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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 17 marzo 2010 n. 688
M. Nicolosi Pres. - De Berardinis Est.
Crea S.p.A. (Avv.ti M.G. Lanero, D. Micalella e V. Chierroni) contro l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Toscana Nord (Avv. G. Parodi) e nei confronti del Comune di Lucca (non costituito), G.E.A.L. S.p.A. (Avv. A. Cecchi), G.A.I.A. S.p.A. (Avv. G. Toscano)


Giustizia amministrativa - Azione proposta da una S.p.A. che agendo in veste di socio minoritario della di altra S.p.A. impugna provvedimenti ed atti lesivi della posizione di quest’ultima - Domanda diretta a far valere interessi dichiaratamente altrui – Carenza di legittimazione attiva - Inammissibilità

È inammissibile l’azione proposta da una S.p.A., che, agendo in veste di socio minoritario di altra S.p.A., impugna provvedimenti ed atti lesivi della posizione di altro e distinto soggetto (appunto, la seconda) ed in tal modo si pone quale soggetto la cui domanda è diretta a far valere interessi dichiaratamente altrui. A sostegno della legittimazione dell’odierna ricorrente non giova nemmeno richiamare i principi che governano i raggruppamenti temporanei di imprese: principi in base ai quali, laddove la mandante non si attivi, le mandatarie possono tutelare le posizioni del raggruppamento nel suo complesso, anche attraverso azioni autonome. Infatti, non si possono confondere i raggruppamenti temporanei di imprese con le società per azioni: i primi non costituiscono soggetti giuridici distinti dai partecipanti, pertanto ogni partecipante è titolare di un autonomo diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e dei propri interessi e, indirettamente, dei diritti ed interessi degli altri soggetti raggruppati. Al contrario, la società per azioni costituisce soggetto giuridico distinto dai soci ed ulteriore rispetto ad essi, e che agisce attraverso i propri organi, con il corollario che il socio non è legittimato ad agire in giudizio contro atti che ledono interessi della società medesima, tranne che si munisca degli opportuni titoli legittimanti, alla stessa stregua di qualsiasi soggetto che agisca in nome e per conto di un altro: titoli legittimanti del tutto mancanti nella fattispecie qui in esame. In definitiva, pertanto, il ricorso originario e quelli per motivi aggiunti debbono essere dichiarati inammissibili per carenza di legittimazione in capo alla ricorrente


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso con motivi aggiunti numero di registro generale 131 del 2008, proposto da:

 

Crea S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante ing. Andrea Mangano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Grazia Lanero, Dante Micalella e Vittorio Chierroni e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Firenze, via dei Rondinelli n. 2

contro



Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Toscana Nord, in Presidente e legale rappresentante pro tempore avv. Carla Guidi, rappresentata e difesa dall’avv. Giampaolo Parodi e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Adone Zoli, in Firenze, via Bartolommei n. 8

nei confronti di



Comune di Lucca, non costituito in giudizio G.E.A.L. S.p.A., in persona del Presidente pro tempore dr. Mauro Macera, e dell’Amministratore delegato pro tempore ing. Paolo Saccani, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Cecchi e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Firenze, via Masaccio n. 172

 

G.A.I.A. S.p.A., in persona del Vice Presidente Delegato pro tempore, dott. Francesco Mandorli, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Toscano ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R., in Firenze, via Ricasoli n. 40

1) quanto al ricorso originario:



per l’annullamento
- della deliberazione dell’Assemblea consortile dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Toscana Nord n. 32 del 30 ottobre 2007;
- della deliberazione dell’Assemblea consortile dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Toscana Nord del 27 dicembre 2007 di estremi non conosciuti;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o comunque consequenziali
per la declaratoria di decadenza
della concessione affidata a G.A.I.A. S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 in conseguenza del mancato completamento, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2007, del processo di privatizzazione dello stesso gestore, secondo quanto stabilito nella deliberazione dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Toscana Nord n. 13 del 22 agosto 2005
e per il risarcimento dei danni
di qualunque natura ed a qualunque titolo derivanti a Crea S.p.A. dai provvedimenti impugnati

2) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 21 febbraio 2008:
per l’annullamento
- della deliberazione dell’Assemblea consortile dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Toscana Nord n. 37 del 27 dicembre 2007, ricevuta in copia l’11 gennaio 2008;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o comunque consequenziali, compresa la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Toscana Nord n. 63 del 27 dicembre 2007
per la declaratoria di decadenza
della concessione affidata a G.A.I.A. S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 in conseguenza del mancato completamento, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2007, del processo di privatizzazione dello stesso gestore, secondo quanto stabilito nella deliberazione dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Toscana Nord n. 13 del 22 agosto 2005
e per il risarcimento dei danni
di qualunque natura ed a qualunque titolo derivanti a Crea S.p.A. dai provvedimenti impugnati

3) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 29 aprile 2008:
per l’annullamento
- della deliberazione dell’Assemblea consortile dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Toscana Nord n. 37 del 27 dicembre 2007 e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Toscana Nord n. 63 del 27 dicembre 2007, che è stata depositata in giudizio dall’Autorità il 21 marzo 2008 e di cui è stata ritirata copia, a seguito di avviso del T.A.R. del 25 marzo 2008, in pari data;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o comunque consequenziali
per la declaratoria di decadenza
della concessione affidata a G.A.I.A. S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 in conseguenza del mancato completamento, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2007, del processo di privatizzazione dello stesso gestore, secondo quanto stabilito nella deliberazione dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Toscana Nord n. 13 del 22 agosto 2005
e per il risarcimento dei danni
di qualunque natura ed a qualunque titolo derivanti a Crea S.p.A. dai provvedimenti impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Toscana Nord, di G.A.I.A. S.p.A. e di G.E.A.L. S.p.A.;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 21 febbraio 2008;
Visti, altresì, i motivi aggiunti depositati in data 29 aprile 2008;
Viste le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore, nell’udienza pubblica del 19 novembre 2009, il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente, Crea S.p.A., espone di essere una società operante da svariati decenni in Italia nel settore dei servizi idrici e di essere stata acquistata nel 2006 dall’A.C.E.A. S.p.A., società mista a prevalente capitale pubblico del Comune di Roma, leader nella gestione dei servizi idrici nell’Italia Centro-Meridionale.
1.1. Per quanto qui rileva, Crea S.p.A. è socio privato di minoranza (per il 48% del capitale sociale) di G.E.A.L. S.p.A., società mista pubblico-privata affidataria del servizio idrico per il territorio del Comune di Lucca in forza di convenzione con scadenza al 31 dicembre 2025.
1.2. Con atti oggetto di autonome impugnative da parte di G.E.A.L. S.p.A. (R.G. n. 22/2005), della stessa società esponente (R.G. n. 153/2005), del Comune di Lucca (R.G. n. 206/2005) e della Lucca Holding S.p.A. (R.G. n. 281/2005), l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Toscana Nord (d’ora in avanti: A.A.T.O. n. 1) ha affidato senza gara la gestione del servizio idrico integrato per il territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale, a far data dal 1° gennaio 2005 e per venticinque anni, a G.A.I.A. S.p.A.: quest’ultima, individuata come gestore unico del predetto servizio per l’A.T.O. in discorso, è una società costituita in data 22 ottobre 2004, partecipata inizialmente da trenta Comuni dell’Ambito n. 1 (ma non dal Comune di Lucca), per una copertura territoriale pari a circa il 69% di tale Ambito. G.A.I.A. S.p.A. avrebbe comunque dovuto completare entro un anno dall’affidamento la procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato di minoranza, a pena di revoca dell’affidamento stesso.
1.3. Con ordinanza cautelare 26 gennaio 2005, n. 80, resa nell’ambito del contenzioso instaurato da G.E.A.L. S.p.A. (R.G. n. 22/2005), gli atti attraverso cui si è pervenuti all’affidamento del servizio idrico integrato a G.A.I.A. S.p.A. sono stati sospesi. Per conseguenza, l’A.A.T.O. ha emanato una serie di provvedimenti volti a far coesistere, all’interno dell’Ambito de quo, la gestione del servizio idrico integrato in capo a G.A.I.A. S.p.A. ed il proseguimento della gestione di G.E.A.L. S.p.A. nel territorio del Comune di Lucca. In particolare l’Autorità:
- con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 12 del 26 aprile 2007, ha modificato le previsioni del Piano d’ambito, escludendo dalla gestione di G.A.I.A. Sp.a. il territorio del Comune di Lucca;
- onde evitare la decadenza dell’affidamento a G.A.I.A. S.p.A., con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 13 del 22 agosto 2005 ha prorogato il termine per l’individuazione attraverso gara del socio privato della predetta G.A.I.A. S.p.A.;
- in pendenza di tale processo di privatizzazione, con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 32 del 30 ottobre 2007, ha espresso indirizzo favorevole in ordine alla gestione secondo il modello del cd. in house providing del servizio idrico integrato da parte di G.A.I.A. S.p.A., nella configurazione territoriale successiva all’ordinanza n. 80/2005, incaricando il Consiglio di Amministrazione perché adottasse le determinazioni tecnico-giuridiche in grado di modulare secondo le regole dell’in house providing la gestione di G.A.I.A. S.p.A. e di renderla compatibile con detta ordinanza;
- con successiva deliberazione dell’Assemblea consortile n. 37 del 27 dicembre 2007 ha: modificato gli atti di originario affidamento a G.A.I.A. S.p.A. della gestione del servizio idrico integrato, nella parte in cui si riferivano ad una composizione mista del capitale sociale di questa; ritenuto integrati i presupposti normativi per l’affidamento in house del servizio a G.A.I.A. S.p.A.; affermato il potere dell’Autorità di impartire le modifiche necessarie per strutturare correttamente il rapporto tra società ed Enti locali soci; incaricato il Consiglio di Amministrazione di procedere a rivedere gli strumenti convenzionali disciplinanti il rapporto tra A.A.T.O. n. 1 e G.A.I.A. S.p.A.; dato atto che, in ragione dell’ordinanza n. 80/2005, la gestione del servizio idrico integrato affidata a G.A.I.A. S.p.A. non si estende al territorio del Comune di Lucca, dove opera G.E.A.L. S.p.A. (nei limiti di quanto dettato dall’ordinanza del T.A.R. Toscana).
1.4. Considerando le deliberazioni dell’A.A.T.O. n. 1 da ultimo citate (la n. 32 e la n. 37 del 2007, ambedue dell’Assemblea Consortile) lesive dei propri interessi, l’esponente le ha impugnate con il ricorso in epigrafe, chiedendone l’annullamento. A supporto del gravame, ha dedotto quattro gruppi di censure e precisamente:
- violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo e, segnatamente, degli artt. 1, 2, 3, 7 e ss. della l. n. 241/1990, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, perché i provvedimenti impugnati sarebbero in contrasto con gli originari atti di affidamento, non sarebbero stati preceduti da alcuna comunicazione circa la loro adozione e mancherebbero di ogni previa verifica sulla qualità del servizio, nonché sulla situazione economica e contabile di G.A.I.A. S.p.A.;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di motivazione, contraddittorietà, perché i provvedimenti impugnati ometterebbero ogni cenno alla sussistenza, in capo a G.A.I.A. S.p.A., dei presupposti legittimanti il ricorso al cd. in house providing;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 45, 46, 39 e 86 del Trattato CE, e delle direttive nn. 17/2004/CE e 18/2004/CE, nonché dell’art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), dell’art. 150 del d.lgs. n. 152/2006 e della circolare del Ministero dell’Ambiente del 6 dicembre 2004, concernente l’affidamento in house del servizio idrico integrato, poiché nella vicenda in esame mancherebbero i presupposti per l’affidamento in house previsti dalla normativa nazionale e dai principi comunitari, nell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 4, e 10, comma 3, della l. n. 36/1994, nonché dell’art. 113 del T.U.E.L., dell’art. 150 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 2 e 3 della l.r. n. 26/1997, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e manifesta illogicità, per essere i provvedimenti impugnati illegittimi nella parte in cui disconoscerebbero la salvaguardia della gestione affidata a G.E.A.L. S.p.A. fino alla durata stabilita nella relativa convenzione.
1.5. La ricorrente ha chiesto inoltre la declaratoria di decadenza dell’affidamento a G.A.I.A. S.p.A. del servizio idrico integrato, formulando, da ultimo, domanda di risarcimento dei danni.
1.6. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 febbraio 2008 la Crea S.p.A. ha impugnato la deliberazione dell’Assemblea consortile dell’Autorità n. 37 del 27 dicembre 2007, della quale aveva ricevuto copia integrale, tramite accesso agli atti, l’11 gennaio 2008. A supporto dei motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26-ter del d.l. n. 159/2007, conv. con l. n. 222/2007, ed eccesso di potere, giacché l’affidamento del servizio idrico integrato a G.A.I.A. S.p.A. disposto con la citata deliberazione n. 37/2007 contrasterebbe con il divieto di disporre nuovi affidamenti ex art. 26-ter del d.l. n. 159 cit.;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 113 del T.U.E.L. e dell’art. 150 del d.lgs. n. 152/2006, in quanto G.A.I.A. S.p.A. non integrerebbe i requisiti normativi per figurare come affidataria in house del servizio idrico;
- illegittimità derivata, in quanto i vizi che affliggono la deliberazione dell’A.A.T.O. n. 32/2007 si rifletterebbero sulla deliberazione n. 37/2007.
1.7. La ricorrente ha reiterato le domande di declaratoria di decadenza dell’affidamento a G.A.I.A. S.p.A. del servizio idrico integrato e di risarcimento dei danni.
1.8. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, depositato il 29 aprile 2008, la Crea S.p.A. è tornata ad impugnare la deliberazione dell’A.A.T.O. n. 37/2007 ed in più la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità n. 63 del 27 dicembre 2007, recante attuazione della deliberazione n. 32/2007 (impugnata con il ricorso originario). A supporto del gravame, ha riproposto nei confronti dell’indicata deliberazione n. 63/2007 le censure già avanzate con i motivi aggiunti depositati il 21 febbraio 2008, aggiungendovi la doglianza di illegittimità derivata per le illegittimità da cui sarebbe afflitta la deliberazione n. 37/2007. Anche in questa occasione la ricorrente ha reiterato le domande di declaratoria di decadenza dell’affidamento a G.A.I.A. S.p.A. del servizio idrico integrato, nonché di risarcimento dei danni.

2. Si è costituita in giudizio l’ A.A.T.O. n. 1 – Toscana Nord, depositando, in vista dell’udienza di merito, una memoria nella quale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse a ricorrere, atteso che i provvedimenti impugnati (e la normativa transitoria di settore) consentono provvisoriamente a G.E.A.L. S.p.A. di continuare nella sua gestione, e che la disciplina in vigore precluderebbe a detta società di partecipare ad eventuali gare per l’affidamento del servizio idrico integrato nell’Ambito in discorso. Dopo aver, altresì, eccepito la decadenza della concessione di G.E.A.L. S.p.A. e l’inapplicabilità ad essa dei vari regimi di salvaguardia nazionali e regionali, nel merito ha poi evidenziato la legittimità dell’affidamento a G.A.I.A. S.p.A. secondo il cd. in house providing, anche alla luce del rafforzamento del cd. controllo analogo ottenuto con la deliberazione n. 37/2007. Ancora, ha eccepito l’infondatezza dei rilievi avversari relativi a gestione ed assetto economico, finanziario e contabile di G.A.I.A. S.p.A., concludendo per la reiezione del ricorso.
2.1. Si è costituita in giudizio, altresì, la G.A.I.A. S.p.A., illustrando le successive evoluzioni della vicenda, da cui si desumerebbe che la gestione di G.E.A.L. S.p.A. sarebbe stata “istituzionalizzata” dall’attività di esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 80/05 (resa nel giudizio instaurato con ricorso R.G. n. 22/2005). Anche la gestione di G.A.I.A. S.p.A. sarebbe stata rimodulata successivamente a siffatta ordinanza, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In ogni caso, vi sarebbe sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere in conseguenza della disciplina sopravvenuta, che consentirebbe il perdurare della gestione di G.E.A.L. S.p.A. fino al 31 dicembre 2010, o, al più, fino al 31 dicembre 2011. Nel merito, il ricorso sarebbe comunque infondato, attesa l’operatività, al presente, di G.A.I.A. S.p.A. secondo il modello dell’in house providing.
2.2. Si è costituita in giudizio, ancora, la G.E.A.L. S.p.A., depositando a propria volta una memoria in vista dell’udienza pubblica, con cui ha evidenziato la perdurante operatività dell’affidamento del servizio idrico operato nei suoi riguardi dal Comune di Lucca e l’illegittimità da cui sarebbe affetto l’affidamento del servizio a G.A.I.A. S.p.A. da parte dell’A.A.T.O. n. 1 – Toscana Nord.
2.3. All’udienza pubblica del 19 novembre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dall’A.A.T.O. n. 1 – Toscana Nord e da G.A.I.A. S.p.A., in quanto il ricorso originario ed ambedue i ricorsi per motivi aggiunti si appalesano, sotto un profilo diverso da quelli eccepiti, manifestamente inammissibili. In particolare, sussiste un indubbio difetto di legittimazione ad agire in capo alla società ricorrente.
3.1. Costituisce principio cardine dell’ordinamento societario quello dell’autonomia patrimoniale, sancito dall’art. 2325 c.c., in forza del quale al riconoscimento della personalità giuridica consegue la completa distinzione fra la società di capitali ed i suoi soci, trattandosi di autonomi soggetti di diritto i cui patrimoni rimangono perfettamente separati e reciprocamente insensibili; se, perciò, non sono imputabili ai soci gli atti compiuti in nome e per conto della società e le relative conseguenze patrimoniali, correlativamente è soltanto in capo alla società, e non anche ai soci, che si rinviene la legittimazione ad agire ed a contraddire per la tutela delle situazioni giuridiche che ad essa, come ad ogni altro soggetto di diritto, siano imputabili. Corollario di tale principio, per quanto qui rileva, è che la legittimazione ad impugnare provvedimenti amministrativi di cui si assume il carattere lesivo per gli interessi patrimoniali della società non può che spettare in via esclusiva a quest’ultima, quale unico soggetto sul quale gli effetti dell’azione dell’Amministrazione ricadono e che, quindi, è il solo titolare delle posizioni soggettive che la abilitano ad introdurre il giudizio. Nessuna legittimazione ad impugnare quegli stessi provvedimenti può invece essere riconosciuta ai soci, i quali, in virtù del citato principio di autonomia patrimoniale, non dispongono delle situazioni soggettive facenti capo alla società e non possono ritenersi portatori di alcun autonomo interesse sostanziale e processuale all’impugnazione.
3.2. Le considerazioni appena riportate sono condivise da un’uniforme giurisprudenza, la quale ha costantemente sottolineato che il socio non è legittimato ad agire in giudizio contro atti che ledono interessi della società, poiché la società è soggetto distinto dai soci, avente la disponibilità esclusiva delle posizioni giuridiche che ad essa fanno capo (cfr., ex plurimis, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 21 maggio 2007, n. 248): il socio è, quindi, legittimato a ricorrere autonomamente dinanzi al G.A. solo quando il provvedimento amministrativo incida direttamente sulla sua posizione soggettiva, ad es. con la messa in liquidazione coatta amministrativa della società per azioni, implicante la perdita della qualità di socio (cfr. C.d.S., Sez. IV, 23 novembre 1988, n. 891; T.A.R. Lazio, Sez. I, 24 aprile 1985, n. 518). Del resto, la partecipazione azionaria attribuisce ai soci una posizione complessa nei rapporti con la società, ma non posizioni tutelabili erga omnes; vero è che un’eventuale lesione del patrimonio della seconda si ripercuote inevitabilmente sull’interesse economico dei primi: tuttavia – chiarisce la giurisprudenza – ogni possibile conseguenza negativa per i singoli rappresenta un mero riflesso di fatto del danno al patrimonio sociale, annoverabile tra i rischi connessi, per definizione, alla titolarità della partecipazione azionaria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 8 settembre 2005, n. 17938); né il principio de quo, con i relativi corollari sul piano della legittimazione processuale, patisce deroghe pur se il socio sia il socio di maggioranza, o pervenga ad assumere il controllo pressoché totalitario della società stessa (Cass., Sez. lav., 7 aprile 2006, n. 8174). Se ne desume, sul piano processuale, che la qualità di socio, non individuando, né radicando in capo a costui interessi legittimi distinti da quelli della società nei riguardi dei provvedimenti amministrativi lesivi degli interessi di questa, ma rendendo configurabile solo un interesse di mero fatto del socio all’accoglimento del ricorso contro tali provvedimenti, lo legittima esclusivamente all’intervento ad adiuvandum nel giudizio promosso contro i provvedimenti in questione, e non all’impugnazione autonoma degli stessi (T.A.R. Liguria, Sez. II, 12 aprile 2007, n. 629; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 776, che nota come nei confronti dei singoli soci i provvedimenti, di cui la società è destinataria, possano esplicare solo effetti riflessi e derivati). Il socio non può neppure proporre un’autonoma domanda di risarcimento dei danni provocati dai provvedimenti amministrativi, giacché in questa ipotesi l’unico pregiudizio astrattamente configurabile, in rapporto di derivazione causale diretta dall’attività amministrativa, è quello sofferto dalla società e non dal socio (mancando per quest’ultimo il nesso di consequenzialità immediata e diretta e non potendosi, in ogni caso, correre il pericolo di una duplicazione del ristoro inerente ad un unico danno: cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 17938/2005, cit.).
3.3. In forza dei principi ora esposti, è, quindi, inammissibile l’azione proposta dalla ricorrente Crea S.p.A., che, agendo in veste di socio minoritario della G.E.A.L. S.p.A., impugna provvedimenti ed atti lesivi della posizione di altro e distinto soggetto (appunto, la G.E.A.L. S.p.A.) ed in tal modo si pone quale soggetto la cui domanda è diretta a far valere interessi dichiaratamente altrui. Come ben evidenziato da una significativa decisione (T.A.R. Lazio, Latina, 12 luglio 2002, n. 777), a sostegno della legittimazione dell’odierna ricorrente non giova nemmeno richiamare i principi che governano i raggruppamenti temporanei di imprese: principi in base ai quali, laddove la mandante non si attivi, le mandatarie possono tutelare le posizioni del raggruppamento nel suo complesso, anche attraverso azioni autonome. Infatti, non si possono confondere i raggruppamenti temporanei di imprese con le società per azioni: i primi non costituiscono soggetti giuridici distinti dai partecipanti, pertanto ogni partecipante è titolare di un autonomo diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e dei propri interessi e, indirettamente, dei diritti ed interessi degli altri soggetti raggruppati. Al contrario, la società per azioni costituisce soggetto giuridico distinto dai soci ed ulteriore rispetto ad essi, e che agisce attraverso i propri organi, con il corollario che il socio – ribadisce la sentenza ora riportata – non è legittimato ad agire in giudizio contro atti che ledono interessi della società medesima, tranne che si munisca degli opportuni titoli legittimanti, alla stessa stregua di qualsiasi soggetto che agisca in nome e per conto di un altro: titoli legittimanti – è necessario aggiungere – del tutto mancanti in capo alla Crea S.p.A. nella fattispecie qui in esame.

4. In definitiva, pertanto, il ricorso originario e quelli per motivi aggiunti debbono essere dichiarati inammissibili per carenza di legittimazione in capo alla ricorrente.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della ricorrente nei confronti dell’Autorità di Ambito e di G.A.I.A. S.p.A., mentre sono per intero compensate nei confronti di G.E.A.L. S.p.A., per avere quest’ultima, nonostante risultasse dalla notificazione come controinteressata, assunto nella sostanza una posizione processuale favorevole all’accoglimento del gravame.. Nulla deve disporsi nei confronti del Comune di Lucca rimasto contumace.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Seconda Sezione, così definitivamente pronunciando sul ricorso originario e su quelli per motivi aggiunti indicati in epigrafe, li dichiara inammissibili.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di spese ed onorari di causa in favore dell’A.A.T.O. n. 1 – Toscana Nord e di G.A.I.A. S.p.A., liquidandole in misura forfettaria in € 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna di dette controparti, per complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), più gli accessori di legge.
Compensa le spese nei confronti della G.E.A.L. S.p.A..Nulla per le spese nei confronti del Comune di Lucca.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del giorno 19 novembre 2009, con l’intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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