Manna Benedetto e Bove Beatrice, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Carlo Rienzi in Roma, V.le delle Milizie, 9;
contro
- il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipart. Funz. Pubbl., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Tecnologica;
per l'annullamento
del provvedimento di cui alla nota n. 9064/C1 in data 29/12/2008 a firma del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Torino con cui è stata rigettata la domanda dei ricorrenti di esonero anticipato dal servizio “ex” art. 72 l. n. 133/08 nonché di tutte le Circolari (o altre Ordinanze autorizzative) emesse dalle Amministrazioni resistenti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le costituzioni in giudizio del Ministero Istruzione, Università e Ricerca e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Funzione Pubblica);
Viste le memorie prodotte dai ricorrenti successivamente al ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Viene impugnata la nota prot. n. 9064/C1 del 29/12/2008 con cui è stata rigettata la domanda dei ricorrenti di applicazione in loro favore della disposizione di cui all’art. 72 – comma 1 – della legge n. 133/2008, unitamente a tutte le Circolari (o altri atti a carattere generale) delle resistenti Amministrazioni che si rendano ostative all’accoglimento della stessa domanda.
Riferiscono gli istanti dalla avvenuta presentazione di loro domanda al fine di ottenere di essere esonerati dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità contributiva massima di 40 anni, come previsto dall’art. 72 del D.L. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 che tuttavia escludeva dalla applicazione della stessa disposizione il personale della Scuola (e perciò anche la categoria degli insegnanti cui appartengono gli attuali ricorrenti).
Rappresentano che la loro domanda è stata rigettata sullo specifico rilievo che “… non può essere accolta perché secondo quanto previsto dal 1° comma dell’art. 72 della legge n. 133 del 2008 la disposizione in parola non si applica al personale della scuola”.
Deducono a motivi di gravame: violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico in materia di lavoro e parità di trattamento. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà. Violazione degli artt. 2, 3, 4, 13, 27, 32, 38, 77, 97 della Costituzione . (art. 72, D.L. n. 122/2008).
In base all’art. 72 del D.L. n. 112, per gli anni 2009, 2010 e 2011, il personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, le Agenzie Fiscali e le altre Amministrazioni indicate nella norma, con esclusione del personale della scuola, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità contributiva massima di 40 anni.
La disposizione in esame risulta incostituzionale sotto diversi profili.
Risultano violati principi di parità di trattamento e ragionevolezza relativamente alla esclusione del personale della scuola cui appartengono i ricorrenti.
Questa esclusione è del tutto priva di motivazione e risulta ingiustamente lesiva delle posizioni dei dipendenti di quel comparto. Risulta in particolare violato l’art. 3 Cost. per la irrazionalità e la disparità di trattamento che si determina fra i lavoratori.
Sul tema delle esclusioni di categorie di status di privilegio dalla Corte Costituzionale (n. 136 del 1984) è stato chiarito il seguente principio: “secondo la giurisprudenza di questa Corte la persistente distinzione tra categorie consente al legislatore di diversificare il trattamento spettante alle diverse specie di lavoratori dipendenti, purchè la differenziazione sia congrua rispetto alle diversità delle posizioni rispettive fondandosi sulla diversa qualità del lavoro prestato” quindi non devono queste differenziazioni violare il principio dell’art. 3 della costituzione “ciò non toglie che tale principio sia comunque vulnerato ogni qual volta che venga in diretto rilievo l’ordinamento attuale delle qualificazioni professionali ma si tratti di situazioni e bisogni indistintamente comuni a tutti i lavoratori come nel caso dei criteri di determinazione del grado di invalidità richiesto per il conseguimento del diritto a pensione ovvero di assicurazione contro la disoccupazione involontaria”.
In termini, anche Corte Costituzionale n. 198 del 28 giugno 1985 (che tra l’altro richiama una raccomandazione CEE del 27 settembre 1966) e anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 289 del 4-13 luglio 1994 sulla illegittimità costituzionale di una norma che introduceva un trattamento fiscale privilegiato a favore di assegni vitalizi percepiti dai parlamentari cessati dal mandato, proprio in considerazione della ormai equiparazione dello stato di pensionati.
L’ingiustizia della esclusione dell’intero settore della Pubblica Amministrazione emerge anche dal fatto che l’accoglimento delle istanze alla discrezionalità dell’Amministrazione dipende non da requisiti oggettivi, ma relativi a situazioni di riordino o riorganizzazione della stessa rete centrale o periferica dell’Amministrazione. Questo dimostra che ogni amministrazione può ben valutare col proprio assetto organizzativo la possibilità o meno di accettare le istanze, ma tuttavia rimane priva di motivazione l’esclusione in blocco di tutto il settore della pubblica istruzione.
Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero Istruzione Università e Ricerca, e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica entrambi costituitisi in giudizio e rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, nonché del Ministero Pubblica Amministrazione e Innovazione Tecnolog..
In “note” depositate successivamente all’atto di ricorso e, da ultimo, in memoria presentata in vista della odierna udienza di trattazione del ricorso i ricorrenti, richiamati i punti salienti della questione, ribadiscono i profili di disparità di trattamento e illegittimità costituzionale della norma insistendo nelle conclusioni già formulate nel ricorso.
Alla udienza del 22 ottobre 2009 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso come dato evincere dalle conclusioni formulate dagli attuali istanti, contiene due domande: la prima di annullamento (dell’atto con cui l’Amministrazione ha rigettato la domanda degli stessi ricorrenti insegnanti, di applicazione in loro favore della disposizione di cui all’art. 72 – 1° comma – della legge n, 133/2008, e delle Circolari ministeriali con cui è stata data esecuzione alle disposizioni di cui al D.L. n. 112/08 conv. in l. 133/08); la seconda contenente la richiesta di remissione alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale della stessa suindicata norma per violazione degli artt. 3, 2 e 97 della Costituzione.
Trattandosi di atti meramente e direttamente applicativi di una precisa disposizione di legge cioè del comma 1 dell’art. 72 del D.L. 112/08 conv. in l. 133/08 per gli anni 2009, 2010 e 2011 che riconosce al personale in servizio presso le Amministrazioni indicate nello stesso comma la possibilità di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni mentre la stessa disposizione non è stata per “rescriptum” delle stesso legislatore ritenuta applicabile al personale della Scuola, la pretesa degli attuali istanti si riduce in una domanda diretta ad ottenere l’applicabilità anche nei loro confronti del beneficio in questione.
Ed invero le censure svolte nel ricorso sono dirette ad evidenziare la inesistenza di motivi giustificativi della esclusione solo per i dipendenti della scuola dall’esonero anticipato dal servizio con relativa deduzione a motivi di gravame della violazione di fondamentali principi di ordine costituzionale quale quello sancito dall’art. 3 della Costituzione (ed altresì dagli artt. 2 e 97 stessa Cost.) che vengono denunciati ai fini della non manifesta infondatezza e dalla loro giuridica rilevanza, per la rimessione della questione alla Corte Costituzionale.
Appare ovvio che trattasi di questione insorta successivamente alla data del 30/6/1998 che, come noto, segna il limite diacronico stabilito dal legislatore per il riparto della giurisdizione tra il giudice amministrativo e il giudice ordinario con riferimento alle vertenze relative al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30/6/1998 o successivo.
Già l’art. 45 – comma 17 – del D.Lg.vo n. 80 del 31/3/1998 (attualmente non più in vigore), aveva sancito l’attribuzione alla autorità giudiziaria ordinaria, per quanto concerne i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, per le “questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30/6/1998”.
Tale espressione , sia pure nella sua atecnica significanza, designava comunque la rilevanza della insorgenza della questione successivamente al 30/6/1998 perché si radicasse la competenza del giudice ordinario.
Essendo la pretesa di cui i ricorrenti invocano il riconoscimento relativa ad una questione insorta con la entrata in vigore della più volte menzionata legge n. 133/08 si manifesta con evidenza la devoluzione della questione alla competenza del giudice ordinario.
Attualmente la disposizione di cui all’art. 63 del D.L.vo n. 165/2001 che devolve al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 – comma 2 – stesso D.L.vo, lascia alla giurisdizione del giudice amministrativo esclusivamente le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sicchè sulla base dello stesso D.L.vo la giurisdizione del giudice amministrativo resta limitata alla sola materia relativa alle procedure concorsuali.
In conclusione va declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia con conseguente devoluzione della stessa al giudice ordinario in funzione del giudice del Lavoro presso il quale il giudizio dovrà essere proseguito previa sua riassunzione dinanzi lo stesso giudice entro il termine di gg. 90 (novanta) decorrenti dalla comunicazione a cura della Segreteria della presente sentenza e con salvezza, in applicazione delle regole sulla “translatio judicii”, degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta dinanzi al giudice privo di giurisdizione.
Si ravvisa la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) pronunciando in ordine al ricorso indicato in epigrafe:
I) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
II) Dichiara la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda subordinatamente alla riassunzione del giudizio, pena la sua estinzione, entro i termini e dinanzi al giudice in motivazione indicati;
III) Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere, Estensore
Pierina Biancofiore, Consigliere