Consorzio Cooperative Costruzioni, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Saverio Mussari e Francesco Massimo Pozzi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;
contro
Comune di Campi Bisenzio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato Salimbeni e Francesco Sirgiovanni, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via XX Settembre 60;
nei confronti di
Berti Sisto & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Barese e Piero Narese, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via dell'Oriuolo 20;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei provvedimenti comunali con i quali il ricorrente non è stato ammesso alla gara d'appalto per la licitazione privata relativa alle opere di costruzione del II lotto dell'asse stradale Prato-Firenze, costituito dal tratto ricadente nei comuni di Campi Bisenzio e Calenzano, dal ponte Lama su fiume Bisenzio a Via Allende, e, in particolare, della determinazione del dirigente del I settore 16 gennaio 2001 n. 12 e del verbale di gara 11 gennaio 2001, di cui il Consorzio ha avuto notizia con nota 16 gennaio 2001 n. 2388 pervenuta il 22 successivo; nonché dei provvedimenti inerenti e/o presupposti e/o consequenziali, tra cui la lex specialis (bando di gara 20.6.2000 e lettera d'invito 18.10.2000) per la parte in cui fosse letta come ostativa all'ammissione alla gara del ricorrente, nonché, se intervenute, la formazione della relativa graduatoria e l'aggiudicazione, provvisoria e/o definitiva, della gara suddetta.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Campi Bisenzio e della Berti Sisto & C. S.a.s.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2010 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 16 e depositato il 20 febbraio 2001, il Consorzio Cooperative Costruzioni, premesso di aver partecipato alla licitazione indetta dal Comune di Campi Bisenzio, con bando del 20 giugno 2000, per l’affidamento delle opere di costruzione del II lotto dell’asse stradale Prato – Firenze, proponeva impugnazione avverso gli atti mediante i quali la stazione appaltante l’aveva escluso dalla gara e, segnatamente, avverso la determinazione dirigenziale del 16 gennaio 2001 ed il verbale della commissione giudicatrice dell’11 gennaio 2001. Il gravame era peraltro esteso a tutti i provvedimenti presupposti e/o consequenziali, ivi compresi il bando di gara, la lettera di invito, e l’eventuale aggiudicazione dell’appalto (in narrativa, il Consorzio deduceva di aver avuto notizia informale dell’avvenuta aggiudicazione alla Berti Sisto S.a.s.).
Sulla scorta di un unico motivo in diritto, il Consorzio ricorrente concludeva pertanto per l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensiva, e per la condanna dell’amministrazione procedente al risarcimento dei danni.
Costituitisi in giudizio, per resistere al gravame, il Comune di Campi Bisenzio e la controinteressata Berti Sisto S.a.s., con ordinanza del 1 marzo 2001 – successivamente confermata in appello – il collegio respingeva l’istanza cautelare.
Nel merito, la causa veniva discussa nella pubblica udienza del 18 febbraio 2010, e decisa come da dispositivo, depositato il 23 febbraio seguente.
DIRITTO
La controversia ha per oggetto l’esclusione del Consorzio Cooperative Costruzioni (C.C.C.) dalla gara indetta dal Comune di Campi Bisenzio, con bando del 20 giugno 2000, per l’affidamento delle opere di costruzione del II lotto dell’asse stradale Prato – Firenze. Esclusione disposta in ragione di un vizio della documentazione amministrativa presentata dal Consorzio ricorrente, e consistente nella mancata allegazione della dichiarazione – richiesta dal bando e dalla lettera di invito a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione – relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 17 co. 1 lett. a), b) e c) D.P.R. n. 34/00 da parte del direttore tecnico arch. Ida Guarino, nominata nel ruolo dopo che la domanda di partecipazione alla gara era stata presentata.
Con l’unico motivo di gravame, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 co. 2 DPR 403/1998. Violazione della lex specialis e dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 dir. 93/37/CEE. Sviamento di potere”, si afferma che la dichiarazione concernente l’inesistenza di cause ostative alla partecipazione alla gara a carico di rappresentanti e direttori dei lavori, allegata alla domanda di partecipazione, era stata redatta dal Consorzio avuto riguardo alla situazione dell’impresa alla data di presentazione della domanda. La circostanza che, nelle more della procedura, il Consorzio medesimo avesse inteso implementare la propria struttura organizzativa mediante la nomina di un ulteriore direttore tecnico, l’architetto Ida Guarino, avrebbe dovuto essere valutata favorevolmente dal Comune, tenuto anche conto che la conferma delle dichiarazioni già rese all’atto della richiesta di invito, rilasciata dal legale rappresentante del Consorzio ai sensi del citato art. 2 co. 2, non doveva intendersi limitata ai “vecchi” direttori tecnici, ma certamente estesa all’arch. Guarino. Il ricorrente, in definitiva, sostiene di aver pedissequamente rispettato la legge di gara, la cui ambiguità avrebbe legittimato, in ogni caso, l’applicazione del principio della massima partecipazione; o, quantomeno, la richiesta di documentazione integrativa da parte del Comune. Ove, poi, non si accedesse a tale tesi, la stessa legge speciale dovrebbe reputarsi a sua volta illegittima per illogicità e difetto di chiarezza, meritando di essere annullata in parte qua.
Le censure sono infondate.
L’art. 17 del D.P.R. n. 34/00, nel mentre al primo comma elenca i requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione alle gare, al terzo stabilisce che, per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti relativi alla cittadinanza, all’assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 l. n. 575/65, o, ancora, all’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio. L’art. 29 del medesimo D.P.R. n. 34/00 dispone, quindi, che le cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo siano determinate con riferimento a quanto previsto dai commi 1 e 3 art. 17.
Il combinato disposto delle norme sopra citate è pedissequamente riprodotto – compresa l’espressa sanzione di inammissibilità della domanda di partecipazione – dal bando di indizione della gara per cui è causa, in conformità al quale la domanda presentata dal Consorzio ricorrente il 18 luglio 2000 reca in allegato, appunto, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale rese dai direttori tecnici Giovanni Margini, Ermanno Soverini, Rita Finzi e Stefano Tugnoli, nonché dai legali rappresentanti dell’ente. Nessuna delle dichiarazioni allegate alla domanda proviene o si riferisce invece all’architetto Ida Guarino, la quale, del resto, sarebbe stata nominata direttore tecnico soltanto il 25 ottobre 2000. La lettera di invito del 18 ottobre 2000 chiede a pena di esclusione, per quanto qui rileva, proprio la conferma delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla gara (punto n. 2 lett. a).
Tanto premesso, si osserva che, nel presentare l’offerta e confermare le dichiarazioni precedenti, il Consorzio Cooperative Costruzioni ha altresì rinnovato l’indicazione nominativa dei legali rappresentati e direttori tecnici, per la prima volta facendo menzione del nominativo dell’arch. Guarino. Manca tuttavia qualsivoglia attestazione inerente il possesso, anche da parte di quest’ultima, dei requisiti di ordine generale, senza che tale mancanza possa, evidentemente, considerarsi supplita dall’iniziale dichiarazione rilasciata in seno alla domanda di partecipazione circa la sussistenza dei requisiti in capo ai direttori tecnici del Consorzio, e riferibile unicamente ai soggetti che in quel momento erano in possesso della qualità (dunque, non la Guarino, come detto); ovvero dalla dichiarazione di conferma presente nell’offerta, riferita unicamente alle dichiarazioni già rilasciate, cui la Guarino era estranea.
Neppure può sostenersi, per altro verso, che la stazione appaltante avrebbe potuto e dovuto sollecitare o acconsentire ad una integrazione documentale postuma, trattandosi di una dichiarazione completamente omessa ed inequivocabilmente richiesta – dalla legge, prima che dagli atti di gara – a pena di esclusione, e rispetto alla quale l’esercizio del c.d. potere di soccorso dell’amministrazione incontra l’invalicabile limite della par condicio, per definizione prevalente sul favor partecipationis invocato dal Consorzio ricorrente. In forza di una piana interpretazione delle disposizioni vigenti, ne deriva che, onde non incorrere nell’esclusione, il C.C.C. avrebbe semplicemente dovuto unire alle dichiarazioni rilasciate con l’offerta una ulteriore dichiarazione ex art. 17 D.P.R. n. 34/00 relativa alla posizione del nuovo direttore tecnico, senza che all’uopo occorresse alcuna specifica previsione nella legge di gara.
In forza di tutte le considerazioni esposte, le domande proposte non possono trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione II, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e condanna il ricorrente Consorzio Cooperative Costruzioni alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore di ciascuna delle controparti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)