Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 3 -2010 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 23 marzo 2010 n. 1565
Pres. L. Nappi, est. F. D’Alessandri
Agostino Donnarumma e Sara Russo nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore Maria Donnarumma (Avv. Simona Marotta) c. Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca (Avvocatura Distrettuale dello Stato)


1. Processo amministrativo - Interesse a ricorrere - Deve contraddistinguersi per attualità e concretezza per tutta la durata del giudizio

 

2. Responsabilità e risarcimento – Danno esistenziale – Deve essere dimostrato – Obbligo – Sussiste

1. L’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, deve contraddistinguersi per attualità, da intendersi come lesività sussistente al momento di proposizione del gravame, e concretezza, da intendersi con riferimento ad un pregiudizio effettivamente verificatosi al momento di tale proposizione perdurante sin all’atto del passaggio in decisione della causa.

 

2. Il danno esistenziale (nella specie richiesto per il ritardo nell’assegnazione del sostegno per l’intero orario di frequenza)- da intendere come pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) nel fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento (1)

 

----------------

 

1. cfr. Consiglio di Stato, sez. VI 6 maggio 2008, n. 2015; Corte di Cassazione SS.UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Consiglio di Stato, sez. VI 16 marzo 2005, n. 1906; Cassazione Civile, Sez. Lavoro. n. 6572/2006; n. 2621/2008; n. 2729/2008)'.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 2313 del 2009, proposto da:

 

Agostino Donnarumma, Sara Russo, in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore Maria Donnarumma, rappresentati e difesi dall'avv. Simona Marotta, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Napoli, via Caravaggio n. 45;

contro



Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, n. 11;

 

Centro Servizi Amministrativi di Napoli, Direzione Didattica Statale 69° Circolo di Napoli;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



del provvedimento n. 3433/B3-D3 del 3.11.2008 emesso dalla Direzione Didattica Statale 69° Circolo di Napoli di riconoscimento 12,50 ore settimanali di sostegno scolastico per l’anno 2008/09;

nonché
per la declaratoria del diritto ad usufruire di un insegnate di sostegno per l’intero orario di frequenza scolastico sia per l’anno per l’anno 2008/09 che per gli anni futuri;

per la condanna al risarcimento danni..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24/02/2010 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



I ricorrenti, agendo in qualità di legale rappresentanti esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Donnarumma Maria, hanno impugnato il provvedimento prot. 3433/B3-D3 del 3.11.2008, con cui il Dirigente scolastico ha assegnato alla medesima alunna minore n.12,50 ore di sostegno settimanale per l’anno 2008/2009, in considerazione della sua disabilità.
In particolare, la minore risultava affetta sin dalla nascita da “S. di Arnold Chiari”per la quale era stata ritenuta dalla Commissione medica ASL NA 1, portatrice di handicap con connotazione di gravità e necessità di un insegnante di sostegno in deroga al rapporto fissato dalla legge n.104/92.
Con il gravato provvedimento prot. 3433/B3-D3 del 3.11.2008, il Dirigente scolastico assegnava alla medesima alunna minore n.12,50 ore di sostegno settimanale per l’anno 2008/2009, a fronte delle normali 30 ore di frequenza scolastica settimanale.
Le parti ricorrenti proponevano ricorso chiedendo, previa concessione di misura cautelare, l’annullamento del suddetto provvedimento e la declaratoria del diritto della minore ad usufruire di un numero maggiore di ore di sostegno ed, in particolare, pari all’intero orario di frequenza settimanale, in considerazione della gravità della disabilità sofferta dalla minore che rendevano inadeguata la misura accordata.
La domanda delle parti ricorrenti era volta oltre che a specificamente censurare l’impugnato provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno per l’anno 2008/2009, anche ad ottenere la declaratoria del diritto dell’alunna disabile a vedersi riconosciuta l’assegnazione di un numero di ore di sostengo pari all’intera frequenza scolastica anche per gli anni futuri.
I ricorrenti chiedevano altresì il risarcimento del danno subito.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
L’adito T.A.R., con ordinanza sospensiva n. 1142/2009 del 13/05/2009, accoglieva la domanda cautelare e, per l’effetto, ordinava all’Amministrazione di riesaminare l’istanza dei ricorrenti in conformità ai principi di diritto richiamati in motivazione.
La causa veniva discussa all’udienza pubblica del 25.11.2009 ed, in sede di udienza, il difensore di parte ricorrente dichiarava che l’Amministrazione in sede di riesame del provvedimento aveva rivisto l’assegnazione delle ore di sostegno alla minore, concedendo un numero di ore pari all’intera frequenza scolastica settimanale per l’anno attualmente in corso (ormai il 2009/2010).
Il presente T.A.R., con sentenza parziale n.9627/2009, dichiarava il ricorso improcedibile per carenza sopravvenuta d'interesse relativamente alla pretesa relativa all’anno scolastico 2008/2009 e lo rigettava in relazione agli anni futuri.
Si riservava altresì ogni decisione relativamente all’anno in corso 2009/2010 ed, interlocutoriamente pronunciando, ordinava all’Amministrazione di depositare il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno relativamente all’Anno Scolastico 2009/2010, nonché la diagnosi funzionale, il profilo dinamico funzionale e il piano educativo individualizzato aggiornati, relativi al minore, nonché dettagliata relazione scritta contente le indicazioni di cui in parte motiva.
Si riservava, infine, sulla domanda risarcitoria, rinviando per il prosieguo all’udienza pubblica del 24.2.2010.
A quest’ultima udienza il difensore dei ricorrenti ribadiva che, per quanto riguarda l’anno 2009/2010, l’Amministrazione aveva provveduto ad attribuire alla minore un numero di ore di sostegno pari all’intera frequenza scolastica.

DIRITTO



1) Il Collegio rileva che, a seguito dell’attribuzione alla minore per l’anno 2009/2010 di un numero di ore di sostegno pari all’intera frequenza scolastica, sia sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione del ricorso anche per la parte non definita a seguito della sentenza parziale, fatto salvo per quanto riguarda la domanda risarcitoria che verrà di seguito scrutinata.
Il Collegio ritiene al riguardo che l’assegnazione delle ore di sostegno per l’anno 2009/2010 debba considerarsi essere avvenuta mediante atto avente natura provvedi mentale autonomo e non quale mero atto di ottemperanza dell’ordinanza cautelare n. 1142/2009 del 13/05/2009 subordinato negli effetti all’esito del giudizio di merito.
In tal senso depone la circostanza che l’ordinanza cautelare è stata emessa in relazione all’atto di assegnazione delle ore per l’anno scolastico 2008/2009.
Depone, inoltre, l’assenza di indicazioni contrarie da parte dell’Amministrazione che non ha dedotto alcunché sul punto.
Depone, infine la circostanza che l’Amministrazione ha omesso di depositare, come ordinato in via istruttoria nella suindicata sentenza parziale, il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno relativamente all’Anno Scolastico 2009/2010 e che da tale omissione il Collegio ritiene di poter desumere, ai sensi dell’art.116 c.p.c., elementi confermativi della natura provvedi mentale autonoma, nel senso indicato, dell’atto di assegnazione delle ore di sostegno per l’anno 2009/2010, in quanto sarebbe stato onere dell’Amministrazione, a fronte dell’istruttoria disposta e qualora ne avesse avuto interesse, la deduzione e la prova del contrario.
Il ricorso deve quindi dichiararsi improcedibile anche per la parte riguardante l’assegnazione di ore di sostegno per l’anno 2009/2010, atteso che, come è noto, l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6689).
Nel caso di specie l’interesse fatto valere dalla ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio non presenta più il carattere dell’attualità e quindi, pur sussistendo al momento della proposizione del ricorso, è inesorabilmente venuto meno.

2) Va ora esaminata la domanda di risarcimento del danno esistenziale per il ritardo nell'assegnazione del sostegno per l'intero orario di frequenza.
Tale danno, alla luce dell’attuale orientamento della Corte di Cassazione (S.U. 11 novembre 2008, n. 26972) non si configura come categoria autonoma di danno ma può rientrante, sussistendone i presupposti, nel più ampio genus del danno non patrimoniale ai fini della sua risarcibilità.
In ogni caso, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento di tale danno è necessario l'accertamento di tutti i presupposti della responsabilità, alla stregua di una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio subito (Consiglio di Stato, sez. VI 16 marzo 2005, n. 1906).
Al riguardo, di recente, il Consiglio di Stato, sez. VI 6 maggio 2008, n. 2015, ha confermato che "... il danno esistenziale - da intendere come pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) nel fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento (Cass. Civ. sez. lav. n. 6572/2006; n. 2621/2008; n. 2729/2008)".
In tale senso poi si sono espresse di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (11 novembre 2008, n. 26972) le quali, quanto alla prova del danno, pur ammettendo che la stessa possa esser fornita anche per presunzioni semplici, hanno sottolineato l'onere del danneggiato di specificare gli elementi di fatto dai quali assumere l'esistenza e l'entità del danno.
Tali elementi di fatto non risultano specificati nell’ipotesi di specie, per cui la domanda risulta carente sul piano dell’allegazione, prima ancora che sul piano probatorio, tenuto altresì conto della circostanza che il presente Tribunale aveva accolto l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente e per l’anno successivo 2009/2010 ha attribuito un numero di ore pari all’intero orario di frequenza scolastica, così circoscrivendo ad un periodo di tempo comunque limitato la mancata fruizione di un adeguato numero di ore di sostegno.
Quest’ultima circostanza rendeva particolarmente pregnante l’assolvimento dell’onere di allegazione e prova del danno.
La domanda risarcitoria va quindi respinta.
Considerata la natura della controversia ed il comportamento dell’Amministrazione, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.



Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli - Sezione quarta – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per carenza sopravvenuta d'interesse nei termini di cui in motivazione.
Rigetta la domanda risarcitoria.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24/02/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento