Nicoletta Ferrari, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Bava, con domicilio eletto presso Andrea Bava in Genova, via Alla Porta degli Archi, 10/6; Claudio Giordano;
contro
Comune di Savona, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso Corrado Mauceri in Genova, via Palestro 2/3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza del Comune di Savona settore pianificazione territoriale ed ambientale sportello unico per l'edilizia servizio edilizia privata unità operativa controlli edilizi n. 433/09 notificata il 12.06.09 (prod. 59) ad oggetto opere di costruzione di collettore smaltimento acque reflue in assenza di permesso di costruire; nonchè per ottenere l'annullamento della deliberazione della giunta comunale di Savona 23 giugno 2009 n. 175 ad oggetto approvazione progetto definitivo di lavori di realizzazione di nuova fognatura nera a servizio della borgata Giriboni e completamento della viabilità vicinale via Priocco ed espressione di atto di assenso in ordine allo stesso progetto, in variante al P.R.G. vigente nell'ambito del procedimento mediante conferenza di servizi :motivi aggiunti del 08/09/2009:della deliberazione di giunta comunale di Savona 14.07.2009 n. 212 pubblicata successivamente ad oggetto definizione assetti proprietari inerenti porzione di terreno località Priocco-Giriboni già censita al foglio 18 di Savona particelle 341, 343,345 oggi soppresse ed unite alle strade dello stesso foglio; l'annullamento della deliberazione di consiglio comunale di Savona 41 in data 30.07.2009 ad oggetto:"lavori di realizzazione nuova fognatura nera a servizio della borgata Giriboni e completamento viabilità vicinale via Priocco. Approvazione progetto definitivo ed espressione di assenso in ordine allo stesso progetto in variante al P.R.G. vigente nell'ambito del procedimento per conferenza di servizi ai sensi degli articoli 59,60 e 84 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Savona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2009 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato la signora Ferrari impugna i provvedimenti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi di diritto:
a)- sulla ordinanza di demolizione:
1)- Eccesso di potere per carenza dei presupposti d’illegittimità della condotta esistente. Violazione art. 11, comma 2 regolamento per il servizio pubblico di fognatura comunale. Illogicità, eccesso di potere per carenza di motivazione.
2)-Violazione di legge, artt. 3 e 31 DPR 6\6\2001 n.380; Carenza dei presupposti ai fini dell’emissione del provvedimento di demolizione; contraddittorietà con altro provvedimento emesso dalla stessa amministrazione. Eccesso di potere per sviamento e carenza di motivazione.
3)- Eccesso di potere per sviamento.
b)-Sulla deliberazione di Giunta 23\6\2009 n.175 (all.59 bis)
1)-Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.Sviamento, illogicità. Carenza di motivazione.
2)-Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Carenza di motivazione.Violazione art. 7 l.8\8\1990 n.241.
c)-Sulla deliberazione di Giunta n.212\2009
1)-Nullità per inesistenza del potere; violazione di legge (art.21 septies, l.n.241\90) Eccesso di potere per incompetenza, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione di legge (D.lgt.1\9\1918 n.1446); violazione di precedente deliberazione di Giunta n.101 del 30\3\2006.
2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Sviamento.
3)-Violazione di legge (art. 7 l.n.241\90); violazione del principio generale della partecipazione dei diretti interessati.
d)-Sulla deliberazione consiliare n.41\2009.
1)-Carenza dei presupposti, violazione dei provvedimenti giurisdizionali (ordinanza del Tar Liguria n.256\2009 nel ricorso rgr 710\2009; violazione sentenze Tar Liguria n.1933, n.1934\2008; Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Carenza di istruttoria
2)-Violazione dell’art. 128 DLgs n.163\2006; Carenza dei presupposti. Violazione provvedimento di valore generale presupposto.
Si costituiva in giudizio il comune di Savona che con la memoria conclusiva replicava su tutti i motivi di ricorso. All’udienza del 26 novembre 2009 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Gli atti impugnati nel corso del presente giudizio, sono il risultato di un intreccio di procedimenti che hanno visto la loro conclusione con gli atti (deliberazione G.M. 14\7\2009; deliberazione C.C.30\7\2009 n.41) con i quali rispettivamente il comune ha definito gli assetti proprietari in esito al procedimento espropriativo per il completamento della viabilità di accesso alla località Priocco-Giriboni) ed ha definitivamente approvato i lavori di realizzazione del tratto mancante della fognatura nera a servizio della borgata Giriboni ed il completamento della viabilità vicinale.
La vicenda amministrativa di cui è causa ha le sue radici nei lavori di razionalizzazione del tratto ferroviario della linea Savona-Carmagnola.
Nel 1983, infatti, a seguito di apposita convenzione tra le Ferrovie e il comune di Alassio si provvedeva alla costruzione di una strada carrabile, alternativa al percorso esistente, per eliminare due passaggi a livello attraverso i quali si esercitava il passaggio pedonale e carrabile da parte degli abitanti della comunità locale.
Gli eventi successivi, puntigliosamente descritti nella memoria conclusiva del comune scandiscono nel tempo la sequenza di provvedimenti assunti dal comune in gran parte conseguenti alla definizione della strada descritta e portata a compimento con gli ultimi due atti impugnati.
Su questa sequenza procedimentale si innesta il diverso contenzioso relativo alla realizzazione, da parte della ricorrente Ferrari, di un autonomo tratto di fognatura che il comune ha sanzionato con provvedimenti di sospensione prima e demolizione poi, in quanto privo delle necessarie autorizzazioni.
Il Tribunale ha bensì accolto il ricorso originario della ricorrente ma sul solo presupposto del difetto di motivazione del provvedimento comunale (I sez. n.1934\2008).
Tuttavia gli atti in seguito adottati dall’amministrazione hanno determinato una nuova situazione che si è sovrapposta all’originaria controversia volta a contestare le modalità di irrogazione della sanzione della demolizione del tratto di fognatura realizzato senza alcuna autorizzazione da parte del comune.
Sono dunque questi gli atti nei confronti dei quali va verificata la fondatezza delle censure prospettate in ricorso.
Va tuttavia preliminarmente rigettata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, avanzata dal comune sul presupposto dell’assenza di una connessione procedimentale o presupposizione giuridica.
In realtà le due deliberazioni da ultimo impugnate ben testimoniano come la definitiva realizzazione del tratto di strada che collega la località Giriboni vada di pari passo con la realizzazione della fognatura comunale per quel tratto di 300 metri ancora non completata.
Ciò premesso vanno respinti tutti i motivi volti a censurare l’ordine di demolizione.
Il primo e il secondo motivo sono infondati.
La realizzazione di un tratto di fognatura è opera di urbanizzazione e necessita di apposito permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. e) DPR n.380\2001 e dell’art.15, comma 1 lett. c) L.Reg. Liguria n.16\2008.
La chiara indicazione della legge nega fondatezza alle argomentazioni difensive della sig. Ferrari che lamentano un atteggiamento contraddittorio di alcuni uffici del comune poiché anche in questi atti è chiaro che l’approvazione della condotta fognaria aveva bisogno delle autorizzazioni previste dalla legge.
Il terzo motivo è inammissibile e comunque è in atti smentito dal provvedimento di Giunta da ultimo impugnato nel quale risulta che il progetto definitivo della fognatura comunale passerà su di un tracciato diverso da quello della condotta realizzata dalla ricorrente, negando così in radice la supposizione che il comune volesse acquisire gratuitamente la fognatura già realizzata.
Il quarto motivo è inammissibile perché avendo l’amministrazione deciso per un percorso diverso della condotta fognaria nessuna ipotesi di utilizzazione gratuita od onerosa del tratto realizzato dalla ricorrente era possibile.
Il quinto motivo è infondato. L’amministrazione fin dal 1983 persegue l’obiettivo di collegare l’abitato di Giriboni con la strada che ora si ferma a trecento metri dalle case e di dotare le stesse di un’opera di urbanizzazione necessaria come la fognatura.
L’impossibilità di giungere con mezzi di soccorso alle abitazioni rappresentata dal comune appare già di per sé sola una ragione d’interesse generale per consentire l’allargamento di 50 cm del tracciato di trenta metri che tra l’altro è già nell’elenco delle vie comunali e vicinali fin dalla 2006 (delibera G.M. 30\3\2006 n.101.
Il sesto motivo (1° motivo aggiunto) è inammissibile perché, come sopra rappresentato, la deliberazione di G.M. n.212\2009 afferma la natura pubblica del tratto di strada in questione, qualificazione già impressa anche ai 30 metri in contestazione, fin dalle deliberazioni di G.M. n.20\2005 e n.101\2006.
Anche il secondo motivo aggiunto è infondato poiché l’adeguamento dell’esistente servitù pubblica sulla strada è dettato dalla necessità di garantire l’accesso dei mezzi di soccorso e l’allacciamento alla fognatura comunale delle abitazioni di loc. Giriboni.
Nel caso di specie la ricorrente dimentica di considerare che le due opere pubbliche sono finalizzate a collegare non solo l’abitazione della ricorrente, ma tutte le costruzioni che si trovano oltre la strettoia in contestazione.
Altrettanto infondata è la censura di mancata comunicazione di avvio del procedimento proposta con il terzo motivo aggiunto avverso la deliberazione di G.M. n.212\2009.
La delibera, oltre a rendere effettivo il passaggio pubblico, già deliberato da anni e realizzare un’opera di urbanizzazione necessaria vede la luce all’interno di un contenzioso promosso dalla ricorrente e per il quale tutte le garanzie procedimentali sono state rispettate come dimostrano il contenzioso precedente sulla condotta fognaria abusiva, sia l’impugnazione progressiva degli atti formati dall’amministrazione proprio per adeguare le proprie determinazioni ai ricorsi ed alle conseguenti decisioni giurisdizionali.
Il quarto motivo è infondato perché parte da un presupposto inesistente: la sospensione in sede cautelare anche delle determinazioni assunte con la deliberazione di G.M. n.175\2009.
La sospensiva, limitata nel suo accoglimento al provvedimento di demolizione suscettibile di arrecare un immediato danno alla parte prima della definizione del contenzioso, non incide sulle decisioni dell’amministrazione che secondo una giurisprudenza che si condivide sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità o irrazionalità.
Ha, infatti, affermato la giurisprudenza che “La scelta del tracciato di una fognatura costituisce manifestazione di un giudizio di merito dell'Amministrazione, anche perché implicante la valutazione di profili attinenti alla maggiore o minore onerosità delle diverse soluzioni tecnicamente prospettabili; di conseguenza detta scelta, involgendo il merito dell'agire amministrativo, è insindacabile da parte del giudice amministrativo, se non sotto i profili della manifesta illogicità e irrazionalità.”(T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 04 dicembre 2009 , n. 3235).
Infine l’ultimo motivo d’impugnazione è inammissibile perché la doglianza andava proposta contro l’atto di giunta che quantificava i costi dell’opera pubblica contestata.
Il ricorso va, conclusivamente respinto.
La successione degli atti amministrativi anche a seguito dei provvedimenti giurisdizionali di annullamento consente al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Santo Balba, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere, Estensore
Paolo Peruggia, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 03/03/2010