Giori Simona, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Sanchini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Giuseppe Richa n. 56;
contro
il Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale é domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
nei confronti di
Soc. Bsk Securmark Servizi Fiduciari Alto Tirreno S.p.A. e Soc. Securpol Mat Vigilantes S.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nn.cc.;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento prot. n. 2103/04/Area 1 del 2 agosto 2004 emesso dal Prefetto della provincia di Livorno, con cui è stata respinta la richiesta della ricorrente tesa ad ottenere la licenza per la gestione di un istituto di vigilanza privata; delle disposizioni ministeriali in materia di rilascio delle autorizzazioni per la gestione di istituti di vigilanza privata, genericamente indicate nel provvedimento impugnato e mai comunicate alla ricorrente nonché, in parte qua, della circolare del Ministero dell'Interno 559/C.314.10089.D del 28 settembre 1998 e n. 10074.10089.D del 23 novembre 1982; in quanto occorrer possa, delle circolari del Ministero dell'Interno 559/C.21581-10089.D in data 11 luglio 1998, n. 1013155.10089.D del 16 ottobre 1984 e n. 559/C.13078.10089.D del 26 luglio 1986 mai comunicate alla ricorrente oltre al parere del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Livorno del 16 febbraio 2004, anch’esso di contenuto incognito e mai comunicato, nonché di tutti gli atti del procedimento che hanno portato ai provvedimenti impugnati oltre gli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti ivi compresi quelli a carattere generale, ancorché ignoti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2010 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha presentato istanza all'Ufficio Territoriale del Governo per ottenere la licenza a svolgere servizi di vigilanza di proprietà e scorta; trasporto e custodia valori; radioallarme, teleallarme e televigilanza nei comuni della provincia di Livorno. La domanda è stata rigettata con provvedimento prefettizio 2 agosto 2004, prot. 2103/04/Area 1, poiché il numero degli istituti di vigilanza presenti nel territorio interessato sarebbe idoneo a soddisfare le esigenze di salvaguardia e custodia dei beni di terzi e a concorrere con le Forze dell'ordine alla tutela della sicurezza pubblica. Avverso tale provvedimento la ricorrente è insorta con il presente gravame, notificato il 9 novembre 2004 e depositato il 29 novembre 2004, lamentando difetto di motivazione e violazione del principio costituzionale di libertà nell'iniziativa economica.
Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per l'intimato Ministero chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 1303 del 15 dicembre 2004 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione.
All'udienza del 24 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.
Il provvedimento di cui è causa è stato emanato sulla base dell'art. 136, comma secondo, R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 4, comma 1, lett. f) del d.l. 8 aprile 2008, n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101. L’abrogazione è stata disposta in ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia C.E., Sez. II, 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05 la quale ha sancito che lo Stato italiano é venuto meno agli obblighi derivanti dall'art. 49 del Trattato Comunitario per avere condizionato l'esercizio dell'attività di vigilanza privata, tra l'altro, al rilascio di un'autorizzazione prefettizia subordinata alla considerazione del numero delle imprese di vigilanza e della loro importanza già operanti in un determinato territorio.
Il Collegio ritiene di non potere prescindere, ai fini del decidere, da quanto affermato in tale sentenza, quantunque sia posteriore all’impugnato provvedimento. Essa infatti ha carattere dichiarativo della difformità tra il suddetto disposto di diritto interno e le norme del Trattato comunitario e deve quindi ritenersi che al momento dell'emanazione del provvedimento in discussione il primo già venisse applicato in difformità all'ordinamento comunitario. Ogni atto emanato in base al medesimo era pertanto contrastante con quest’ultimo.
In caso di difformità tra una norma di diritto interno ed il Trattato Comunitario o una norma di diritto derivato, il principio di primazia dell'ordinamento europeo impone sia ai giudici che alle amministrazione nazionali di disapplicare la norma interna contrastante (C.d.S. V, 6 aprile 1991 n. 452). Nel caso di specie, alla luce di tale principio compete a questo Tribunale disapplicare il comma secondo dell’art. 136, R.D. n. 773/1931 e con esso le disposizioni ministeriali e le circolari epigrafate, costituenti supporto normativo dell’atto gravato, con la conseguenza che questo risulta essere stato emanato in base ad un parametro dell’esercizio del potere prefettizio in materia (numero ed importanza delle imprese di vigilanza operanti in un determinato territorio) da ritenere inesistente. Tale potere ha infatti assunto a motivazione del diniego un parametro non presente nell’ordinamento italiano così come conformato al diritto comunitario. Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato e l’Amministrazione intimata dovrà rideterminarsi sull’istanza della ricorrente in base alla normativa attualmente vigente, emendata delle norme non conformi all’ordinamento comunitario in materia.
Le spese processuali vengono compensate in ragione della complessità e della novità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sez. I, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. 2103/04/Area 1 del 2 agosto 2004 emesso dal Prefetto della provincia di Livorno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Riccardo Giani, Primo Referendario
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)