Il Paggio S.n.c. di Ghinelli, Giovannini e Tarello, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Giunti, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, n. 2;
contro
Comune di Aosta, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, n. 2;
nei confronti di
Pierpaolo Pierini e Alessandro Veneri, rappresentati e difesi dagli avvocati Sandro Sorbara e Marco Yeuillaz, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Aosta, via Xavier De Maistre, 24;
per l'annullamento
- della concessione edilizia prot. n. 91/11930, rilasciata - in data 1° aprile 2009, dal dirigente dell’Area 7 del Comune di Aosta - per la posa temporanea di ‘dehors’, nella parte in cui limita l’utilizzo di tale manufatto alle ore 22.00;
- di ogni atto comunque connesso, tra cui la comunicazione prot. n. 91/11470, del 26 marzo 2009 – a firma del dirigente dell’Area 7 e del Sindaco - pervenuta il successivo 2 aprile 2009;
- nonché, come da atto di motivi aggiunti, ritualmente notificato alle parti e depositato in segreteria il 5 novembre 2009, della comunicazione del dirigente dell'Area 7, prot. n. 91/26941, in data 27 luglio 2009;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aosta e dei signori Pierpaolo Pierini e Alessandro Veneri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti gli avvocati: Andrea Giunti per la società ricorrente, Giorgio Santilli per il Comune di Aosta, nonché Marco Yeuillaz e Sandro Sorbara per i controinteressati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La società “Il Paggio” S.n.c. – in qualità di gestore, nel centro storico di Aosta, dell’esercizio pubblico denominato “Café du Moulin” – impugna la concessione edilizia per la posa temporanea di un ‘dehors’, rilasciata dal Comune di Aosta il 1° aprile 2009, con atto dirigenziale prot. n. 91/11930.
Il provvedimento è impugnato nella parte in cui limita l’utilizzo di tale manufatto alle ore 22.00.
1.a - Con il ricorso si espone in fatto quanto segue:
– in data 29 maggio 2007 alcuni abitanti della zona ove è ubicato il “Café du Moulin” - con comunicazione inviata al Sindaco del Comune di Aosta e, per conoscenza, al Questore di Aosta e all’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione Autonoma Valle d’Aosta - sollecitavano un immediato intervento da parte del Comune, allegando una perizia fonometrica a firma Ing. Marco Foretier (redatta sulla base di rilievi eseguiti in data 27-30 aprile 2007);
- in data 8 luglio 2007 tale istanza veniva rinnovata;
- in data 23 Agosto 2007 il G.I.P. di Aosta disponeva il sequestro preventivo del ‘dehors’ antistante l’esercizio pubblico gestito dalla società ricorrente, motivando il provvedimento sia con riguardo alle circostanze evidenziate nella querela presentata il 1° Agosto 2007 da alcuni residenti nella zona, sia con richiamo alla perizia dell’Ing. Foretier;
- in data 31 agosto 2007 il G.I.P. di Aosta revocava il sequestro dando atto che nel corso dell’ispezione eseguita dalla Polizia Municipale non erano stati rilevati schiamazzi o altri rumori;
- in data 22 ottobre 2007 l’ARPA trasmetteva al Comune di Aosta la relazione sui rilievi fonometrici da cui risultava il superamento dei valori limite differenziali stabiliti dall’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997;
- in data 14 Novembre 2007 l’Ufficio Attività produttive–Servizio Commercio del Comune di Aosta irrogava alla società “Il Paggio” la sanzione amministrativa di euro 1.032 e ingiungeva l’esecuzione delle azioni di risanamento necessarie per assicurare il rispetto dei valori-limite, previa presentazione della relativa relazione, sanzione avverso cui l’interessata presentava ricorso - ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 81 - al Presidente della Regione nella sua qualità di Prefetto;
- in data 8 febbraio 2008 il Questore di Aosta – in risposta alle segnalazioni degli abitanti della zona circa situazioni di disturbo provenienti dal “Café du Moulin” – comunicava che, in esito ai numerosi controlli effettuati (oltre 30) non era stata evidenziata alcuna situazione di irregolarità;
- in data 15 aprile 2008, con atto prot. n. 91/15394, l’Ufficio Edilizia, Urbanistica e Espropri (Area 7) del Comune di Aosta comunicava il preavviso di rigetto dell’istanza di concessione edilizia presentata dalla società ricorrente per la posa del ‘dehors’ estivo per l’anno 2008, preavviso cui l’interessata faceva seguire le proprie osservazioni;
- in data 12 maggio 2008, con ordinanza n. 9043/5/S.A. il Presidente della Regione Valle d’Aosta disponeva l’archiviazione del verbale di accertamento di violazione 14 Novembre 2007;
- in data 13 maggio 2008, con provvedimento n. 91/18116, il dirigente dell’Area 7 autorizzava la posa del ‘dehors’ estivo, limitandone però l’uso fino alle ore 22, motivando il provvedimento sulla base di una nota dell’ARPA, redatta in data 8 maggio 2008;
- in data 14 gennaio 2009 la ricorrente presentava al Comune di Aosta ed alla Soprintendenza nuova istanza per l’autorizzazione all’installazione del ‘dehors’ per la stagione estiva 2009;
- in data 25 febbraio 2009 il Soprintendente rilasciava il proprio nulla-osta;
- in data 4 marzo 2009 il dirigente dell’Area 7 comunicava che - non essendo stata prodotta la relazione di previsione di impatto acustico richiesta con la nota del 13 maggio 2008, e non essendo intervenute modifiche rispetto alla situazione già valutata in sede di esame della precedente richiesta – sarebbero stati concessi 10 giorni di tempo per il deposito di controdeduzioni ed in difetto sarebbe stata rilasciata la concessione con le stesse limitazioni già previste;
- in data 26 marzo 2009 il medesimo dirigente – in risposta alle osservazioni presentate alla ricorrente il 18 marzo 2009 – comunicava che il potere di richiedere la relazione di previsione di impatto acustico è stabilito dall’art. 8, comma 2, lettera b, della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9;
- in data 1° aprile 2009 il medesimo dirigente rilasciava la concessione per il ‘dehors’, limitandone l’utilizzo alle ore 22.00;
- in data 4 maggio 2009 la ricorrente chiedeva l’eliminazione del limite orario, senza tuttavia ottenere alcuna risposta.
1.c. – Con il ricorso si chiede l’annullamento della concessione edilizia, nella parte in cui impone un limite orario all’utilizzo del ‘dehors’, nonché della nota in data 26 marzo 2009.
Si chiede inoltre il risarcimento dei danni consequenziali.
1.d. – Il Comune di Aosta si è costituito in giudizio depositando la documentazione istruttoria richiesta dalla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Anche i signori Pierini e Veneri – residenti in immobili ubicati nelle immediate vicinanze del “Café du Moulin” – si sono costituiti in giudizio, sostenendo l’infondatezza delle censure dedotte.
1.e – Alla camera di consiglio del 17 giugno 2009, con ordinanza n. 30, questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione cautelare rilevando che il danno prospettato era «da ascriversi al fatto che la società ricorrente non ha ottemperato ad un adempimento che – allo stato – appare legittimamente richiesto dal Comune quale condizione per il rilascio del titolo edilizio temporaneo».
Con motivi aggiunti - notificati al Comune e ai controinteressati il 30 ottobre 2009 - la società ricorrente ha formulato nuove censure con riguardo alla documentazione acquisita dopo la proposizione del ricorso, concernente concessioni edilizie rilasciate per l’installazione di ‘dehors’ in altri esercizi pubblici della medesima zona.
1.f – All’udienza del 13 gennaio 2010 la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso ed i motivi aggiunti non sono fondati.
2.a – Con la prima e la quarta censura del ricorso introduttivo si deduce illogicità, assoluto difetto dei presupposti di fatto e carenza di istruttoria: si osserva in particolare che i numerosi controlli effettuati dalla Polizia Municipale e dalla Questura non hanno rilevato situazioni di disturbo alla quiete pubblica o comunque di inquinamento acustico. Si aggiunge poi - con riguardo ai rilievi fonometrici effettuati dall’ARPA - che dei relativi esiti non può tenersi conto perché, come ritenuto dal Presidente della Regione, «il tecnico che ha svolto l’attività di misurazione e di elaborazione dei dati non risulta essere iscritto nell’elenco dei tecnici competenti in materia di acustica ambientale». Di conseguenza – si conclude – in modo del tutto illogico il Comune avrebbe preteso la presentazione della relazione di previsione di impatto acustico, pena il mancato utilizzo del ‘dehors’ oltre le ore 22.
2.b – La censura non può essere condivisa.
Va subito affrontata la questione centrale da cui muove il motivo all’esame, concernente la legittimità della condizione cui il Comune subordina l’autorizzazione all’uso, anche in tarda serata, della struttura esterna al locale pubblico.
Come si evince con chiarezza dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra il Comune e la società ricorrente, il limite orario è stato imposto per la mancata produzione, da parte dell’interessata, della relazione di previsione di impatto acustico.
Si legge infatti – già nella nota 13 maggio 2008, prot. n. 18118, nel corso del procedimento di rilascio del titolo per la stagione estiva dell’anno precedente – che l’Amministrazione ritiene sussistano «i presupposti per richiedere la produzione di una relazione di previsione di impatto acustico relativamente all’attività da svolgere nel ‘dehors’ dalle ore 22 in poi».
Si legge ancora – nella nota 4 marzo 2009, nel corso del successivo procedimento, conclusosi con il provvedimento impugnato – che «non è a tutt’oggi stata prodotta, da parte di codesta spett.le Società, la relazione di previsione di impatto acustico richiesta con la nota in data 13.05.2008», con la conseguenza che l’Amministrazione «procederà al rilascio dell’atto concessorio con le stesse limitazioni fissate nel precedente provvedimento».
Da ultimo, con la impugnata nota 26 marzo 2009 l’Amministrazione – in risposta alle osservazioni con cui la società ricorrente, in data 18 marzo 2009, aveva sostenuto di non essere assoggettata a tale adempimento procedimentale – ribadiva la legittimità del potere esercitato nella specie.
Sul punto è necessario muovere dalla legge quadro regionale 29 marzo 2006, n. 9 (“Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico”) e in particolare dall’articolo 8 che individua con chiarezza le ipotesi in cui la presentazione della relazione di previsione di impatto acustico è necessaria:
a) in caso di «realizzazione delle opere o degli insediamenti di cui all’art. 8, commi 2 e 4, della L. 447/1995»;
b) «in tutti i casi in cui il Comune lo ritenga necessario per il raggiungimento della finalità della presente legge» (comma 2).
Come si legge nell’articolo 1, le finalità della disciplina quadro regionale –– adottata nel rispetto dei principi di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (“Legge-quadro sull'inquinamento acustico”) - è «la tutela dall'inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo»: per il raggiungimento di tale finalità la disciplina regionale detta disposizioni «volte a:
a) prevenire e ridurre gli effetti nocivi e fastidiosi del rumore ambientale originato da sorgenti artificiali;
b) tutelare l'ambiente sonoro naturale, considerato come risorsa e parte integrante del paesaggio;
c) assicurare il monitoraggio dei livelli di rumorosità ambientale e di esposizione della popolazione;
d) assicurare l'informazione ai cittadini in merito al rumore ambientale e ai suoi effetti».
Nella specie il Comune – come più volte comunicato alla società ricorrente, e da ultimo una settimana prima dell’emanazione dell’atto impugnato - ha ritenuto che sussistessero i presupposti di fatto per richiedere la presentazione della relazione di previsione di impatto acustico.
Ad avviso del Collegio – proprio in relazione alle finalità della legge – la valutazione compiuta dall’Amministrazione non può essere considerata illogica.
E’ infatti necessario tenere conto dei numerosi esposti e segnalazioni che alcuni residenti della zona hanno nel tempo presentato al Comune e alla Questura (nelle date: 9 marzo 2004; 16 aprile 2004; 25 giugno 2004; 30 maggio 2006; 29 maggio 2007, con allegata perizia tecnica; 4 giugno 2007), per denunciare una situazione di grave disturbo alla quiete pubblica.
Va poi considerato che – se è vero che il Presidente della Regione ha ritenuto non significativi gli accertamenti effettuati dall’ARPA in quanto il rilevatore non è risultato iscritto nell’elenco dei tecnici competenti – è però da osservare che, come riconosce la stessa ricorrente, le elaborazioni e le verifiche sono state “avallate” da un tecnico competente in acustica ambientale (dott. Agnesod): da tali verifiche emerge il superamento dei limiti massimi stabiliti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico (n. 447 del 1995).
E’ ancora da sottolineare che questo Tribunale, con due diverse decisioni, ha respinto i ricorsi presentati dalla società “Il Paggio” avverso i provvedimenti di anticipo dell’orario di chiusura sia del locale (sentenza n. 64 del 16 marzo 2005), sia del ‘dehors’ (sentenza n. 48 del 14 marzo 2007).
Non v’è dubbio che l’insieme delle circostanze di fatto appena evidenziate non consente di ritenere irragionevole la scelta del Comune di avvalersi della facoltà di consentire l’utilizzo del ‘dehors’ anche nelle ore della tarda serata solo subordinatamente alla presentazione della relazione di previsione di impatto acustico.
Tanto più tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità che – come è evidente dalla lettura della richiamata disposizione regionale – connota l’esercizio del potere di richiedere la produzione della relazione anche a fronte di interventi non riconducibili ad opere od insediamenti (di cui all’art. 8, commi 2 e 4, della legge n. 447 del 1995) per i quali tale adempimento è obbligatorio.
Non può invece attribuirsi rilievo ai numerosi controlli eseguiti dalla Questura di Aosta dai quali – come si legge nella nota della stessa Questura in data 8 febbraio 2008 - non sono emerse le situazioni di irregolarità denunciate dagli abitanti della zona: infatti, secondo quanto affermato dal Comune e non contestato dalla società ricorrente, si tratta di controlli eseguiti (oltre tutto senza il supporto di particolari tecniche di misurazione) nel gennaio 2008, quando il ‘dehors’ non era installato, e dunque concernenti il livello di inquinamento acustico derivante dal locale “Café du Moulin”, questione che in questa sede non è oggetto di contestazione. Lo stesso va detto con riguardo alla più parte dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale.
Né può valere a superare l’inconferenza di tali controlli la considerazione – svolta dalla società ricorrente nell’ultima memoria – che da alcuni dei controlli eseguiti con esito favorevole per l’interessata sia emerso che all’esterno del locale erano spesso presenti avventori «intenti a fumare e a consumare bevande»: non può infatti ritenersi che il disturbo derivante da occasionali presenze all’esterno del locale possa essere assimilato a quello derivante dalla sistematica utilizzazione dell’area cortiliva come ampliamento del locale pubblico.
Analogamente, non rileva la nota 4 agosto 2008 del dirigente dell’area Attività Produttive del Comune di Aosta che - ad avviso della società ricorrente - avrebbe espresso un parere nel senso della categorica insussistenza dei presupposti per pervenire a limitazioni di orario.
Si tratta infatti di una comunicazione con cui quel dirigente risponde negativamente all’istanza degli abitanti della zona volta ad ottenere l’adozione di un provvedimento di limitazione dell’orario di esercizio dell’attività del locale pubblico: nella medesima nota si legge infatti che «le pregresse situazioni di disturbo dell’esercizio “Café du Moulin” . . . erano connesse per lo più all’utilizzo del ‘dehors’, struttura che ad oggi non risulta installata».
Altrettanto irrilevante – ai fini della valutazione circa la ragionevolezza dell’esercizio della facoltà prevista dalla richiamata disposizione regionale – è la circostanza che avverso il dirigente competente al rilascio del provvedimento impugnato sia stato aperto un procedimento penale sui fatti di causa.
2.c – Con altro motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell’ordinanza n. 119, del 31 agosto 2007, con la quale il Sindaco - recependo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 61/2003 - ha stabilito che l’apertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita nell’arco delle 24 ore giornaliere e che i singoli esercenti possono scegliere il proprio orario di lavoro (anche distinguendo in relazione ai diversi periodi dell’anno), attraverso una semplice comunicazione e senza necessità di alcun provvedimento autorizzatorio: si sostiene, di conseguenza, che la previa presentazione della relazione di previsione di impatto acustico (di cui all’art. 8 della legge regionale n. 9/2006) non possa in alcun modo incidere sull’orario di apertura di un pubblico esercizio.
Ad escludere la fondatezza della censura basta il rilievo che l’invocata ordinanza sindacale si riferisce all’orario di apertura dei pubblici esercizi, e dunque ad attività che si svolgono all’interno di edifici e non in strutture – quali il ‘dehors’ – che, essendo realizzate con materiali “leggeri” e non in muratura, comportano un ben diverso rischio di disturbo alla quiete pubblica.
2.d – Con altra censura si lamenta la violazione del regolamento sui ‘dehors’ - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 23 luglio 2008 – che circoscrive l’obbligo della presentazione della relazione di previsione di impatto acustico alla sola ipotesi in cui in tale struttura sia prevista la diffusione di musica, ipotesi che nella fattispecie non ricorre.
Anche questa censura non può essere condivisa.
E’ infatti evidente – ad una lettura combinata della norma regolamentare con l’articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2006 – che, se la produzione della relazione è certamente necessaria tutte le volte in cui sia prevista la diffusione di musica all’interno di un ‘dehors’, questo non esclude che l’Amministrazione, in relazione a particolari situazioni di fatto la cui valutazione è lasciata al suo discrezionale apprezzamento, non abbia la facoltà di richiedere tale adempimento, anche in assenza di impianti destinati alla diffusione della musica.
2.e – E’ infondata anche l’ultima censura con cui si deduce l’incompetenza del dirigente dell’area “edilizia-urbanistica-espropri” che ha emanato l’atto impugnato e si sostiene che – trattandosi di limitazione dell’orario di apertura di pubblici esercizi e relativi ‘dehors’ - la competenza appartiene al dirigente dell’area “attività produttive”.
Sul punto è sufficiente il rilievo che il provvedimento impugnato – come si legge nella sua premessa - è l’atto conclusivo del procedimento avviato, ad iniziativa di parte, con la domanda della società ricorrente «tendente ad ottenere la concessione edilizia per la posa temporanea di una struttura estiva (‘dehors’), … antistante l’unità commerciale denominata “Café du Moulin”».
La competenza del settore che si occupa di edilizia non può dunque essere messa in discussione.
3. – Anche i motivi aggiunti – con cui la società ricorrente impugna la comunicazione dirigenziale n. 91/26941 del 27 luglio 2009 - non sono fondati.
Con tale nota il dirigente dell’Area 7 comunicava all’interessata che la relazione prodotta il 22 giugno 2009 – a seguito del rigetto dell’istanza cautelare presentata con il ricorso introduttivo – non corrispondeva a quanto richiesto.
3.a – Con un primo motivo aggiunto, la società ricorrente deduce illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che la relazione è stata considerata inadeguata soltanto perché formulata ai sensi dell’art. 11, concernente le sole attività temporanee, anziché ai sensi dell’articolo 8, della legge regionale n. 9 del 2006 e perché i relativi contenuti facevano riferimento al nuovo regolamento comunale in materia di inquinamento acustico, non ancora in vigore.
Sotto entrambi i profili – si lamenta – la motivazione è fondata su falso presupposto: si osserva infatti che la produzione della relazione era stata richiesta dal Comune «ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9» e dunque espressamente citando anche l’articolo 11 della disciplina regionale; si aggiunge poi che la relazione, pur richiamando i meno gravosi parametri previsti dal nuovo Regolamento, faceva però riferimento ai parametri dettati dal Regolamento vigente.
3.b – Il motivo non è fondato
Non v’è dubbio che – nella comunicazione in data 13 maggio 2008 - il Comune abbia effettivamente richiamato entrambe le disposizioni della legge regionale.
Va però sottolineato che – in questa sede – ciò che rileva è la richiesta istruttoria formulata dal Comune nell’ambito del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo: sicché non può che farsi riferimento alla istanza di installazione del ‘dehors’ per l’anno 2009, presentata dalla società ricorrente il 14 gennaio 2009, e alle successive comunicazioni intercorse nell’ambito di quel procedimento.
Se è vero che, con la nota 4 marzo 2009, il Comune si limitava a richiamare la comunicazione 13 maggio 2008, relativa al precedente procedimento, è però altrettanto vero che con la successiva nota 26 marzo 2009 – in sede di controdeduzione alle osservazioni con cui la società ricorrente, in data 18 marzo 2009, aveva rilevato come, «in assenza di manifestazioni» e quindi di attività temporanee, la relazione di previsione di impatto acustico non dovesse essere presentata - il Comune specificava con chiarezza che tale adempimento veniva richiesto ai sensi del (solo) articolo 8, comma 2, lett. b), della legge regionale n. 9 del 2006, la cui disposizione, come già ricordato, veniva testualmente riportata.
In realtà, il motivo sostanziale – ed insuperabile – che conduce il Comune a ritenere che «la documentazione inviata non soddisfa . . . la richiesta a suo tempo formulata da questo ufficio nell’ambito della procedura di rilascio della concessione edilizia», è individuato con chiarezza nella circostanza che «i contenuti della relazione ed i parametri esposti non sono stati riferiti al ‘dehors’ . . . ma all’attività che si svolge nel pubblico esercizio».
Questa circostanza – non smentita dalla società ricorrente – trova del resto conferma nella lettura della relazione ove si fa riferimento alla «attività svolta all’interno del locale», al «rumore immesso dal locale», alle «caratteristiche acustiche dell’edificio».
La motivazione che sorregge la nota 27 luglio 2009 non è dunque insufficiente e neppure illogica.
3.c – Con un secondo motivo aggiunto si deduce sviamento richiamando la comunicazione 3 settembre 2009 con cui il dirigente dell’Area 7 del Comune si è pronunciato su una istanza di accesso presentata dalla società ricorrente con riguardo ad altri ‘dehors’ autorizzati nella medesima zona: in particolare, costituirebbe indice di sviamento l’apodittica affermazione secondo cui, in queste diverse ipotesi, la relazione previsionale di impatto acustico non è stata richiesta perché - a seguito della installazione dei ‘dehors’ - non si sono verificate situazioni analoghe a quelle di specie («plurimi esposti che hanno generato l’acquisizione di perizie, diffida, relazione ARPA»).
Ad escludere la fondatezza del motivo – una volta accertata la sussistenza, nella specie, dei presupposti per il legittimo esercizio del potere previsto dalla lettera b), del comma 2, del richiamato articolo 8 - basta il rilievo che non è configurabile alcuno sviamento od eccesso di potere per disparità di trattamento «quando il termine di raffronto consista in precedenti atti non conformi a legge, essendo evidente che colui che sia stato legittimamente escluso da un determinato beneficio non possa invocare l'eventuale illegittimità commessa a favore di altri al fine di ottenere che essa venga compiuta anche in proprio favore» (Cons. St., Sez. VI, 9 aprile 2009, n. 2190).
3.d – E’ invece inammissibile – per genericità - l’ultimo motivo aggiunto con cui si deduce ancora sviamento in relazione ai «mancati riscontri per quasi due anni da parte dell’area 7 del Comune alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali della Regione Valle d’Aosta», con riguardo a titoli edilizi che sarebbero stati rilasciati - in assenza del necessario nulla-osta della Soprintendenza medesima – ad alcuni «condomini antistanti l’esercizio della ricorrente».
4. – L’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti consente di prescindere dall’eccezione con cui la società ricorrente deduce l’inammissibilità della costituzione dei signori Pierini e Veneri – cui peraltro il ricorso introduttivo è stato notificato – sostenendo che essi non avrebbero la veste di controinteressati.
5. – Parimenti, può prescindersi dall’eccezione di tardività – rispetto alla data fissata per l’udienza - dedotta con riguardo alla documentazione depositata dal Comune il 24 dicembre 2009: di tale documentazione il Collegio non ha infatti tenuto conto alcuno.
6. – Il ricorso ed i motivi aggiunti vanno quindi respinti.
Non sussistono di conseguenza i presupposti per l’esame della domanda di risarcimento del danno causato dagli atti impugnati.
Considerata la complessità della situazione in fatto, le spese e le competenze di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:
Paolo Turco, Presidente
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2010