Patrizia Giallonardo, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto in Napoli, alla via Melisurgo, 4;
contro
II^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Benevento e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso il cui ufficio sono domiciliati per legge in Napoli, alla via Diaz, 11; Comune di Castelfranco in Mescano (BN), non costituito;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Carmela Filomena Olivieri, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Balletta, con domicilio eletto in Napoli, al corso Vittorio Emanuele, 143 (presso il sig. Bruno Cajano);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
dei decreti n.57 del 27.2.2010 e n.71 dell’8.3.2010 della II^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Benevento di esclusione della lista “Castelfranco 2010” dalla partecipazione alle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010.
Visto il ricorso coi relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l’atto di intervento ad opponendum;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2010 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, stante la costituzione del contraddittorio e la completezza della documentazione di causa, oltre che la manifesta fondatezza del ricorso;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21, decimo comma, della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;
1. La ricorrente, quale cittadina elettrice nel Comune di Castelfranco in Miscano e delegata alla presentazione della lista “Castelfranco 2010” in vista delle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010, espone che il 27.2.2010, ben prima delle ore 12.00, unitamente ai promotori e sottoscrittori della lista, faceva ingresso nella casa comunale e si poneva in attesa del proprio turno davanti all’ufficio del segretario comunale per l’espletamento delle connesse attività di autenticazione delle firme dei sottoscrittori e di rilascio dei certificati elettorali. Tuttavia, le operazioni burocratiche relative alle altre liste si prolungavano tanto che le attività di autentica delle firme della lista “Castelfranco 2010” iniziavano solo alle ore 12.40 circa e si protraevano per circa un’ora, per cui la stessa veniva consegnata al segretario comunale alle ore 13.47.
Con verbale n.57 del 27.2.2010 la II^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Benevento ricusava la lista “Castelfranco 2010” , “in quanto presentata oltre il termine perentorio stabilito dall’art.28 del D.P.R. n.570 del 1960” cioè le ore 12,00 del giorno 27/2/2010. A seguito di reclamo, con verbale n.71 dell’8.3.2010, lo stesso organo confermava l’esclusione della lista.
Il ricorso in trattazione è affidato alle seguenti censure: violazione e falsa applicazione degli artt.28 e 33 del T.U. 570/1960, violazione dei diritti costituzionali in tema di elettorato passivo e di massima partecipazione alle competizioni elettorali, violazione dei principi di cui al d.l. n.29/2010, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, assenza dei presupposti di legge, sviamento e violazione del principio del giusto procedimento di legge.
La ricorrente assume – allegando dichiarazione scritta del segretario comunale, circa la presenza dei delegati della suddetta lista negli uffici comunali già prima delle ore 12.00, attestazione del comandante della polizia municipale in merito all’ordine cronologico di svolgimento delle operazioni di autentica delle firme nonché dieci dichiarazioni di sottoscrittori della lista – che il ritardo nel deposito non sarebbe imputabile al delegato, ma esclusivamente alle modalità di svolgimento dell’attività burocratica connessa al ricevimento delle liste.
2. Si è costituita in resistenza l’intimata amministrazione con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che ha depositato relazione del Presidente della II Sottocommissione elettorale circondariale, concludendo con richiesta di reiezione del gravame nel merito per l’infondatezza delle censure proposte, alla luce delle risultanze istruttorie già emerse in sede di esame del reclamo amministrativo.
3. E’ intervenuta ad opponendum la sig.ra Carmela Filomena Olivieri, quale cittadina iscritta nelle liste elettorali del Comune di Castelfranco in Miscano nonché presentatrice della lista “Libertà e Rinnovamento”, che ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione, aderendo comunque alla richiesta di rigetto del ricorso formulata dall’amministrazione resistente.
4. Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art.26 della L. 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9 della L. 21.07.2000 n. 205, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche
oggetto di giudizio nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità. Invero, laddove parte ricorrente abbia formulato, nel contesto di un ricorso elettorale, domanda di misura cautelare, come nel caso di specie, non confligge con le peculiarità del rito elettorale – caratterizzato, come è noto, da tempi accelerati e da un particolare carattere di ufficialità – la possibilità di fare applicazione della innovazione processuale introdotta dalla legge 205/2000 di definire il giudizio in sede camerale con sentenza c.d. “breve”, ove ne ricorrano i presupposti. Al riguardo, l’utilizzo di tale strumento processuale, anche nel giudizio elettorale, ben si coniuga all’esigenza di celerità cui si informa tale rito, con procedura ritenuta legittima anche dal Giudice d’appello (Consiglio di Stato, Sezione V, 14 ottobre 2009 n.6308).
5. Tanto premesso, va osservato in punto di ammissibilità della domanda che si verte in materia di impugnazione in sede giurisdizionale dell’esclusione di una lista dalle consultazioni elettorali indette per i prossimi 28 e 29 marzo 2010, per cui alla fattispecie è applicabile il d.l. 5 marzo 2010 n°29, come pubblicato sulla G.U. del 6 marzo successivo. Ciò in forza della norma dell’articolo 1 quarto comma prima parte dello stesso, che ne prevede in modo espresso l’efficacia per le elezioni in corso, e che deve ritenersi applicabile in via estensiva anche alle controversie per le elezioni comunali e provinciali. Ne consegue che il ricorso immediato avverso l’esclusione di una lista va ritenuto ammissibile a mente dell’art. 1 comma 3 ultima parte di detto decreto. La norma, di carattere interpretativo, ha risolto in tal senso il contrasto giurisprudenziale manifestatosi fra l’indirizzo a favore dell’impugnazione differita, rivolta esclusivamente nei confronti del verbale di proclamazione degli eletti – indirizzo espresso per tutte da Consiglio di Stato, Ad. Plen., 24 novembre 2005 n°10 – e quello invece a favore della tutela immediata – espresso, fra le molte, da Consiglio di Stato, Sez. V, ord. 16 maggio 2006 n°2368. Inoltre la legittimità di tale orientamento risulta suffragata da quanto espresso di recente dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 90/2009, in cui la stessa Consulta ha preso atto dell’assenza di un “diritto vivente” in ordine alla interpretazione fornita dall’Adunanza Plenaria nella nota decisione n. 10/2005, a proposito della non immediata impugnabilità degli atti de quibus (cfr. in termini Consiglio di Stato, ordinanza n. 1744 del 01/04/2008).
In tal senso, in forza della norma citata, il provvedimento impugnabile va individuato nella decisione di definitiva esclusione n.71 dell’8.3.2010 della detta sottocommissione elettorale, che ha respinto il ricorso per la riammissione della lista e per l’effetto ha confermato il provvedimento di ricusazione.
5.2. Con un’ulteriore eccezione di inammissibilità, per presunta carenza d’interesse, si assume ex adverso che la lista “Castelfranco 2010” giammai potrebbe partecipare alle elezioni, attesa l’antecedente presentazione della lista n.1, con medesimo candidato sindaco (sig. Massimo Michele Panella), stessi simbolo e denominazione (nonché con nove candidati consiglieri e nove sottoscrittori in comune).
L’eccezione è infondata.
Osserva il Collegio che la ricorrente ha certamente interesse ad ottenere l’annullamento della disposta ricusazione giacché la predetta lista n.1 è stata esclusa dalla competizione elettorale (con verbale n.54 del 27.2.2010, in quanto “il modello di presentazione delle candidature riporta un numero di candidati alla carica di consigliere comunale pari a 9” e dunque “in numero inferiore a quello previsto dal combinato disposto degli artt.37 e 71 del Dlg n.267/2000”), sicché non può configurarsi alcuna incompatibilità od ulteriore impedimento alla riammissione della lista “Castelfranco 2010” alle elezioni amministrative in discussione.
6. Il ricorso nel merito è fondato e va accolto.
A sostegno delle proprie censure, la parte ricorrente richiama l’interpretazione della normativa di riferimento, condivisa dal Collegio, a mente della quale un minimo scostamento oltre l’orario indicato – non dipeso da causa imputabile al presentatore della lista, che fosse presente nei locali preposti alla ricezione al momento della scadenza del termine di legge – non preclude la partecipazione della lista alla consultazione elettorale (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Sezione V, 12 aprile 2001 n.2297). In particolare, è stato evidenziato che, in presenza di numerose persone che rendano difficoltose le operazioni elettorali, il breve ritardo nella presentazione della lista non è imputabile al presentatore della medesima, bensì alle modalità di ricevimento, condizionate da fattori accidentali di cui non può farsi carico al presentatore stesso, che risulti presente nei locali ove deve avvenire la presentazione al momento della scadenza del termine di legge (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 4 marzo 2002 n.1271).
6.1. Nel caso di specie può ritenersi provata, anzitutto, la circostanza della presenza fisica dei delegati della lista all’interno degli uffici comunali, deponendo in tal senso, oltre alle concordi affermazioni di dieci sottoscrittori che hanno assistito allo svolgimento delle operazioni, la dichiarazione integrativa resa dal segretario comunale ed esibita in giudizio, ove si precisa che “il dr. Giallonardo Pietro, insieme ai sig.ri Massimo Panella e Giallonardo Patrizia, già prima delle h. 12,00 era presente in Comune e che lo scrivente fino a tale ora è stato impegnato ad ultimare le operazioni di presentazione l’ammissione delle candidature di una lista”.
Non appare poi addebitabile alla parte ricorrente il tempo occorso per l’attività di autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle diverse liste, svoltasi sostanzialmente senza soluzione di continuità ed il cui ordine cronologico è stato dettagliatamente descritto nella relazione del comandante della polizia municipale del 2.3.2010. In particolare, ivi si attesta che per la lista denominata “Coraggio”, il cui esame ha preceduto quello della lista presentata dall’odierna ricorrente, “le operazioni di autentica delle firme da parte dei sottoscrittori sono avvenute dalle ore 11,45 alle ore 12,40 circa”, e che “Per la presentazione della quarta lista, con candidato sindaco Panella Massimo Michele, le operazioni di autentica delle firme da parte dei sottoscrittori sono avvenute dalle ore 12,40 alle ore 13,45 circa”.
Alla stregua di tali elementi, il Collegio ritiene che, sulla base di quanto acclarato nelle citate dichiarazioni – dotate di fede privilegiata – le concrete modalità seguite nello svolgimento delle descritte attività e le carenze organizzative dell’ufficio preposto hanno indubbiamente contribuito, sotto il profilo causale, a determinare il ritardo nella consegna della documentazione della lista.
6.2. La soluzione della controversia in termini favorevoli per la ricorrenti appare anche in linea con il recente d.l. 5 marzo 2010 n.29, volto ad assicurare nel modo più ampio il favor electionis, atteso che il legislatore, all’art.1, comma 1, ha accolto l’interpretazione delle previsioni normative (cfr., tra le prime applicazioni, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sezione II, 12 marzo 2010 n.1153) che considera assolto l’obbligo di rispetto dei termini orari di presentazione delle liste con l’ingresso nei locali dell’ufficio preposto dei delegati “muniti della prescritta documentazione”, precisando altresì che “La presenza entro il termine di legge […] può essere provata con ogni mezzo idoneo”.
6.3. Né può ritenersi che la documentazione consegnata non fosse comunque idonea a consentire l’ammissione della lista, come adombrato nella parte finale del verbale n.71 dell’8.3.2010 della II^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Benevento, laddove è riportato il seguente inciso: “Né va trascurata la circostanza che alle ore 13.47 la lista depositata era tuttora priva del contrassegno grafico (di cui è riportata esclusivamente la descrizione), mancante dei certificati elettorali dei sottoscrittori nonché dei certificati elettorali dei candidati sindaco e consiglieri e con allegata esclusivamente una fotocopia in bianco e nero del simbolo, descritto, invece, come composto da immagine a colori”.
Premesso che la suesposta circostanza non appare assumere, nell’economia dell’atto, il valore di autonoma ragione giustificatrice della disposta ricusazione, il Collegio ritiene che la descritta incompletezza degli allegati fosse comunque regolarizzabile mediante un’integrazione documentale (cfr., con riferimento alla possibilità dello stesso segretario comunale di acquisire d’ufficio i certificati elettorali dei sottoscrittori, Consiglio di Stato, Ad. plen., 30 novembre 1999 n. 23), nell’ambito dei poteri istruttori attribuiti alla commissione elettorale circondariale dall’art.33, ultimo comma, del D.P.R. n.570/1960, laddove stabilisce che “La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite […]”.
7. Il ricorso va conclusivamente accolto, con annullamento dell’atto di ricusazione impugnato; per l’effetto va disposta l’ammissione della lista “Castelfranco 2010” alle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe R.G. n.1415/2010, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l’atto di ricusazione impugnato ed ammette la lista “Castelfranco 2010” alle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà depositata, trasmessa e pubblicata a cura della Segreteria nei termini di cui agli artt.83/11 e 84 del T.U. n.570/1960.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Carlo D'Alessandro, Presidente
Dante D'Alessio, Consigliere
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)