Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4 -2010 - © copyright

T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE I - Sentenza 15 marzo 2010 n. 1162
Pres.S. Balba, Est.P. Peruggia


Pubblica amministrazione – Discrezionalità amministrativa – Art. 21-nonies – Casistica.

In presenza di un provvedimento fondato su malcerti presupposti e non ancora esecutivo, l’interesse pubblico alla riconduzione a legalità dell’attività amministrativa è prevalente rispetto alla tutela dell’affidamento ingenerato nel consociato, anche nel caso in cui siano passati due anni dall’emanazione del provvedimento stesso.


N. 01162/2010 REG.SEN.
N. 00351/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 351 del 2008, proposto dai signori
Franco e Giovanni Trentini rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Damonte, presso il quale hanno eletto domicilio a Genova in via Corsica 10/4;

contro



Comune di Genova, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Edda Odone e Maria Paola Pessagno, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Garibaldi 9

 

Provincia di Genova, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Giovanetti, Carlo Scaglia e Valentina Manzone, presso i quali ha eletto domicilio a Genova in piazzale Mazzini 2;

per l'annullamento
del provvedimento 26.3.2007, n. 1829 dell’area 05 della provincia di Genova
della deliberazione 5.2.2008, n. 5 del consiglio comunale di Genova

per la condanna
delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti
viste le memorie depositate dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2010 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



I signori Franco e Giovanni Trentini riferiscono di essere proprietari di un fondo ubicato a Genova in via Trase contraddistinto al NCT mapp. 644 del foglio 52 sez. V per il quale avevano vanamente proposto una modifica della considerazione edificatoria sin dal 1987; successivamente l’amministrazione comunale aveva ricompreso l’area di pertinenza degli interessati tra quelle non inserite nei precedenti P.P.A. allegando di essere incorsa in un errore burocratico, ma l’amministrazione provinciale aveva sollevato rilievi di legittimità all’atto comunale, che è stato per ciò annullato. Di tanto si dolgono gli interessati, che hanno per ciò notificato l’atto 17.4.2008, depositato il 24.4.2008, con cui lamentano:
violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 44 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36
violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 44 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, con riferimento all’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione.
violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 44 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36 sotto distinto profilo con riferimento agli artt. 3 e 21 nonies della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione.
E’ chiesta la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno.
Le amministrazione resistenti si sono costituite in giudizio con distinte memorie, con cui hanno chiesto respingersi le domande.
Sono stati prodotti dei documenti.
Tutte le parti hanno depositato distinte memorie il 26.2.2010.

L’impugnazione è relativa agli atti con cui la provincia di Genova prima, ed il comune di Genova poi, hanno sollevato rilievi di legittimità sulla precedente deliberazione dell’amministrazione civica 24.1.2006, n. 44 con cui era stata mutata la disciplina urbanistica dell’area di proprietà degli interessati sita in via Trase.
In quell’occasione il consiglio comunale aveva accolto l’istanza dei proprietari volta a render possibile l’edificazione sul fondo in questione, ricomprendendo la vicenda nel novero di altre per cui era stato disposto in senso ampliativo, allegando l’intervenuta verificazione di ‘...errori ed altre situazioni…’ non meglio specificate.
Il procedimento si è svolto nell’osservanza delle previsioni della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, per cui l’amministrazione civica aveva inviato l’atto consiliare alla provincia di Genova per la determinazione prevista dagli artt. 40 e seguenti della legge stessa.
L’atto della provincia risulta adottato il 26.3.2007, all’esito del voto del comitato tecnico urbanistico provinciale espresso nelle sedute 15.3.2007 e 22.3.2007: tale provvedimento chiarisce nelle premesse che l’amministrazione comunale aveva inviato la documentazione alla provincia il 28.11.2006, mentre l’ente destinatario aveva ricevuto il tutto nel medesimo giorno, essendo così trascorsi centodiciassette giorni tra gli adempimenti richiesti dalla norma denunciata.
Per ciò il motivo non può ricevere favorevole considerazione, posto che l’art. 47 comma 1 lett. b) sub 3) della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36 eleva il termine in questione a centoventi giorni per i P.U.C. dei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, sì che la potestà in questione è stata esercitata tempestivamente.
La censura è pertanto infondata e va disattesa.
Con la successiva deduzione (punto c del motivo sub 1) i ricorrenti denunciano l’illegittimità dell’atto comunale di adeguamento ai rilievi espressi dalla provincia al PUC, in quanto intercorsero alcuni mesi prima della nuova determinazione del consiglio comunale.
Il tribunale rileva che anche in questo caso (art. 47 della legge regionale) la norma raddoppia i termini previsti per l’intervento comunale, ma che tale computo non può essere riferito ad un lasso perentorio, in quanto l’art. 40 comma 7 della disposizione citata non prevede la tassatività di cui al comma 6; in difetto di un’espressa indicazione normativa, la censura non può pertanto essere accolta.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’illegittimità dell’atto provinciale.
Tale ente avrebbe innanzitutto errato nel ritenere sussistenti i disguidi burocratici che avevano indotto il consiglio comunale a ricomprendere l’area per cui è lite tra quelle ammesse ad una nuova considerazione edificatoria; la determinazione provinciale al riguardo sarebbe innanzitutto carente nell’istruttoria, perché non conterrebbe la necessaria confutazione dell’errore materiale addotta dal comune a giustificazione dell’adozione della delibera consiliare 24.1.2006, n. 44.
Il tribunale rileva al riguardo che è stato il consiglio comunale a non dar conto in alcun modo della ragione per cui l’area in questione venne trattata diversamente rispetto all’epoca precedente, sì che il motivo è infondato.
Non possono poi trovare favorevole considerazione le censure con cui i ricorrenti denunciano la genericità dell’atto provinciale, atteso che il parere ed il provvedimento provinciali espongono che si tratta di una zona poco edificata, sì che l’incremento di costruzione dovrebbe essere compiutamente spiegato, e non già il mantenimento della situazione in atto.
Anche questi motivi vanno pertanto disattesi.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano l’illegittimità dell’adesione prestata dall’amministrazione comunale all’atto provinciale previsto dall’art. 40 comma 6 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36; la censura si articola sulla natura non vincolante della determinazione provinciale, che non sarebbe stata in grado di scalfire l’approfondita istruttoria che aveva reso possibile il mutamento del regime edificatorio dell’area.
Il collegio osserva che l’incongruità della determinazione comunale 24.1.2006, n. 44 risulta evidente, atteso che non si desume da alcuno degli atti prodotti quale sia stata la reale ragione che aveva convinto il consiglio comunale genovese a mutare la destinazione del sedime di proprietà dei ricorrenti.
Ne deriva che l’onere motivatorio della deliberazione di annullamento risulta alleggerito, sia in relazione all’art. 3 che all’art. 21 nonies della legge 7.8.1990, n. 241, atteso che solo dagli atti impugnati in questo giudizio si desume un profilo in ordine alla giustificazione delle rispettive manifestazioni di volontà.
In tale senso deve rilevarsi che il tempo intercorso tra i due atti del comune è di due anni, durante i quali nessuna attività edificatoria risulta essere stata posta in essere, per cui non sussistono i dedotti profili di affidamento violato.
L’interesse pubblico alla riconduzione a legalità dell’attività amministrativa è allora prevalente rispetto alla tutela dell’affidamento ingenerato nei ricorrenti da una deliberazione non ancora esecutiva e fondata sui malcerti presupposti di cui s’è detto.
Anche questo motivo è pertanto infondato e va disatteso.

In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento, sia per le richieste di annullamento che per quelle risarcitorie.
Le spese di lite vanno regolate in ragione della soccombenza, e sono equamente liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore del bene oggetto di impugnazione e della natura delle questioni affrontate.

P.Q.M.



Respinge il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite sostenute dalle amministrazioni resistenti, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad iva
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Santo Balba, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Primo Referendario




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/03/2010


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento