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T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE II - Sentenza 4 marzo 2010 n. 965
Pres.E.Di Sciascio, Est.R. Prosperi


Processo – Processo amministrativo – Verifica di un’offerta anomala – Sindacabilità – Margini.

La verifica di un’offerta anomala non può essere sindacata in ogni singolo passaggio, ossia ripercorrendo l’intero iter amministrativo: opposta interpretazione porterebbe il giudice ad un’inammissibile invasione nel dettaglio delle scelte di merito della stazione appaltante.


N. 00965/2010 REG.SEN.
N. 01221/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2009, proposto da:

 

Lavanderie dell'Alto Adige Spa, rappresentata e difesa dagli avv. M. Silvia Sommazzi, Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso Maria Silvia Sommazzi in Genova, via XII Ottobre 10/13;

contro



Amiu Genova Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Cocchi, Gerolamo Taccogna, con domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 - 8;

nei confronti di
Lavanderia Meccanica Pinerolese Snc di Ellena Erminio e C. Snc, rappresentata e difesa dagli avv. Mattia Crucioli, Adelaide Pitera', con domicilio eletto presso Mattia Crucioli in Genova, via Mameli, 3/19a;

per l'annullamento
del provvedimento dagli estremi ignoti comunicato ricorrente con nota prot. n. 13582 del 28.9.09 con cui AMIU Genova S.p.A. ha aggiudicato in via definitiva a Lavanderia Meccanica Pinerolese per la durata di sei anni il servizio di lavaggio indumenti da lavoro d.p.i. ad alta visibilità ed indumenti di colore verde e blu e di tutti gli atti connessi tra cui i verbali della commissione di gara inerenti la congruità dell’offerta dell’aggiudicataria e per la conseguente condanna al risarcimento dei danni in forma specifica ovvero per equivalente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amiu Genova Spa e di Lavanderia Meccanica Pinerolese Snc di Ellena Erminio e C.Snc;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2010 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con ricorso notificato il 24 novembre 2009 la S.p.A. Lavanderie dell’Alto Adige esponeva di aver partecipato alla gara bandita da AMIU Genova S.p.A. con il sistema della procedura aperta e il metodo del prezzo più basso, per l’affidamento per sei anni del servizio di lavaggio indumenti da lavoro D.P.I. ad alta visibilità ed indumenti di colore verde e blu.
La ricorrente descriveva in fatto una serie di peculiarità della procedura, in particolare modo sulle giustificazioni da addurre relativamente ai prezzi offerti e all’entità eccessivamente bassa dell’offerta dell’aggiudicataria Lavanderia Meccanica Pinerolese S.n.c., complessivamente €. 713.000,00 iva esclusa a fronte dei €. 748.000,00 iva esclusa della propria, e deduceva in diritto le seguenti censure:
1.Violazione del punto 2 del disciplinare di gara e degli artt. 86, 87 e 88 D. Lgs. 163/06. Eccesso di potere per macroscopica carenza di istruttoria, irragionevolezza manifesta nel giudizio di congruità formulato con riferimento all’offerta del odierna controinteressata. Il disciplinare di gara, in applicazione dell’ora abrogato art. 86 D. Lgs. 163/06, ha disposto espressamente che i concorrenti allegassero alla propria offerta le giustificazioni che ne attestasse la loro congruità: perciò andavano giustificate le offerte inerenti i costi del personale, i costi della sicurezza, l’utile ed i costi per spese generali. Questi ultimi consistono in quei costi fissi indispensabili per garantire la continuità di ogni attività imprenditoriale: dai costi di mantenimento delle sedi alle spese degli stabilimenti destinati allo svolgimento dell’attività produttiva, dalle utenze elettriche telefoniche ai costi di amministrazione e di segreteria, etc., quelle tipiche spese indicate dal d.P.R. 554/99 come le spese generali che concorrono alla determinazione del prezzo complessivo posto a base d’asta e che possono incidere fino al 15% del totale. E la giurisprudenza ha sostenuto che le giustificazioni di prezzo devono assolutamente comprendere tale tipo di spese e quindi una totale assenza di rivendicazione costituisce un chiaro indice di incongruità dell’offerta, meritevole di approfondimento da parte della stazione appaltante, approfondimento che è del tutto mancato.
La controinteressata ha previsto costi della mano d’opera, costi per spese generali - costo del trasporto, costo imballi, costi di produzione, sistema informatico e materia di consumo, costi relativi alla sicurezza: per cui i costi per spese generali sono totalmente assorbiti dai costi del trasporto, i quali ultimi sono variabili e dipendono dal tipo di appalto, mentre i primi sono costi fissi che ne prescindono. La ricorrente invece ha inserito nelle proprie giustificazioni una quota di spese generali pari a complessivi €. 68.961,21 che, qualora detratte, avrebbero reso sensibilmente più favorevole l’offerta della Lavanderia dell’Alto Adige; tra l’altro, vista la percentuale di utile minima indicata dall’aggiudicataria, l’offerta di questa era praticamente ed irragionevolmente sotto costo, tanto da ritenere il comportamento della P.A. in palese violazione dei canoni di ragionevolezza, adeguatezza tecnica e completezza istruttoria.
2.Violazione sotto altro profilo del punto 2 del disciplinare di gara, degli artt. 86, 87 e 88 D. Lgs. 163/06 e del decreto del Ministero del Lavoro 6 maggio 2009. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Il punto 2 del disciplinare specificava anche che non sarebbero state ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da altre fonti autorizzate. L’aggiudicataria ha indicato costi del lavoro inferiori al minimo indicato nel decreto 6 maggio 2009 del Ministero del Lavoro e tale violazione ha trovato alcun riscontro presso la stazione appaltante, l'attuale dell'avvenimento richiesto alla concorrente se vi fossero ragioni strettamente aziendali che permettessero la riduzione del costo orario medio del lavoro oppure che non vi fossero in concreto indebite compressioni della componente retributiva minima.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si sono costituiti in giudizio la Lavanderia Meccanica Pinerolese S.n.c. e l’AMIU, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

DIRITTO



Si può prescindere dal rilievo difensivo per il quale la ricorrente non ha impugnato la previsione del disciplinare in cui si stabiliva di non procedere alla verifica di anomalia nel caso in cui le offerte pervenute fossero state meno di cinque, poiché le due censure sollevate con il ricorso sono comunque infondate.
Con il primo motivo la ricorrente si duole che la controinteressata aggiudicataria non abbia inserito tra le giustificazioni delle singole voci della sua offerta economica quelle relative alle spese generali, ossia quei costi fissi indispensabili per garantire la continuità di ogni attività imprenditoriale: dai costi di mantenimento delle sedi alle spese degli stabilimenti destinati allo svolgimento dell’attività produttiva, dalle utenze elettriche telefoniche ai costi di amministrazione e di segreteria, etc., quelle tipiche spese indicate dal d.P.R. 554/99 come le spese generali che concorrono alla determinazione del prezzo complessivo posto a base d’asta e che possono incidere fino al 15% del totale.
Il Collegio condivide pienamente le considerazioni svolte dalle difese della controinteressata per le quali, a prescindere in ogni caso dall’onere della stazione appaltante se svolgere o meno la verifica di anomalia, non vi era comunque a carico di questa un onere di verifica analitica di ogni singola voce dell’offerta, ritenendo di dover aderire a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la verifica di un’offerta anomala ha natura globale e sintetica in primo luogo ed in secondo la stessa verifica non può essere sindacata in ogni singolo passaggio, ripercorrendo l’intero iter amministrativo: opposta interpretazione porterebbe il giudice ad un’inammissibile invasione nel dettaglio delle scelte di merito.
L’esame globale delle offerte in gara dimostra oggettivamente che l’offerta dell’aggiudicataria è inferiore a quella della ricorrente del solo 5%: lo scarto certamente non macroscopico dimostra in particolare l’infondatezza dell’assunto circa un’asserita omissione dell’indicazione di costi derivanti da spese generali da parte di Lavanderia Meccanica Pinerolese, dato che queste dovrebbero invece ammontare a circa il 15%, ma più in generale che l’offerta vincitrice non appare tacciabile di anomalia neppure estrinsecamente: è chiaro che spese di tal genere possono essere indicate anche non separatamente, ma spalmate su altri costi.
Ancor più evidente appare l’infondatezza del secondo motivo, con cui si lamenta la violazione dei minimi salariali.
I trattamenti salariali indicati dal D.M. 6.5.09 del Ministero del Lavoro sono riferiti ai costi medi orari del lavoro, comprensivi tra gli altri anche delle voci contributive che compongono la retribuzione e nulla hanno a che vedere con i salari indicati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Per le sue esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si dividono in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez.2^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidandole in complessivi €. 4.000,00 (quattromila/00) oltre a i.v.a. e c.p.a. da dividersi in parti eguali tra la resistente e la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore
Oreste Mario Caputo, Consigliere



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2010



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