Fusco Nicola, rappresentato e difeso dagli avv. Eduardo Boursier Niutta e Andrea Faccon, con domicilio eletto presso Andrea Faccon in Firenze, via Alfieri n. 19;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato e domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
per l'annullamento
- della sanzione disciplinare del "Rimprovero", inflittagli dal Comandante del Quartier Generale, in qualità di comandante di corpo, con provvedimento prot. n. TG-0/272/P6-1 del 20/4/2004;
- della decisione in data 3/8/2004 con cui il Comandante della Divisione Formazione Superiore SGA-SAAM ha respinto il ricorso gerarchico presentato dall'interessato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2010 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con provvedimento prot. n. TG-0/272/P6-1 del 20/4/2004 il Comandante del Quartier Generale della Divisione Formazione Superiore della Scuola di guerra aerea di Firenze ha inflitto al Ten. Col. Nicola Fusco, in servizio presso la predetta struttura, la sanzione disciplinare del "rimprovero" con la seguente motivazione: "In data 31.03.04 per dare soluzione a problematiche di servizio relative al locale gruppo sanitario, non rispettava la prevista linea gerarchica, rivolgendosi direttamente a organi esterni alla linea di comando".
Contro tale atto l'interessato ha proposto ricorso gerarchico, che il Comandante della Divisione Formazione Superiore SGA-SAAM ha respinto con decisione del 3/8/2004.
Il Ten. Col. Fusco ha quindi proposto il ricorso in epigrafe chiedendo l'annullamento dei provvedimenti di cui sopra perché viziati da violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione della Difesa che ha chiesto la reiezione del gravame perché infondato.
All'udienza del 24 febbraio 2010 la causa è passata in decisione.
2) In sintesi il ricorrente censura:
- che il procedimento disciplinare è stato avviato tardivamente, in violazione dell’art. 59 del D.P.R. n. 545/1986;
- che è mancata una specifica e puntuale contestazione di addebiti (violazione art. 15 comma 1 della legge n. 382/1978), il che non ha consentito di svolgere un'adeguata difesa; e che inoltre è stata disattesa l'articolazione procedimentale prevista dall’art. 59 del D.P.R. n. 545/1986;
- che la vicenda in relazione alla quale è stata inflitta la sanzione disciplinare esula da questioni di servizio, ma investe la tutela dei diritti dell'interessato e che i Carabinieri intervenuti nella circostanza (su richiesta del Ten. Col. Fusco) operano all'interno della struttura e dunque non sono organi esterni;
- che i provvedimenti impugnati sono privi di adeguata motivazione, anche in relazione al tipo di sanzione irrogata.
3.1) Quanto alla prima censura si osserva che il citato art. 59 dispone: "Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo…"; nel caso in esame la sanzione irrogata il 20/4/2004 fa seguito a una segnalazione - relativa ad un episodio verificatosi il 31/3/2004 - datata 2/4/2004: il breve lasso di tempo intercorso tra le date in questione e la circostanza che la previsione normativa sia formulata in termini comunque generici e non perentori porta ad escludere la sussistenza del profilo di illegittimità dedotto nel ricorso.
3.2) La seconda censura è invece fondata. Al riguardo si rileva quanto segue:
- è pacifico che in data 20/4/2004 il ricorrente è stato convocato per un rapporto formale dal Comandante del Quartier Generale della Divisione Formazione Superiore SGA-SAAM; in quell'occasione il superiore gerarchico ha trattato diversi argomenti, rivolgendo al Ten. Col. Fusco "rimbrotti" in relazione a vicende distinte da quella all'origine della sanzione disciplinare: in tal senso è la ricostruzione dei fatti operata nel ricorso; secondo l'Amministrazione, invece, il Comandante del Quartier Generale ha contestato all'odierno ricorrente di essersi rivolto, per risolvere problematiche di servizio insorte il 31/3/2004, alla locale Stazione dei Carabinieri anziché ai superiori gerarchici e l'interessato ha addotto in merito sommarie giustificazioni;
- in base a quanto sopra risulta certo che la fase della contestazione di addebiti si è svolta in forma esclusivamente orale e che dei suoi contenuti non c'è traccia documentale; in tale quadro non è possibile escludere che il ricorrente non abbia compiutamente percepito il rilievo sostanziale e procedimentale di quanto gli veniva contestato (in particolare, non abbia esattamente percepito che il "rimbrotto" del superiore gerarchico costituiva avvio di un procedimento disciplinare); con conseguente pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa;
- non basta, per superare la censura, il riferimento alla particolare natura di una convocazione "a rapporto" dal superiore gerarchico, nonché al quadro di biasimo che ha caratterizzato la comunicazione tra il Comandante del Quartier Generale e il ricorrente (come riconosciuto anche da quest'ultimo); le modalità utilizzate nella circostanza risultano infatti inidonee a integrare puntualmente ed inequivocamente la fase di avvio del procedimento disciplinare, in conformità con quanto disposto dall’art. 59 del D.P.R. n. 545/1986.
3.3) Tanto basta per accogliere il ricorso e annullare i provvedimenti impugnati; per completezza è però opportuno esaminare in breve anche le ulteriori censure formulate nel gravame. In proposito si osserva:
a) la condotta tenuta dal ricorrente il 31/3/2004 costituiva effettivamente violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 545/1986 che al comma 2 dispone: "Nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare è tenuto ad osservare la via gerarchica"; la questione (invero banale) riguardante l'accesso ai servizi igienici andava risolta seguendo la linea gerarchica e non ricorrendo all'intervento dei Carabinieri della locale Stazione, estranei alla predetta linea e alle esclusive dipendenze del Comandante del Quartier Generale (e non a caso gli stessi Carabinieri, nella circostanza, hanno correttamente rappresentato al ricorrente la loro estraneità rispetto all'intervento richiesto);
b) la riconosciuta violazione del citato art. 12 (a cui fanno riferimento entrambi i provvedimenti impugnati) è sufficiente per motivare adeguatamente l'adozione di una sanzione disciplinare quale quella del "rimprovero" che costituisce, a norma dell’art. 63 del D.P.R. n. 545/1986 "una dichiarazione di biasimo con cui vengono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio", tenuto anche conto del grado e dell'anzianità di servizio del militare interessato.
4) In relazione a quanto sopra il ricorso va accolto e i provvedimenti impugnati vanno conseguentemente annullati.
Le considerazioni svolte nei punti precedenti in ordine ai profili procedimentali e sostanziali della vicenda di cui si tratta giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
Alessio Liberati, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)