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n. 4 -2010 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 26 marzo 2010 n. 1608
Pres. F.F. Lotti – Rel. Goso
Sinatra (avv. Morano) c. Comune di Torino (avv. Spinelli)


1. – Edilizia ed urbanistica – DIA – Carenza documentale – Richiesta integrazione da parte della P.A. – Esclusione.

 

2. – Edilizia ed urbanistica – DIA - Sospensione termini – A seguito revisione condono edilizio – Esclusione.

 

3. – Edilizia ed urbanistica – DIA – Formazione provvedimento implicito – Conseguenze – Necessità rimozione in via di autotutela.

1. – Qualora la P.A. accerti la carenza documentale a seguito di presentazione di una DIA, può soltanto notificare l’ordine motivato di non procedere con l’intervento, ma non può chiedere integrazioni documentali.

 

2. – La richiesta di revisione del condono edilizio non sospende i termini della DIA, non essendo prevista come causa di sospensione né dalla normativa edilizia né dall’art. 19 c. 3 l. 241/1990.

 

3. – Qualora si sia formato il provvedimento abilitavo tacito conseguente alla presentazione della DIA, la P.A. che si voglia opporre all’intervento è tenuta a rimuovere in via di autotutela il provvedimento implicito.


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