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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 8 aprile 2010 n. 1829
Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio
San Marco S.p.A. (Avv. Luigi Adinolfi) c. Comune di Caserta (Avv. Giuseppe
Abbamonte) c. Teleservizi S.p.A. (Avv. Orazio Abbamonte) c. Maggioli S.p.A. ed
Imago Media S.r.l. (N.C.)


1. Procedimento amministrativo – Gara di appalto – Contratto – Impugnazione fatti antecedenti alla stipula del contratto – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Ragioni - Fattispecie

 

2. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Impugnazione delibera comunale – Termine – Decorre dalla data di pubblicazione all’albo pretorio – Obbligo – Sussiste

 

3. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Impugnazione – Bando do gara e atti successivi – Istanza di partecipazione non presentata – Carenza di interesse – Comporta – Ragioni - Fattispecie

1. Ai sensi dell’art. 6 della Legge 205/2000, sussiste la giurisdizione del G.A. per le controversie aventi ad oggetto le questioni collocabili antecedentemente alla stipula di un contratto di appalto, ivi incluse le vicende attinenti alle ripercussioni dell’annullamento dell’aggiudicazione sul conseguente contratto, pena la svalutazione, a fini esegetici, dell’espressione “controversie…relative a procedure di affidamento” utilizzata dal Legislatore (1): Nella fattispecie il TAR ha dichiarato la giurisdizione del G.A. per una controversia relativa all’impugnazione degli effetti caducatori dell’aggiudicazione annullata, ovvero di una fase antecedente alla stipula del contratto di appalto

 

2. Il termine per l’impugnazione delle deliberazioni comunali decorre, per coloro che non sono direttamente considerati dall’atto (come nella specie), dalla data di pubblicazione all’albo pretorio (2)

 

3. È affetta da carenza di interesse l’impugnativa del bando e dei successivi atti di gara non preceduta da rituale istanza di partecipazione alla selezione, atteso che, in difetto di tale iniziativa, la posizione del soggetto rimane indifferenziata rispetto a quella della generalità delle altre imprese presenti sul mercato (3): Nella specie il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto la società ricorrente non ha partecipato alla gara pur essendo stata messa in condizione dal momento che il bando di gara era stato pubblicato su due edizioni consecutive di un quotidiano nazionale.
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1. cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. III, 22 dicembre 2008 n. 12229;

 

2. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 15 settembre 1999 n. 1076;

 

3. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2009 n. 594; TAR Sicilia Catania, Sez. II, 3 febbraio 2009 n. 263; TAR Campania Napoli, Sez. I, 5 maggio 2006 n. 3970


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 5688 del 2005, proposto da: SAN MARCO S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Adinolfi, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Po n. 1 – Parco Parva Domus presso l’Avv. Stefano Sorgente;

contro



COMUNE DI CASERTA, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Abbamonte, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Gramsci n. 16;

nei confronti di



- TELESERVIZI S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Orazio Abbamonte, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 16; - MAGGIOLI S.p.A. ed IMAGO MEDIA S.r.l., non costituite in giudizio;

per l'annullamento



delle due procedure per l’affidamento del servizio di gestione dei verbali di infrazione al codice della strada, ed in particolare: a) della delibera di Giunta Comunale n. 376 del 24 maggio 2002, concernente l’affidamento a trattativa privata del servizio alla Maggioli S.p.A.; b) della convenzione sottoscritta inter partes il 3 luglio 2002; c) della delibera di Giunta Comunale n. 186 del 9 marzo 2005, avente ad oggetto “Servizio di gestione dei verbali al codice della strada”, nonché degli allegati con la stessa approvati: relazione del dirigente del Settore Polizia Municipale; bando di gara e capitolato speciale d’appalto; d) dei verbali di gara; e) dell’aggiudicazione provvisoria del servizio; f) della determinazione dirigenziale n. 80 del 9 giugno 2005, con la quale sono stati approvati gli atti di gara ed è stato aggiudicato in via definitiva il servizio all’ATI Teleservizi S.p.A. – Imago Media S.r.l.; g) della convenzione sottoscritta inter partes il 13 giugno 2005.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società controinteressata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2010 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Con il gravame in trattazione, la società ricorrente impugna tutti gli atti di gara e le conseguenti convenzioni, meglio in epigrafe individuati, inerenti a due procedure per lo svolgimento del servizio di gestione dei verbali di infrazione al codice della strada, indette dal Comune di Caserta nel 2002 e nel 2005 e conclusesi, rispettivamente, con l’affidamento a trattativa privata alla Maggioli S.p.A. e con l’aggiudicazione, a seguito di asta pubblica, in favore dell’ATI Teleservizi S.p.A. – Imago Media S.r.l.
Le censure dedotte attengono ai profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere e si incentrano, essenzialmente, sull’asserito contrasto tra le procedure selettive espletate e la normativa nazionale e comunitaria in tema di gare.
Il Comune di Caserta e la controinteressata Teleservizi S.p.A., costituitisi in giudizio, eccepiscono nelle proprie memorie difensive, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con successiva memoria, parte ricorrente insiste nelle proprie ragioni.
Le altre società intimate, pur evocate in giudizio, non si sono costituite.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 10 marzo 2010.
In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione, formulata dalle difese dell’amministrazione comunale e della società controinteressata, con la quale si sostiene che la cognizione sull’annullabilità e/o inefficacia dei contratti stipulati all’esito delle procedure in esame spetterebbe al giudice ordinario.
Vale osservare che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici appalti, contemplata dall’art. 6 della legge n. 205/2000, non può non ricomprendere tutti gli atti e gli effetti connessi con la fase immediatamente anteriore alla stipula del contratto, ivi incluse le vicende attinenti alle ripercussioni dell’annullamento dell’aggiudicazione sul conseguente contratto, pena la svalutazione, a fini esegetici, dell’espressione “controversie…relative a procedure di affidamento” utilizzata dal legislatore.
Infatti, le procedure di affidamento possono intendersi propriamente concluse solo con l’assegnazione dell’appalto effettuata per il tramite della stipula del contratto, con la conseguenza che tutte le questioni collocabili antecedentemente a tale stipula, tra cui rientra a pieno titolo quella sugli effetti caducatori dell’aggiudicazione annullata, non possono non ricadere nella sfera di cognizione del giudice amministrativo (cfr. in tal senso TAR Lazio Roma, Sez. III, 22 dicembre 2008 n. 12229).
Costituisce conferma di quanto esposto l’art. 14 del d.lgs. n. 190/2002, il quale, nel delimitare gli effetti della pronuncia del giudice amministrativo di annullamento dell’aggiudicazione allorquando trattasi di procedure inerenti ad infrastrutture ed insediamenti produttivi, esclude che l’annullamento dell’affidamento possa comportare la risoluzione del contratto già stipulato, il che implica che in tutte le altre procedure l’annullamento dell’aggiudicazione determina l’automatica caducazione del contratto stipulato, sicché non v’è spazio alcuno per l’intervento del giudice ordinario.
Viceversa, merita accoglimento l’eccezione di tardività opposta dalle suddette difese con riguardo all’impugnativa della procedura a trattativa privata espletata nel 2002, dal momento che l’odierno gravame è stato notificato ben oltre i sessanta giorni dal 13 giugno 2002, termine ultimo di pubblicazione all’albo pretorio della delibera giuntale n. 376 del 24 maggio 2002, con cui l’amministrazione comunale si è determinata ad affidare il servizio di gestione delle infrazioni al codice della strada alla Maggioli S.p.A.
Né il termine decadenziale di proposizione del ricorso poteva decorrere dall’avvenuta conoscenza della predetta delibera, non avendo la società ricorrente partecipato alla procedura in questione e non potendo, pertanto, essere qualificata come soggetto direttamente contemplato dal provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 642/1907.
Infatti, secondo giurisprudenza consolidata, il termine per l’impugnazione delle deliberazioni comunali decorre, per coloro che non sono direttamente considerati dall’atto, dalla data di pubblicazione all’albo pretorio (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 15 settembre 1999 n. 1076).
La rilevata tardività dell’impugnazione della delibera di affidamento inibisce al Collegio anche la cognizione degli effetti del suo chiesto annullamento sulla convenzione stipulata inter partes il 3 luglio 2002, con la conseguenza che il gravame deve essere dichiarato irricevibile con riguardo ad entrambi i predetti atti.
Passando all’esame degli atti inerenti alla gara bandita nel 2005, il Collegio non può non condividere la puntuale eccezione di carenza di interesse formulata dalle difese del Comune e della controinteressata, avendo la stessa ricorrente dichiarato di non aver presentato la relativa istanza partecipativa.
Si deve ritenere, in adesione al radicato orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria n. 1/2003, che è affetta da carenza di interesse l’impugnativa del bando e dei successivi atti di gara non preceduta da rituale istanza di partecipazione alla selezione, atteso che, in difetto di tale iniziativa, la posizione del soggetto rimane indifferenziata rispetto a quella della generalità delle altre imprese presenti sul mercato (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2009 n. 594; TAR Sicilia Catania, Sez. II, 3 febbraio 2009 n. 263; TAR Campania Napoli, Sez. I, 5 maggio 2006 n. 3970).
Né la società ricorrente può invocare a sua scusante, come dedotto in gravame, di essere stata impossibilitata a partecipare a cagione del mancato rispetto, da parte della stazione appaltante, degli oneri pubblicitari “di livello nazionale e comunitario” imposti dal d.lgs. n. 157/1995, giacché non è specificamente contestata la circostanza, emergente dalla semplice lettura della convenzione sottoscritta con l’ATI aggiudicataria il 13 giugno 2005 (pag. 3, in atti), che il bando di gara in questione ha ricevuto pubblicazione, oltre che su due edizioni consecutive di un quotidiano nazionale, sulla G.U.R.I. n. 72 del 29 marzo 2005 ed all’albo pretorio con data di scadenza 16 aprile 2005. Tali adempimenti pubblicitari (specie quello sulla gazzetta ufficiale) devono intendersi sufficienti per consentire ad un’impresa stabilmente residente in Italia, come quella ricorrente, di conoscere in tempo utile l’avvenuta indizione di una gara.
Pertanto, deve essere ribadita la carenza di interesse all’impugnativa dell’intera procedura conclusasi nel 2005 e, per converso, della convenzione stipulata all’esito della stessa il 13 giugno 2005, con conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame in parte qua.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile ed in parte inammissibile, nei sensi sopra indicati.
Sussistono nondimeno giusti motivi, in virtù della particolarità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Carlo Dell'Olio, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2010



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