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T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 26 gennaio 2010 n. 134
Pres.Giuseppe Di Nunzio, Est. Marco Buricelli


Processo - Processo amministrativo – Giurisdizione – Finanziamenti pubblici

In tema di contributi, finanziamenti, provvidenze e sovvenzioni il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deriva dalle posizioni giuridiche soggettive del privato interessato prima e dopo la concessione del beneficio previsto dalla legge. Nella fase procedimentale successiva all’emanazione del provvedimento favorevole il conserva una posizione di interesse legittimo nei confronti del potere della pubblica amministrazione di ritirare, in via di autotutela, il provvedimento concessorio per vizi di legittimità ovvero per il suo contrasto, “ab origine”, col pubblico interesse.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2009 proposto da
Panificio Restel di Zanvettor Nicola e L. s. n. c. , in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Paniz, Franco Stivanello Gussoni e Domenico Sagui Pascalin, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, Dorsoduro, 3593;

contro



-la Regione Veneto, in persona del Presidente “pro tempore” della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei ed Ezio Zanon, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio, 23;

 

-il Comune di Falcade, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Canal, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia, Castello, 5507;

per l'annullamento
previa emissione di provvedimenti cautelari,

del decreto a firma del dirigente regionale della direzione commercio n. 28 del 13 febbraio 2009, concernente riduzione del contributo assegnato con la DGRV n. 1064 dell’11 aprile 2003, da € 56.604,51 ad € 5.520,33; del nulla osta comunale alla liquidazione del contributo, datato 23 settembre 2008, e atti connessi;
e in subordine per l’accertamento della responsabilità precontrattuale della Regione Veneto e per la conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente, nel limite dell'interesse negativo pari ad € 49.003,88;

visto il ricorso, con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e del Comune di Falcade, con i relativi allegati;
viste le memorie prodotte dalle difese di Regione e Comune a sostegno delle rispettive difese;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del 19 novembre 2009 il consigliere Marco Buricelli e uditi gli avvocati D. Sagui Pascalin per la ricorrente, L. Londei per la Regione Veneto e S. Canal per il Comune di Falcade;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.-La sequenza in ordine cronologico dei fatti di causa è la seguente:
-18 gennaio 2002: con DGRV n. 73 (doc. 1 fasc. Reg. Ven.) viene approvato il “bando pubblico per l’attuazione della Misura 1.4. –arredo e accessibilità ai centri urbani a sostegno del piccolo dettaglio”. In particolare, l’Azione B è rivolta alle imprese commerciali e artigiane situate all’interno delle aree di intervento individuate dal Comune ed è diretta, tra l’altro, al rinnovo, alla trasformazione o all’ampliamento dei locali. Il finanziamento per l’Azione B è accordato nella misura massima del 15 % sulla base dei costi di investimento. Il bando (doc. 2 fasc. Reg. Ven.) , all’art. 7/B.1.) –iniziative ammesse –locali, prevede l’ammissione a contributo per : “B1.1. –ammodernamento e ristrutturazione di attività commerciali situate, che si trasferiscono o di nuova localizzazione, all’interno delle aree individuate dalla singola Amministrazione, consistente in: B1.1.a) acquisizione locali; B1.1.b) ristrutturazione così come definita dalla lettera d) dell’art. 31 della l. n. 457/78 dei locali adibiti all’esercizio dell’attività di impresa e delle parti esterne dell’edificio (facciate, coperture ecc.); B1.1.c) ampliamento”;
-8 maggio 2002: la ricorrente presenta domanda di contributo per interventi riguardanti la “nuova costruzione di un fabbricato artigianale e l’acquisto di nuova attrezzatura” (v. doc. 3 fasc. Reg. Ven. e doc. da 4 a 6 fasc. ric.). Con nota prot. n. 409/03, del gennaio 2003, la Regione chiede alla ricorrente documentazione integrativa;
-11 aprile 2003: con DGRV n. 1064 (doc. 4 fasc. Reg. Ven.) viene approvata la graduatoria dei progetti integrati A+B ritenuti ammissibili. La ricorrente viene ammessa a finanziamento, fatta salva la successiva rendicontazione e liquidazione degli importi spettanti;
-27 ottobre 2003: il Comune di Falcade, su comunicazione della Direzione Commercio della Regione Veneto, per liquidare il contributo derivante dalla approvazione della graduatoria richiede alla ricorrente di fornire le fatture quietanzate e una relazione indicante la descrizione analitica, tra l’altro, degli interventi realizzati, precisando che la richiesta di liquidazione va presentata solo a lavori e spese effettuati (doc. 8 fasc. ric.);
-21 giugno 2006: il Panificio Restel presenta al Comune le fatture e la relazione dettagliata attestanti l’avvenuta esecuzione e il costo dei lavori (doc. 9 e 10 fasc. ric. );
-23 giugno 2006: Il Comune di Falcade rilascia il nulla osta alla liquidazione del contributo alla ditta ricorrente, riferito a una spesa ammissibile di circa 377.300 euro (doc. 11 fasc. ric.);
-5 maggio 2008: la Regione –Direzione Commercio, con nota 231093/59.06 (doc. 5 fasc. Reg. Ven.), esaminata la documentazione pervenuta ai fini della liquidazione del contributo, restituisce alla ricorrente gran parte delle fatture, poiché non ammissibili in quanto “relative a iniziative non rientranti al punto 7 del bando …quest’ultimo non contempla l’ipotesi di una “nuova costruzione” ma prevede l’acquisizione di locali, che in base alla norma n. 6 del Regolamento CE n. 1685/2000 devono già essere costruiti; la ristrutturazione; l’ampliamento dei locali…il contributo sarà erogato sulla base della sola spesa ammissibile per l’acquisto di attrezzature”. Coerentemente la Direzione Commercio, con nota in data 1° luglio 2008, richiede al Sindaco di Falcade la trasmissione “di un nuovo nulla osta comunale, opportunamente ricalibrato, tenuto conto che il contributo sarà erogato sulla base della sola spesa ammissibile (debitamente quietanzata) per l’acquisto di attrezzature” (doc. 6 fasc. Reg. Ven. . Il Comune di Falcade, il 23 settembre 2008 –v. doc. 19 fasc. ric. - rilascia un nuovo nulla osta alla liquidazione del contributo alla ditta Panificio Restel pari a € 5.520, corrispondente al 15 % della spesa ammissibile di € 36.802, effettivamente spesi e riportati nelle fatture, relativi all’ “acquisto di nuova attrezzatura”;
-17 ottobre 2008: la Regione comunica alla ditta Restel i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/90 (v. doc. 11 fasc. Reg. Ven.). Nella nota si evidenzia in particolare che l’art. 6 del Regolamento CE n. 1685/00 fa rientrare tra le spese ammissibili quelle sostenute per “l’acquisto di un bene immobile (vale a dire edifici già costruiti”). Per costituire una spesa ammissibile, l’acquisto di beni immobili deve riguardare, appunto, edifici già costruiti e non nuove costruzioni. La nuova costruzione dell’edificio non può rientrare nemmeno nella nozione di ristrutturazione. Nell’area oggetto dell’intervento, prima della nuova costruzione dell’edificio, non risultava edificato alcun fabbricato preesistente;
-31 ottobre 2008: la ricorrente formula osservazioni difensive (doc. 12 fasc. Reg. Ven. ; v. anche la nota Panificio Restel 17 luglio 2008 (v. doc. 9 fasc. Reg. Ven.);
-13 febbraio 2009: con il decreto in epigrafe (doc. 14 fasc. Reg. Ven.), la Direzione Commercio riduce il contributo assegnato alla ricorrente dalla DGRV n. 1064/03 da € 56.604 a € 5.520, con riferimento al solo intervento relativo all’acquisto di nuove attrezzature. A sostegno della decisione il dirigente regionale:
-richiama la norma n. 6 , § 1, del Reg. CE n. 1685/00, che si riferisce all’acquisto di un bene immobile, vale a dire a edifici già costruiti;
-rammenta che il punto 20 del bando prevede l’osservanza delle regole della concorrenza comunitarie: in particolare, non sono ammissibili al finanziamento le iniziative che risultano escluse o sospese da disposizioni comunitarie;
-rimarca che, in base a quanto dispone l’art. 249 del Trattato CE, il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri: si tratta di diritto interno, che prevale sulla legge nazionale e che non deve essere espressamente richiamato in un bando per trovare applicazione;
-soggiunge che l’edificio “de quo” non rientra nella nozione di ristrutturazione o di ampliamento di cui al p. 7/B) del bando. Prima della nuova costruzione dell’edificio non risultava edificato alcun fabbricato preesistente.
Avverso il decreto sopra riassunto la ditta ricorrente ha formulato due “motivi di diritto”, ciascuno dei quali suddivisi in più profili, concernenti violazione di legge ed eccesso di potere.
In subordine, “e per mero scrupolo difensivo”, la ricorrente ha affermato che, qualora si ritenesse legittimo il decreto impugnato, “si profilerebbe comunque una responsabilità precontrattuale in capo alla Regione Veneto”. Il danno da risarcire ammonterebbe a circa 49.000 euro.
Resiste la Regione Veneto che, in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tar, rientrando la controversia nella cognizione del giudice ordinario e, nel merito, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato.
Il Comune di Falcade si è costituito, ha evidenziato di avere svolto un ruolo strettamente tecnico –esecutivo nella vicenda, precisando, in particolare, di avere rilasciato il nuovo nulla osta del 23 settembre 2008, attestante una spesa teoricamente ammissibile a contributo di soli 36.800 €, anziché di 377.000 €, com’era stato fatto con il nulla osta del 23 giugno 2006, “unicamente al fine di ottemperare alla richiesta regionale del 1° luglio 2008”, e ha insistito sulla insussistenza di responsabilità, anche di natura risarcitoria, imputabili agli uffici comunali, che si sono limitati a eseguire quanto richiesto dalla Regione.


2.1.-L’eccezione di difetto di giurisdizione, formulata dalla difesa regionale muovendo dall’assunto secondo cui la controversia “attiene al momento funzionale e non già a quello genetico del rapporto insorto con l’ammissione a contributo della ditta Restel”, è infondata e va respinta.
Al riguardo va rammentato che in tema di contributi, finanziamenti, provvidenze e sovvenzioni il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deriva dalle posizioni giuridiche soggettive del privato interessato prima e dopo la concessione del beneficio previsto dalla legge. E infatti:
a) nella fase procedimentale che precede l’emanazione del provvedimento favorevole, nella quale è ravvisabile unicamente una posizione di interesse legittimo, le controversie appartengono senz’altro alla giurisdizione amministrativa;
b) in quella successiva, viceversa, la posizione soggettiva può assumere una duplice configurazione. Il privato è cioè titolare di diritti soggettivi, e spetta pertanto al giudice ordinario conoscere delle controversie instaurate, tanto per ottenere le somme assegnate, quanto per contrastare l’Amministrazione la quale, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (cfr. Tar Veneto, III, sentenze nn. 1490/07, 2161/06, 1893/06 e 127/06). Il privato conserva, invece, una posizione di interesse legittimo nei confronti del potere della pubblica amministrazione di ritirare, in via di autotutela, il provvedimento concessorio per vizi di legittimità ovvero per il suo contrasto, “ab origine”, col pubblico interesse. Detto altrimenti, il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni e contributi pubblici è regolato dai normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate. In base ai criteri di riparto di giurisdizione elaborati dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella fase “successiva” all'attribuzione del contributo il beneficiario risulta essere titolare di un diritto soggettivo. Pertanto, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un preteso “inadempimento” del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario anche se si faccia questione di atti denominati: revoca, decadenza, risoluzione ecc., purché essi si fondino sull'asserito “inadempimento” da parte del concessionario alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo. Il privato vanta, invece, una situazione soggettiva di interesse legittimo se la controversia riguarda una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità sussistenti “ab origine” o per contrasto iniziale con il pubblico interesse.
Ciò premesso in termini generali, se si guarda da vicino il caso di specie ci si accorge che la decisione regionale di ridurre il contributo assegnato a suo tempo con la DGRV n. 1064/03 si fonda su una ragione originaria di non ammissione al beneficio. In altre parole, nella controversia non si fa questione di un inadempimento di obblighi, da parte del soggetto beneficiario, posteriore al riconoscimento del contributo. Si fa questione, invece, della ritenuta insussistenza (in misura preminente, ancorché non esclusiva), dei presupposti per l’ammissione della ditta ricorrente al contributo. Negli atti del procedimento si usano di frequente le espressioni “spese ammissibili”, o “non ammissibili”, a contributo. Nel caso in esame, dunque, si discute di vizi di legittimità originari; di vizi che attengono al momento genetico del rapporto. Di qui la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
2.2.1.-Nel merito, con il motivo sub 1) –profili 1.1. e 1.2. , e con la seconda censura, la ricorrente osserva, in sintesi, che:
-l’art. 6, § 1, del regolamento CE n. 1685/00, secondo cui costituisce spesa ammissibile “l’acquisto di un bene immobile (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui trovano)”, non è richiamato dal bando, e non rientra, quindi, tra le fonti regolatrici della fattispecie. Il richiamo all’art. 6 non può desumersi neppure dalla formulazione dell’art. 20 del bando, là dove si prevede, in maniera generica, l’osservanza delle regole della concorrenza comunitaria (articoli 87 e 88 del Trattato) –in particolare non sono ammissibili al finanziamento le iniziative che risultano escluse o sospese da disposizioni comunitarie. E neppure la GRV, nell’approvare la graduatoria dei progetti ammessi al cofinanziamento (v. la delibera n. 1064/03), si è ricordata dell’esistenza del regolamento CE. In conclusione, alla ricorrente non è stata data una informazione corretta e completa sulle iniziative ammissibili;
-il riferimento, contenuto al p. 7/B.1. del bando –iniziative ammissibili, alla “acquisizione locali”, senza altre specificazioni, non riguarda in maniera esclusiva locali già costruiti. Nel bando non si rinviene il divieto di cofinanziare nuovi fabbricati. Né sono presenti elementi per ritenere che si intendessero cofinanziare solo le acquisizioni di locali preesistenti. Detto altrimenti, ad avviso della ricorrente la domanda di cofinanziamento presentata, riguardando la spesa per la costruzione di un nuovo fabbricato artigianale, rientra(va) nella ipotesi delle “spese di acquisizione locali” di cui all’art. 7/.B1.1.a) del bando, La locuzione “acquisizione di locali” va infatti interpretata, ad avviso del Panificio Restel, a prescindere dal carattere originario, o derivato, dell’acquisto del diritto. Poiché la ristrutturazione può avvenire mediante la ricostruzione “ex novo” di un immobile integralmente demolito, e l’ampliamento consiste nella costruzione di un corpo aggiunto, non si vede per quale ragione l’acquisizione dei locali dovrebbe essere limitata agli edifici già esistenti;
-con la censura sub 2), connessa ai profili sub 1.1. e 1.2. , sopra riassunti, del primo motivo, la ricorrente sostiene che la norma n. 6 del regolamento CE n. 1685/00 non vieta il cofinanziamento delle acquisizioni di locali costruiti “ex novo”.
Ai fini del rigetto dei profili di censura sopra riepilogati, che possono essere esaminati e decisi insieme, il collegio, in linea con quanto rilevato dall’Avvocatura regionale, sottolinea che:
-non solo il bando, all’art. 7 , ammetteva a contributo iniziative riguardanti “l’acquisizione di locali”, e all’art. 20 prevedeva l’osservanza delle regole della concorrenza comunitarie (articoli 87 e 88 del Trattato) , precisando che “in particolare non sono ammissibili al finanziamento le iniziative che risultano escluse o sospese da disposizioni comunitarie”, ma, in aggiunta, è da ritenere che nel 2003 la ricorrente fosse stata informata in modo dettagliato sulle iniziative ammissibili a contributo. Infatti, il “protocollo di lavoro” –prospetto “ammissibilità delle spese” (v. doc. 15 fasc. Reg. Ven.), al p. 12., intitolato, in modo significativo, “ACQUISTO DI BENI IMMOBILI”, specificava che “l’acquisto di un bene immobile (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano) costituisce una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento purché sia direttamente connesso alle finalità dell’operazione in questione” , riproducendo così la formulazione dell’art. 6, § 1, del regolamento CE. Al prospetto “ammissibilità delle spese” fa esplicito richiamo la DGRV n. 1064/03, a pagina 3, là dove “si sottolinea che in caso di interventi Azione B che prevedono l’acquisizione di beni immobili devono essere preventivamente verificate le condizioni di cui al punto 12 del prospetto denominato “ammissibilità delle spese”. Si noti che a pag. 2 della DGRV cit. , sia pure ad altri fini, si precisa che il “protocollo di lavoro”, e il “prospetto spese ammissibili” , sono stati trasmessi a tutti i soggetti che hanno partecipato al bando in questione;
-dalle considerazioni su esposte emerge che alla ditta ricorrente è stata fornita una informazione corretta e completa sulle condizioni per poter accedere a contributo. Non appare inutile aggiungere, in generale, che i regolamenti CE, ai quali il p. 20 del bando fa richiamo, sono direttamente applicabili negli Stati membri. Da ciò consegue l’obbligo di conoscenza delle relative disposizioni, sia per i privati, sia per la P. A. ;
-la tesi della ricorrente sulla interpretazione da dare all’espressione “acquisizione locali” perde spessore se valutata alla luce di quanto dispone l’art. 6 del reg. CE n. 1685/00, là dove l’espressione “acquisto di un bene immobile” viene qualificata e specificata –non irrazionalmente- come riferita a “edifici già costruiti”. Correttamente la Regione, nel decreto impugnato, evidenzia come risulti, in modo chiaro e inequivocabile, che per costituire una spesa ammissibile l’acquisizione di beni immobili deve riguardare edifici già costruiti e non nuove costruzioni. L’interpretazione appena esposta, che è quella resa palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse (cfr. art. 12, comma 1, delle preleggi), è pienamente compatibile con l’ammissibilità a contributo di iniziative concernenti anche la ristrutturazione, o l’ampliamento, di locali, ex art. 7/B) del bando, atteso che sia nel caso della ristrutturazione, sia nella ipotesi dell’ampliamento preesiste un edificio, requisito di fatto che, invece, nella fattispecie della “nuova costruzione”, non sussiste, dato che prima della nuova costruzione del fabbricato non vi era alcuna edificazione (conf. doc. 17 fasc. Reg. Ven.).
2.2.2.- Il profilo di censura sub 1.3., concernente contraddittorietà comportamentale e tra atti, compromissione di aspettative consolidate della società ricorrente, violazione dell’art. 21 –nonies della l. n. 241/90 sotto gli aspetti della omessa indicazione delle ragioni di interesse pubblico poste a sostegno del provvedimento emesso in via di autotutela e della inosservanza del termine ragionevole, è fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti che saranno sotto indicati.
Nel richiamare quanto precisato in fatto al p. 1. va nuovamente sottolineato quanto segue:
-la domanda di contributo, corredata della prescritta documentazione, è stata presentata nel 2002. In particolare, nella domanda di ammissione a contributo e nella relazione allegata (v. documenti da 4 a 10 fasc. ric.), era stato puntualizzato che il progetto riguardava una “nuova costruzione” di un fabbricato artigianale. A pagina 8 della relazione 8 maggio 2002 sull’intervento proposto e sulla tipologia si fa rinvio, a migliore precisazione, alla documentazione allegata alla istanza di contributo del Panificio Restel;
- con nota prot. n. 409/03, datata gennaio 2003, la Regione ha chiesto alla ricorrente documentazione integrativa, verosimilmente per eseguire un approfondimento istruttorio sulla tipologia dell’intervento senza, peraltro, accennare minimamente alla presunta non ammissibilità della spesa;
- con la DGRV n. 1064/03 il progetto “de quo” è stato ritenuto cofinanziabile. Dalla lettura della stessa DGRV si ricava che è stata espletata una attività istruttoria sull’ammissibilità di tutte le domande; che, cioè, sono state individuate le spese (e i soggetti) ammissibili e non ammissibili, fatta salva la successiva rendicontazione. In particolare, la citata DGRV n. 1064/03 ha ammesso a contributo una spesa di circa 377.000 euro a seguito di una attività istruttoria che ha consentito di verificare con cognizione di causa la tipologia dell’intervento privato da cofinanziare. Al momento della approvazione della graduatoria era insomma conosciuto e, comunque, conoscibile, il progetto di nuova costruzione presentato dalla ricorrente;
- con nota del Comune in data 27 ottobre 2003 la ricorrente è stata sollecitata a produrre fatture quietanzate e la relazione descrittiva degli interventi realizzati, precisandosi che, poiché il contributo viene erogato in un’unica soluzione, la richiesta di liquidazione va presentata solo a lavori e spese effettuati. La documentazione richiesta, prodotta dalla ricorrente nel giugno del 2006, è stata restituita dalla Regione solo due anni dopo quando, con nota della Direzione Commercio del 5 maggio 2008, è stato fatto presente che l’iniziativa non era ammissibile, non contemplando, il p. 7 del bando, l’ipotesi della “nuova costruzione”. Ma cinque anni prima la GRV aveva approvato quella spesa e aveva deciso di cofinanziarla per un ammontare di circa 56.000 euro.
A sostegno della propria posizione la difesa regionale richiama alcuni passaggi della DGRV n. 1064/03 di approvazione della graduatoria. In primo luogo là dove, a pagina 2 della delibera, “si fa presente che in taluni casi potrebbe verificarsi l’ipotesi di una decurtazione del contributo in corso di esecuzione delle opere e della relativa rendicontazione dal momento che in fase istruttoria non esistevano elementi sufficienti (progetti preliminari, voci di spesa aggregate comprensive anche di interventi non riconosciuti dalla misura comunitaria per le quali risultava impossibile scorporare le soli voci ammissibili) a una puntuale determinazione della spesa ammissibile”.
Ad avviso del collegio, la precisazione sopra trascritta non pare idonea, di per sé, a giustificare la disposta riduzione del contributo già assegnato: in primo luogo, e come si è già detto, dalla lettura della DGRV si ricava che è stata espletata una attività istruttoria su tutte le domande, e che sono state individuate le spese (e i soggetti) ammissibili e non ammissibili. In secondo luogo, per quanto specificamente riguarda la posizione della ricorrente, va ribadito che nella domanda di ammissione a contributo e nella relazione allegata (v. documenti da 4 a 10 fasc. ric.), era stato puntualizzato che il progetto riguardava una “nuova costruzione” di un fabbricato artigianale. Inoltre, la dichiarazione secondo cui (v. pag. 2 della DGRV n. 1064/03) si era tenuto conto di quanto già specificato nel protocollo di lavoro e nel prospetto delle spese ammissibili (sia pure ai fini dell’individuazione della spesa ammissibile) costituisce elemento ulteriore a sostegno dell’avvenuto svolgimento, da parte della Regione, di una attività istruttoria di un qualche rilievo, perlomeno in punto ammissibilità della spesa, nella prima fase.
E’ vero che, a pag. 3 della DGRV del 2003, si sottolinea che in caso di interventi Azione B che prevedono l’acquisizione di beni immobili devono essere preventivamente verificate le condizioni di cui al p. 12 del prospetto “ammissibilità delle spese”. E’ vero anche però che le condizioni indicate nel p. 12 del prospetto si riferiscono, essenzialmente, alla diretta connessione dell’acquisto dell’immobile alla finalità dell’operazione, alla certificazione che il prezzo d’acquisto non supera il valore di mercato, che l’immobile, nel corso dei precedenti 10 anni, non ha fruito di finanziamenti nazionali o comunitari, etc…, e ciò sull’assunto che si tratti di un immobile già costruito.
Non si vuole negare che la Regione non potesse rimettere in discussione, nel corso della fase della liquidazione del contributo, la precedente decisione concernente l’assegnazione del contributo. Il punto è che la Regione, così operando, ha finito con il compromettere aspettative consolidate della ricorrente a distanza di un lungo lasso di tempo , senza motivare minimamente –motivazione tanto più rafforzata quanto maggiore era il tempo trascorso dalla assegnazione del contributo- sulle ragioni di interesse pubblico da porre a base di una eventuale riduzione del contributo. Con il decreto in epigrafe, la Regione ha prima di tutto ridotto in misura assai consistente l’ammontare del contributo assegnato al Panificio Restel nel 2003, attuando, in questo modo, un annullamento parziale, in via di autotutela, della precedente delibera del 2003. E’ vero che, di regola, quando l’annullamento “ex officio” riguarda un provvedimento amministrativo che comporta un esborso di denaro pubblico (tanto più se l’atto è in contrasto con il diritto comunitario), non occorre una motivazione diffusa sulle ragioni di interesse pubblico che hanno indotto l’autorità emanante ad agire in via di autotutela. Tuttavia, alla luce delle circostanze del caso concreto, con riferimento, in particolare, all’istruttoria svolta nel 2003 e finalizzata alla ammissibilità delle spese ai fini della assegnazione dei contributi, e al lungo lasso di tempo trascorso tra assegnazione del contributo e decreto impugnato, è plausibile affermare che nel corso degli anni si sia formato, in capo alla ricorrente, un ragionevole e concreto affidamento sulla liquidazione e sul pagamento del contributo in misura corrispondente all’importo assegnato.
La Regione avrebbe perlomeno dovuto dare conto, nell’atto impugnato, della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale a ridurre il contributo assegnato, avuto riguardo all’esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del privato che, confidando nella spettanza di un contributo commisurato a una spesa ammissibile di € 377.000, aveva nel frattempo realizzato e completato i lavori di costruzione del fabbricato.
Poiché la riduzione del contributo costituisce atto di autotutela, la posizione soggettiva fatta valere dalla ricorrente è di interesse legittimo oppositivo: pertanto, l’annullamento del decreto è idoneo a soddisfare l’interesse della ricorrente ed esime il collegio dal pronunciarsi sulla istanza -formulata, peraltro, in via subordinata- di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.
Assorbito ogni altro profilo di censura non espressamente esaminato il ricorso va accolto e i provvedimenti impugnati vanno annullati, salvi gli ulteriori atti delle P. A. .
Le peculiarità della vicenda consigliano la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.



il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione terza, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori atti delle P. A. .
Spese compensate.
La presente sentenza verrà eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19 novembre 2009, con l’intervento dei magistrati
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Referendario


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2010


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