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T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 11 febbraio 2010 n. 438
Pres. V. A. Borea, Est. R. Savoia


Contratti della pubblica amministrazione - Offerte di gara – Mancata espressa previsione dell’obbligo di inserire l’offerta economica in un plico distinto

Se il bando di gara non prevede espressamente e a penda di esclusione che l’offerta economica debba essere presentata in una busta chiusa distinta da quella contenente la documentazione amministrativa, non è legittima l’esclusione del concorrente che, invece, abbia inserito l’offerta nella medesima busta della documentazione amministrativa, essendo applicabile il principio del favor partecipationis.


N. 00438/2010 REG.SEN.
N. 00008/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 8 del 2010, proposto da:

 

Devco S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Ilaria Deluigi, Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro



Agenzia del Demanio, Agenzia Demanio - Vicenza, Ministero dell'Economia e delle Finanze; Agenzia Demanio Filiale Veneto - Mestre, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

nei confronti di
Mazzi Impresa Generale Costruzioni S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Bianchini, Barbara Bissoli, con domicilio eletto presso Alfredo Bianchini in Venezia, Piazzale Roma, 464;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei provvedimenti sconosciuti, con i quali la Commissione di gara e l'Agenzia del Demanio hanno disposto l'esclusione dell'offerta della soc.Devco dalla gara indetta dall'Agenzia del Demanio, filiale Veneto per la concessione d'uso dell'appezzamento di terreno del demanio pubblico dello Stato..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Demanio Filiale Veneto - Mestre;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mazzi Impresa Generale Costruzioni S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2010 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti l'avv.to Deluigi per la società ricorrente, l'avv.to dello Stato Gasparini per l'Agenzia del Demanio filiale Veneto e l'avv.to Bissoli per la Mazzi Impresa Generale Costruzioni S.p.A.;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Considerato:
che oggetto dell’impugnazione è costituito dall’esclusione della ricorrente per violazione dell’art.8 delle condizioni generali, laddove prevede testualmente:
“le offerte …devono pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa…;Tale busta dovrà essere contenuta, insieme alla documentazione di cui al punto 5, alla garanzia dell’offerta di cui al punto 6, allo schema di atto di cui al punto 7, in una seconda busta, anch’essa chiusa a pena di esclusione, sulla quale dovrà essere indicata la dicitura…. “Offerta per lotto unico”;
che la ricorrente è stata esclusa in quanto non avrebbe presentato l’ offerta economica in specifica busta chiusa distinta da quella contenente la documentazione amministrativa;
visto il ricorso con cui si contesta il provvedimento impugnato per affidarsi la gara al soggetto offerente il canone più alto per la concessione del bene, laddove il principio legittimante l’esclusione, postulante la presentazione di offerta economica in busta distinta e separata, pertiene a gare comprensive di offerta tecnica;
ritenuto:
che il ricorso risulti fondato in quanto:
la ricordata norma di gara non autorizza ex se l’esclusione , trattandosi di clausola oggettivamente ambigua, potendo essere interpretata sia come obbligo di presentazione di distinte buste, sia di una busta contenente tutta la documentazione, e pertanto, stante l’ambiguità della clausola, va applicato il principio del favor partecipationis, ammettendosi così l’ offerta della ricorrente;
non appare lesa la ratio di distinguere offerta tecnica ed economica, suscettibili di valutazioni autonome e distinte, trattandosi di gara al massimo rialzo;
che conseguentemente il ricorso deve essere accolto , con annullamento dell’esclusione impugnata;
che le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez.I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2010



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