua patente di guida.
Visto che la revoca della patente di guida è stata assunta ai sensi dell’art.218, comma 6, del Codice della Strada, per essersi il ricorrente messo alla guida nonostante la Prefettura gli avesse sospeso la patente di guida e durante il periodo di sospensione di validità della patente.
Rilevato che il ricorso si palesa inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo.
Considerato, difatti, al riguardo che (come precisato dal T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 9 ottobre 2009, n. 1668) l'art. 218, comma 6, del C.d.S. dispone testualmente:
"Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo".
In base alla norma citata, la revoca della patente di guida è una sanzione amministrativa accessoria, per cui la relativa impugnazione deve essere proposta davanti al Giudice di pace.
Infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa (Cfr. Cons. Stato, VI, 26 giugno 2007, n. 3444; Tar Liguria, Sezione Seconda, 13 maggio 2009, n. 1035; Tar Liguria, Sezione Seconda, 18 luglio 2009, n. 1721):
- nel caso in cui il provvedimento di revoca della patente non venga adottato ai sensi dell'art. 120 del codice della strada per l'accertamento del venir meno dei relativi requisiti morali, bensì costituisca sanzione accessoria di illeciti amministrativi o penali connessi a violazioni del c.d.s., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., SS.UU., 29.4.2003, n. 6630);
- in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori (Cass., SS.UU., 29.7.2008, n. 20544).
Ritenuto, alla stregua di tali considerazioni, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e che la cognizione della controversia sia, quindi, riservata al giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere proseguito mediante riassunzione a cura della parte interessata, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo tribunale amministrativo.
Atteso che il Collegio ritiene che sussistano eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite e l’irripetibilità del Contributo Unificato, in considerazione del fatto che nel provvedimento impugnato è stato erroneamente indicato quale Giudice competente per l'impugnazione il Tribunale Amministrativo Regionale.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna - Bologna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza in forma semplificata, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo indicando come giudice competente il Giudice Ordinario.
Spese compensate.
Contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11/03/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Grazia Brini, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Referendario, Estensore




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2010


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