Anacap - Associazione Nazionale Concessionari degli Enti Locali, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Dicuonzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Piercarlo Carnelli, in Aosta, via Losanna, 17;
contro
Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianni Maria Saracco, con domicilio eletto presso il Dipartimento Legislativo e Legale della Regione, in Aosta, piazza Deffeyes, 1;
nei confronti di
R.T.I. Automobile Club D'Italia - Equitalia Nomos S.p.A., in persona del legale rappresentante della società mandataria, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
- del bando di gara indetto dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'affidamento in appalto, a procedura ristretta accelerata, del servizio di supporto alla gestione regionale delle tasse automobilistiche;
- come da atto di motivi aggiunti, ritualmente notificato alle parti e depositato in segreteria il 7 gennaio 2010, del provvedimento dirigenziale n. 5211, del 3 dicembre 2009, con il quale il Direttore della Direzione Finanze e Tributi della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ha aggiudicato in via definitiva al costituendo R.T.I. ACI - Equitalia Nomos S.p.A. l'appalto del servizio di supporto alla gestione regionale delle tasse automobilistiche;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d'Aosta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti gli avvocati: Giuseppe Dicuonzo per l'associazione ricorrente e Gianni Maria Saracco per la Regione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Oggetto della controversia all’esame è la gara – esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - indetta dalla Regione Valle d’Aosta per l’affidamento in appalto del servizio di supporto alla gestione regionale delle tasse automobilistiche.
1.a – La ricorrente ANACAP (Associazione Nazionale Concessionari degli Enti Locali) impugna il bando nella parte in cui richiede ai concorrenti – a riprova del possesso di adeguata capacità tecnica - l’aver maturato una "esperienza di almeno 2 anni nell’esercizio delle attività oggetto del presente appalto, espressamente riferita alle tasse automobilistiche per quanto riguarda l’attività di assistenza ai contribuenti e bonifica archivi, con l’indicazione dell’ente per il quale è stato svolto il servizio".
Con le censure di impugnazione la società ricorrente – riprendendo i rilievi già dedotti con la richiesta di annullamento della clausola in via di autotutela, richiesta respinta con atto dirigenziale 26 ottobre 2009, n. 25283 – lamenta violazione di legge (in relazione agli articoli 13 e 14 della decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), nonché violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione.
E’ illogico – sostiene la società ricorrente – consentire la partecipazione alla gara anche a soggetti non iscritti all’Albo previsto dall’articolo 53 del richiamato decreto legislativo n. 446 del 1997, i quali sono i soli ad essere abilitati alla gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli Enti Locali e degli Enti Pubblici in generale: l’iscrizione a tale Albo deve considerarsi – si sostiene - "elemento dal quale incontrovertibilmente inferire la prova del possesso da parte dell’impresa iscritta della capacità tecnica, organizzativa e finanziaria adeguata a garantire l’efficace ed efficiente svolgimento del servizio".
Si aggiunge poi che l’impugnato requisito previsto a dimostrazione della capacità tecnica – delle cui ragioni non v’è traccia né nel bando, né nel capitolato speciale di appalto – è illogico, irrazionale e sproporzionato rispetto al servizio oggetto dell’appalto perché non giustificato da particolari difficoltà tecniche e operative insite nella prestazione del servizio oggetto di affidamento.
1.b – In data 4 dicembre si è costituita in giudizio la Regione Valle d’Aosta sostenendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2009 l’istanza di sospensione cautelare è stata rinviata al merito.
Con motivi aggiunti – notificati il 30 dicembre 2009 alla Regione e il giorno successivo al raggruppamento temporaneo di imprese Automobile Club D'Italia-Equitalia Nomos S.p.A. – la società ricorrente impugna il provvedimento di aggiudicazione definitiva (atto dirigenziale n. 5211 del 3 dicembre 2009), sostanzialmente ribadendo le censure già formulate con l’atto introduttivo.
All’udienza del 10 febbraio 2010 – rinunciata l’istanza cautelare – la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso ed i motivi aggiunti sono inammissibili.
2.a - E’ infatti fondata l’eccezione con cui la Regione deduce il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, osservando come ANIACAP – in quanto associazione di categoria – sia legittimata a proporre ricorso solo a tutela della totalità dei suoi iscritti.
In effetti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, le associazioni di settore sono senz’altro legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della categoria stessa, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere solo strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria (Cons. St., Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 710).
Una tale legittimazione incontra però il limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti, ovvero capaci di dividere la categoria in posizioni disomogenee: le associazioni di categoria sono infatti legittimate a far valere in giudizio gli interessi propri della categoria da esse rappresentata a condizione che risulti con certezza che gli interessi individuali degli iscritti siano univocamente conformi a quello a tutela del quale l'associazione agisce, e non in contrasto, anche potenziale, fra di loro. (Cons. St., Sez. IV, 5 settembre 2007 , n. 4657).
Questo orientamento si fonda sulla considerazione che l'interesse collettivo deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati, appunto perché l'associazione di categoria è legittimata a proporre ricorso soltanto a tutela della totalità dei suoi iscritti, non anche per la salvaguardia di posizioni proprie di una parte sola degli stessi (Cons. St., Sez. VI, 12 dicembre 2006, n. 7346; Sez. V, 15 ottobre 2003, n. 6317).
In effetti – come è stato osservato (Cons. St., Sez. IV, 2 aprile 2004, n. 1826) - se si riconoscesse all'associazione di categoria la legittimazione ad agire anche in questi ultimi casi si avrebbe una vera e propria sostituzione processuale che i principi generali ammettono solo nei casi in cui la legge espressamente la prevede.
2.b - Nella specie, è lo stesso Statuto a prevedere che possano associarsi all’Associazione ricorrente anche soggetti non iscritti all’Albo ("dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni"), istituito presso il Ministero delle finanze, ai sensi dell’articolo 53 del richiamato decreto legislativo n. 446 del 1997.
La circostanza che siano associati ad ANACAP anche soggetti non iscritti a tale Albo non è stata contestata dalla ricorrente.
Sicché – con riguardo alla controversia all’esame - ANACAP non agisce a tutela di un interesse collettivo riferibile in via unitaria e indivisibile a tutti gli associati, ma a tutela dell'interesse di una parte di essi (quelli iscritti all’ Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali).
Della tutela di tale interesse, tuttavia, sono arbitri i titolari della situazione incisa, con la conseguenza che deve escludersi che a questi possa sostituirsi una associazione che costituisce invece centro esponenziale dell'interesse collettivo di una più ampia categoria (Cons. St., Sez. V, 7 settembre 2007 , n. 4692).
2.c - Va d’altra parte aggiunto che, nel caso in esame, nemmeno sono valorizzabili quelle aperture giurisprudenziali le quali, facendo leva sul carattere qualitativamente unitario e metaindividuale dell'interesse di categoria, ne ammettono l'azionabilità in sede giurisdizionale, da parte dell'Ordine o Associazione esponenziale, anche in caso di conflitto con posizioni di singoli iscritti, in ipotesi beneficiari di provvedimenti che quell'interesse invece ledono.
In tal senso, è stato effettivamente rilevato, ad esempio, che la legittimazione di un Ordine professionale ad agire in giudizio per ottenere un vantaggio giuridicamente riferibile all'intera sfera della categoria, non può essere esclusa per conflitto di interessi interni alla stessa, in base alla circostanza di mero fatto che alcuni professionisti possano aver beneficiato del provvedimento che l'Ordine assume lesivo dell'interesse istituzionalizzato di categoria (Cons. St., Sez. V, 7 marzo 2001 n. 1339, che sottolineava l'interesse collettivo all'adeguata pubblicità della procedura selettiva anche se di fatto alcuni professionisti si siano giovati di ciò partecipando alla procedura ritenuta dall'Associazione non rispettosa della relativa normativa; Cons. St., Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 710, ove si evidenziava come la legittimazione di un Ordine professionale o di un'associazione di categoria a proporre ricorso vada scrutinata in relazione all'interesse astrattamente perseguito, restando irrilevante la ricorrenza in concreto di un potenziale conflitto di interessi con alcuni professionisti o associati).
In effetti, nel caso in esame, la contrapposizione non riguarda la categoria degli iscritti unitariamente intesa e alcuni tra questi occasionalmente avvantaggiati dal provvedimento impugnato ed in astratto comunque tutelati dall'azione proposta dall'Associazione, ma gruppi tipologicamente individuabili di iscritti che hanno interessi reciprocamente configgenti (così, Cons. St., Sez. V, n. 4692/2007 cit.).
Quanto appena rilevato vale con riguardo ad entrambe le censure dedotte con il ricorso: anche il requisito previsto a dimostrazione della capacità tecnica - la "esperienza di almeno 2 anni nell’esercizio delle attività oggetto del presente appalto, espressamente riferita alle tasse automobilistiche per quanto riguarda l’attività di assistenza ai contribuenti e bonifica archivi, con l’indicazione dell’ente per il quale è stato svolto il servizio" - ben può darsi che sia posseduto da una parte degli associati.
3. – Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell’Associazione ricorrente.
Le spese e le competenze di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna l’associazione ricorrente al pagamento – a favore della Regione Valle d’Aosta - delle spese e delle competenze di lite, liquidate in €. 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Turco, Presidente
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)