Comune di Genova, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Paola Pessagno, con domicilio in via Garibaldi 9 a Genova;
nei confronti di
signori Nina Teresa Schiaffino, Cristina Maria Crovari, Propsero Schiaffino, Bernardo Delucchi, Caterina Delucchi , Emma Delucchi, Matteo Delucchi, Giovanna e Francesca Delucchi, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gianfranco Razeto e Armando Gamalero, con domicilio eletto presso quest’ultimo a Genova in via xx settembre 14/12;
per l'annullamento
del provvedimento 29.12.2008, n. 31717 della sopraintendenza per la Liguria per i beni architettonici e artistici.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale, del comune di Genova e dei controinteressati;
visto il ricorso notificato contenente motivi aggiunti di impugnazione;
viste le memorie depositate;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2010 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dottor Sergio Amisano riferisce di essere conduttore di un locale ubicato al piano terreno del fabbricato di via Gramsci 67 r a Genova, e si duole della determinazione 29.12.2008, n. 31717 con cui la sopraintendenza ligure per i beni e le attività ha assentito il progetto dei condomini controinteressati, che hanno chiesto e ottenuto dall’amministrazione l’assenso per la realizzazione di una ristrutturazione dell’intero stabile, per cui ha notificato l’atto depositato il 8.4.2009, con cui denuncia:
violazione e falsa applicazione dell’art. 21 comma 4 e 5 del d.lvo 22.1.2004, n. 42, con riferimento all’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lvo 22.1.2004, n. 42, violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 comma 4 del dpr 6.6.2001, n. 380, dell’art. 26 comma 8 della legge regione Liguria 6.6.2008, n. 26, con riferimento all’art. 14 della legge 7.8.1990, n. 241. Illogicità, eccesso di potere.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 comma 4 e 5 del d.lvo 22.1.2004, n. 42, vizio del procedimento amministrativo, illogicità e difetto del presupposto.
Si sono costituiti in giudizio con distinte memorie la sopraintendenza ligure, il comune di Genova ed i controinteressati, e tutti hanno chiesto respingersi la domanda.
Con atto notificato il 2.7.2009, depositato il 25.8.2009, il ricorrente ha proposto il seguente motivo aggiunto di impugnazione:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 comma 4 e 5 del d.lvo 22.1.2004, n. 42, con riferimento all’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241.
Le parti hanno depositato distinte memorie conclusionali.
I controinteressati hanno depositato un documento il 18.2.2010, mentre l’amministrazione dei beni culturali ha depositato un atto il 26.2.2010, il ricorrente ed i controinteressati hanno depositato distinte memorie il 26.2.2010.
L’interessato impugna l’atto con cui la sopraintedenza ligure per i beni culturali, paesaggistici e ambientali ha assentito il progetto presentato dai controinteressati volto alla ristrutturazione dell’immobile condominiale.
Il collegio premette che il ricorrente deduce di essere titolare di un contratto di locazione che lo abilita alla detenzione del locale al piano terreno del fabbricato, in cui è ubicata la farmacia di titolarità: risulta peraltro che la proprietà del fondo ha da tempo intimato lo sfratto al professionista, e che il tribunale di Genova (sentenza 5.6.2009, n. 2015) e la corte d’appello di Genova (sentenza 10.2.2010 di cui è depositato il solo dispositivo) hanno disatteso l’opposizione interposta dal conduttore all’atto della proprietà. Non di meno sussiste ancora la possibilità che l’odierno ricorrente denunci in cassazione dei vizi della sentenza di appello, sì che al di là della controversa questione circa l’esecutività della sentenza non ancora passata in cosa giudicata, non si può escludere in modo assoluto la persistenza di un rapporto tra l’interessato ed il bene, configurabile come locazione. Pertanto deve ritenersi che, sotto questo profilo, il ricorso sia ammissibile, avendo la parte istante un interesse diretto all’annullamento del provvedimento sopraintendentizio.
Va per ciò esaminato un ulteriore profilo di inammissibilità dell’impugnazione sollevata dalle parti costituite.
I controinteressati hanno infatti eccepito la carenza di interesse del ricorrente a conseguire l’annullamento dell’atto impugnato, in quanto nessuna parte dei locali da lui attualmente occupati sarebbe interessata dal vincolo che ha originato il contestato intervento della sopraintendenza.
L’interessato ha replicato che anche un vicino ha interesse all’impugnazione di un titolo della natura di quello qui gravato, così come accade per gli atti incidenti sulle facoltà edificatorie dei privati. La deduzione può trovare concorde il tribunale, con che sia almeno adombrato quale sia il profilo lesivo per la situazione giuridica dedotta, posto che l’azione giudiziale non è dichiaratamente derivata da una cura dell’interesse culturale e paesistico, ma solo dalla volontà di mantenere immutata la sede farmaceutica in attuale godimento.
Consegue da ciò che va considerato quale sia il profilo dell’interesse ad impugnare evidenziato dagli atti di impugnazione proposti, al fine di collegarne la portata con la possibilità di ottenere una pronuncia favorevole.
Al riguardo va rilevato essere pacifico che nessuna parte dei beni protetti è interessata dai locali destinati all’esercizio farmaceutico: nel corso dell’udienza tenutasi il 10.2.2010 avanti alla prima sezione civile della corte d’appello di Genova si legge che “… i procuratori delle parti danno concordemente atto che l’immobile locato di via Gramsci n. 3 non fa fisicamente parte della Torre…”. Tale verbalizzazione va letta nel senso che il difensore dell’odierno ricorrente e quello dei controinteressati assentirono sulla fisica estraneità dei locali adibiti all’esercizio farmaceutico rispetto alla Torre dei Vacca, l’immobile di origine medioevale che è oggetto della tutela.
Anche se resa avanti ad altra autorità giudiziaria l’asserzione in commento ha la natura e l’efficacia delle dichiarazioni disciplinate dall’art. 2733 c.c., per cui ai fini della presente decisione essa apporta un contributo probatorio a favore delle parti pubbliche e dei privati controinteressati che il ricorrente non ha sormontato.
Constatato infatti che nel giudizio amministrativo non ha ingresso la confessione come prova legale, si osserva che una dichiarazione avente natura confessoria può essere apprezzata come operante quanto meno l’inversione dell’onere della prova, per cui parte ricorrente avrebbe dovuto allegare elementi a conforto di una tesi diversa e a sé più favorevole,, rispetto a quanto si desume dalla lettura del citato verbale.
Risulta pertanto che l’immobile in questione non è parte della zona protetta dal titolo impugnato, sì che non è provato quale sia il vantaggio che il ricorrente trarrebbe dall’eventuale accoglimento del ricorso.
In tal senso l’impugnazione va dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono equamente liquidate nel dispositivo in ragione della soccombenza: la quantificazione dell’importo dovuto a tale titolo consegue dall’apprezzamento del valore della lite e dell’attività defensionale resasi necessaria per coltivare la lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
Condanna il ricorrente la pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti costituite che così liquida:
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ad iva e cpa per il comune di Genova
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ad iva e cpa per la sopraintendenza
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ad iva e cpa per tutti i controinteressati
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Santo Balba, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Primo Referendario