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n. 4 -2010 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 26 marzo 2010 n. 1602
Pres. F.F. Lotti – Rel. Lotti
Società Sinergia a rl (avv.ti Bucello, Merani, Viola) c.
Comune Bobbio Pellice (avv.ti Giardini, Mazza)


1. – Contratti p.a. – Concessione – Trattativa privata – Illegittimità.

 

2. –Atti amministrativi – Mancata partecipazione del privato al procedimento – Onere di indicare elementi rilevanti non considerati – Incombe sul privato.

1. – Illegittimamente la P.A. affida a trattativa privata una concessione, sia che venga qualificata come concessione di servizi, sia che venga qualificata come concessione di committenza (ormai espunta dall’ordinamento), sia che la si qualifichi come concessione di costruzione e gestione.

 

2. – Ai sensi dell’art. 21 octies c. 2 l. 241/1990 la P.A. deve dimostrare che l’apporto del privato al procedimento non avrebbe inciso sul contenuto del provvedimento, ma è onere del privato indicare gli elementi che avrebbero portato ad un esito differente.


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