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| n. 3 -2010 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 23 febbraio 2010 n. 455
L. Papiano Pres. A. Cacciari Est.
Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da :
- Zelig Società Cooperativa (Avv.ti I. Marrone e D. Rigacci) contro il Comune di Siena (Avv. F. Pisillo) e nei confronti di Società Novamusa S.p.A. (Avv. V. Vulpetti), Le Macchine Celibi Soc. Coop. a r.l. (Avv.ti A. Fornasari e C. Rimondi), COPAT Società Coop. (Avv.ti R. Farnetani, M. Milan e M. Rozzio), Siena Viva Società Cooperativa ed altre (tutte non costituite) Pierreci Società Cooperativa in (Avv. G.D. Comporti)
- Società Novamusa S.p.A. (Avv. V. Vulpetti) contro il Comune di Siena (Avv. F. Pisillo) e nei confronti di Le Macchine Celibi Soc. Coop. a r.l. quale mandataria e con Athena Società Cooperativa (Avv.ti A. Fornasari e C. Rimondi) Zelig soc. coop. Ed altre (non costituite) COPAT Soc. Coop. in proprio e quale mandataria di RTI (Avv.ti R. Farnetani, M. Milan e M. Rozzio)
- COPAT. Soc. Coop. in proprio e nella sua qualità di mandataria del RTI con con Rear Soc. Coop. (Avv.ti R. Farnetani, M. Milan e M. Rozzio) contro il Comune di Siena (Avv. F. Pisillo) e nei confronti di Soc. Coop. Le Macchine Celibi ed altre (non costituite) |
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1. Giustizia amministrativa – Ricorso incidentale – c.d. “Effetto paralizzante” – Si verifica anche laddove il ricorso originario sia volto alla riedizione della gara – Fattispecie – Previo scrutinio del ricorso incidentale - Necessità
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2. Contratti della P.A. – Terza classificata - Gode di un interesse giuridicamente tutelato all'annullamento della procedura laddove la stazione appaltante procederebbe al rifacimento della gara ed essa sarebbe quindi rimessa in gioco fruendo di ulteriori possibilità di aggiudicazione
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3. Contratti della P.A. - . Specificazione dei sub criteri e sub punteggi nel bando – Art. 83, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Necessità – Specificazione da parte della Commissione dopo l’apertura delle buste – Eccessivo potere discrezionale per la Commissione - Illegittimità
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1. Laddove l’accoglimento del ricorso incidentale sia tale da determinare l’esclusione della ricorrente principale (c.d. effetto paralizzante) esso deve essere trattato prioritariamente rispetto al gravame principale. Nè può essere condivisa la tesi della ricorrente secondo cui il ricorso incidentale proposto nella presente controversia sarebbe inammissibile in quanto non potrebbe avere l’auspicato effetto paralizzante, poiché scopo del gravame principalmente proposto non è conseguire l’aggiudicazione ma determinare l’annullamento dell’intera procedura di gara, con sua riedizione, con la conseguenza che la ricorrente conserverebbe interesse all’accoglimento del proprio gravame principale per conseguire un’ulteriore chance di aggiudicazione
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2. Anche la terza classificata gode comunque di un interesse giuridicamente tutelato all'annullamento della procedura di gara, poiché in tal caso la stazione appaltante procederebbe al rifacimento della gara ed essa sarebbe quindi rimessa in gioco, fruendo così di ulteriori possibilità di aggiudicazione. Si tratta di un interesse non finale ma strumentale, tendente ad ottenere non l'aggiudicazione ma una nuova possibilità di conseguirla, interesse che la giurisprudenza ritiene meritevole di tutela Nè può ipotizzarsi che essa fosse onerata a fornire prova della possibilità di risultare aggiudicataria. Tale tesi infatti proverebbe troppo poiché la ricorrente lamenta che l'irrazionalità delle clausole relative all'attribuzione dei punteggi abbia viziato l'intera procedura, sicché sarebbe illogico chiamarla a fornire una prova di resistenza sulla base degli stessi criteri che sono oggetto di contestazione.
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3. L’art. 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al comma 4 prevede che il bando, per ciascuno dei criteri di valutazione prescelti, debba indicare i subcriteri e i subpesi o i subpunteggi, sia pure “ove necessario”. La presente fattispecie costituiva ipotesi in cui era necessaria l'indicazione di subcriteri con i relativi pesi ponderali. La complessità dell’oggetto della gara, costituito da ben otto servizi, era infatti tale che solo in tal modo i concorrenti sarebbero stati messi in grado di formulare un'offerta appropriata alle esigenze della stazione appaltante e conforme alla propria organizzazione. Nel caso di specie invece gli offerenti, stante la mancata indicazione dei pesi ponderali (anche) ai subcriteri di valutazione, erano chiamati a costruire una proposta contrattuale secondo indirizzi vaghi e, in buona sostanza, parzialmente “al buio” poiché non sapevano quale importanza la Commissione avrebbe attribuito all’una o all’altra parte dell’offerta. Ne segue quindi che la Commissione ha fruito di una discrezionalità eccessiva nel procedimento di valutazione delle offerte presentate, mentre la normativa sui contratti pubblici impone che, con l'indicazione nella legge speciale di tutte le regole per lo scrutinio, anche tecnico, delle offerte l'organo di gara non possa liberamente scegliere quale, tra i diversi criteri di valutazione, debba rivestire un peso maggiore e quale un peso minore. Se così non avviene, come non è avvenuto nel caso di specie, ne risulta ostacolata la concorrenza e violato anche il fondamentale principio di parità di trattamento, potendo la Commissione dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica attribuire il peso ritenuto più opportuno all'uno o all'altro dei sottoparametri indicati nel capitolato speciale, con inversione procedimentale rispetto alle scansioni previste dalla legge. Nel caso di specie gli elementi da cui trarre la valutazione qualitativa e la relativa incidenza di essi sono stati esplicitati nei verbali di gara, mentre avrebbero dovuto essere resi noti ai concorrenti fin dal momento dell'indizione della procedura, Ne deriva l’illegittimità della stessa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2009, proposto da:
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Zelig Società Cooperativa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ivan Marrone e Dario Rigacci, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;
contro
il Comune di Siena in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pisillo, con domicilio eletto presso Maddalena Gajo in Firenze, via del Pellegrino 26;
nei confronti di
Società Novamusa S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso Leonardo Cinti in Firenze, via Romagnosi n. 6;
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Le Macchine Celibi Soc. Coop. a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore quale mandataria e con Athena Società Cooperativa in qualità di mandante di raggruppamento temporaneo di imprese, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Fornasari e Cristina Rimondi, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;
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COPAT Società Coop. in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese con l’impresa Rear soc. coop., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Farnetani, Mauro Milan e Marina Rozzio, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via dei Conti n. 3 (Studio Santoro);
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Siena Viva Società Cooperativa, Rear Società Cooperativa, Codess Cultura Società Cooperativa, Best Union Company S.p.A., Società Cooperativa Sistema Museo in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte non costituite;
Pierreci Società Cooperativa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Domenico Comporti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;
Sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2009, proposto da:
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Società Novamusa S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso Leonardo Cinti in Firenze, via Romagnoli n. 6;
contro
il Comune di Siena in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pisillo, con domicilio eletto presso Maddalena Gajo in Firenze, via del Pellegrino 26;
nei confronti di
Le Macchine Celibi Soc. Coop. a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore quale mandataria e con Athena Società Cooperativa in qualità di mandante di raggruppamento temporaneo di imprese, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Fornasari e Cristina Rimondi, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;
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Zelig soc. coop., Pierreci Soc. Coop., Best Union Company S.p.A., Società Cooperativa Sistema Museo, Siena Viva Soc. Coop., Rear Soc. Coop. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nn.cc.;
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COPAT Soc. Coop. in proprio e quale mandataria di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Farnetani, Mauro Milan e Marina Rozzio, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via de' Conti n. 3;
Sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2009, proposto da:
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COPAT. Soc. Coop. in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella sua qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con con Rear Soc. Coop., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Farnetani, Mauro Milan e Marina Rozzio, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via de' Conti n. 3;
contro
il Comune di Siena in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Pisillo, con domicilio eletto presso Maddalena Gajo in Firenze, via del Pellegrino n. 26
nei confronti di
Soc. Coop. Le Macchine Celibi, Zelig Soc. Coop., Novamusa S.p.A., Pierreci Soc. Coop., Best Union Company S.p.A., Società Cooperativa Sistema Museo in persona del rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nn. cc;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 1103 del 2009:
- degli atti e provvedimenti con cui il Comune di Siena ha indetto, disciplinato, svolto ed aggiudicato la gara per l’affidamento “dei servizi di sorveglianza, biglietteria e altri da eseguirsi presso il complesso di Santa Maria della Scala in Siena” ed in particolare della determinazione dirigenziale n. 3393 del 12.12.2008, di contenuto ignoto, con cui è stata indetta la gara de qua, del bando di gara e del correlato capitolato d’oneri e di tutti gli atti allegati;
- della determinazione dirigenziale n. SV 1464 del 12.6.2009 con cui è stata “aggiudicata definitivamente al RTI costituito da Le Macchine Celibi Soc. Coop, con sede in Bologna (Capogruppo) e Athena Soc. Coop., con sede a Firenze (Mandante), la gara di cui all’oggetto” nonché della nota prot. n. 34113 del 16.6.2009 a firma del Responsabile della Sezione dell’Ufficio Direzione Gare ed Appalti con cui è stata comunicata l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definiva;
- della determinazione dirigenziale n. SV 376 del 18.2.2009, di contenuto ignoto, con cui è stata nominata la Commissione di gara;
- di tutti i verbali di gara ed in particolare del verbale del 18.2.2009, del 26.2.2009, del 2.3.2009, del 3.3.2009, del 9.3.2009, del 6.5.2009 e del 25.5.2009 nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè incognito.
quanto al ricorso n. 1269 del 2009:
dei seguenti atti e provvedimenti relativi alla procedura di gara indetta dal Comune di Siena per l’affidamento dei servizi di sorveglianza, biglietteria e altri da eseguirsi presso il Complesso di Santa Maria della Scala in Siena:
- il bando di gara, in parte qua;
- il capitolato speciale in parte qua, ivi compresi l’art. 17, commi secondo e quinto;
- i verbali di gara in parte qua, ivi compreso in particolare il verbale della seduta della Commissione di gara del 6 maggio 2009 ed i provvedimenti ivi assunti, nonché il verbale del 25 maggio 2009;
- nota prot. 26801 del 12 maggio 2009,
- ogni provvedimento con cui la stazione appaltante e per essa la Commissione di gara ha disposto l’esclusione dalla gara di Novamusa S.p.A., ovvero ha dichiarato inammissibile l’offerta presentata da Novamusa S.p.A., ivi compreso il verbale di gara del 6 maggio 2009;
- le note del 17 marzo 2009, 6 aprile 2009 ed 8 aprile 2009 a firma dell’Ing. Tatiana Campioni;
- la nota del Comune del 19 giugno 2009 e l’atto dirigenziale n. 1464 del 12 giugno 2009, con cui la stazione appaltante ha affidato il servizio al “R.T.C.: Le Macchine Celibi Soc. Coop.di Bologna – Capogruppo Mandataria ed Athena Soc. Coop. di Firenze – Mandante”;
- ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti i motivi aggiunti depositati presso questo Tribunale in data 7 ottobre 2009;
- dell' atto dirigenziale del 23.4.2009 SMS2 n. 1025;
- della relazione tecnica a firma del Dott. Fabrizio Corsi del 4 maggio 2009
e per il risarcimento del danno;
quanto al ricorso n. 1643 del 2009:
- del provvedimento dirigenziale del Comune di Siena prot. n. 34113 datato 16.06.2009 e inviato a mezzo fax alla ricorrente in data 20.06.2009, con cui l’Amministrazione Comunale ha comunicato di aver affidato all’odierna controinteressata il servizio di sorveglianza, nonché di organizzazione mostre della struttura museale denominata Santa Maria della Scala;
- dell'atto dirigenziale SV 1464 del 12/06/2009 con cui è stata aggiudicata definitivamente la gara de qua;
- di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, compresi, ma non solo, i verbali riassuntivi delle operazioni della Commissione nominata per la valutazione delle offerte delle imprese partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica e il provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell’appalto.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Siena e delle imprese Società Novamusa S.p.A., Le Macchine Celibi Soc. Coop. a r.l., Athena Società Cooperativa, COPAT Società Coop. e Pierreci Società Cooperativa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Il Comune di Siena, con determinazione dirigenziale 12 dicembre 2008 n. 3393 e bando del 19 dicembre 2008, ha indetto una gara di appalto a procedura aperta, da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per affidare il contratto pubblico avente ad oggetto i servizi relativi alla gestione del complesso museale di Santa Maria della Scala, e cioè la sorveglianza, la biglietteria, la portineria, il centralino e ricezione prenotazioni, l’organizzazione di eventi, la distribuzione del materiale promozionale e informativo, l’aggiornamento dell'archivio fotografico e l’accompagnamento dei visitatori nei percorsi museali.
All'esito della gara il contratto è stato aggiudicato alla società Novamusa, dichiarata aggiudicataria provvisoria il 9 marzo 2009, mentre al secondo e terzo posto si sono piazzati, rispettivamente, i raggruppamenti temporanei costituiti dalle imprese Macchine Celibi-Athena e COPAT-Siena-Viva-Rear; al quarto posto si è collocata la società cooperativa Zelig.
Con nota del Presidente della Commissione di gara 17 marzo 2009, prot. 14827, è stato chiesto all'aggiudicataria di fornire una dettagliata indicazione dei prezzi unitari offerti. La stazione appaltante, non avendo ritenuto sufficienti gli elementi forniti, l’ha quindi invitata ad un incontro all'esito del quale, con nota 12 maggio 2009 prot. 26801, ha comunicato che l'offerta era stata dichiarata inammissibile dalla Commissione. L'appalto è stato quindi aggiudicato al R.T.I. Macchine Celibi-Athena, subentrando il RTI COPAT-Siena-Viva-Rear al secondo posto e la cooperativa Zelig al terzo posto. L’aggiudicazione è stata approvata, diventando così definitiva, con determinazione dirigenziale del Comune di Siena 12 giugno 2009 n. 1464, che è stata comunicata ai concorrenti con nota 16 giugno 2009, prot. 34113.
La concorrente Zelig soc. coop. ha allora impugnato gli atti di gara con ricorso notificato il 22 giugno 2009, depositato il 29 giugno 2009 e rubricato sub R.g. n. 1103/09 lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si sono costituiti il Comune di Siena, le società COPAT e Macchine Celibi in proprio e in qualità di capogruppo dei rispettivi raggruppamenti di imprese e la società Novamusa, chiedendo l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso nel merito. Novamusa ha anche proposto ricorso incidentale notificato il 30 ottobre 2009 e depositato il 3 novembre 2009.
Con ordinanza 579 del 29 luglio 2009 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione, ma il provvedimento è stato riformato in sede di appello e il Consiglio di Stato, con ordinanza 4970 del 29 settembre 2009, ha disposto la sospensione dei provvedimenti impugnati.
Con decreto presidenziale n. 19 del 19 novembre 2009 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre imprese partecipanti alla gara. Il decreto è stato adempiuto e si è costituita l'impresa PIERRECI, chiedendo a sua volta l'annullamento degli atti di gara.
All'udienza del 27 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'impresa Novamusa è a sua volta insorta avverso l’esclusione, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, con ricorso notificato l'11 luglio 2009 e depositato il 20 luglio 2009, rubricato sub R.g. n. 1269/09.
Si sono costituiti il Comune di Siena, il R.T.I. Macchine Celibi-Athena e la società COPAT chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 651 del 31 luglio 2009 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione.
Motivi aggiunti sono stati notificati il 5 ottobre 2009 e depositati il 7 ottobre 2009, con nuova domanda incidentale di sospensione che è stata rinunciata con atto depositato il 16 ottobre 2009.
Con decreto presidenziale n. 20 del 19 novembre 2009 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre imprese partecipanti alla gara.
Il decreto è stato adempiuto.
All'udienza del 27 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. L'impresa COPAT, classificatasi al secondo posto della graduatoria definitiva, con ricorso notificato il 30 settembre 2009 e depositato il 14 ottobre 2009, rubricato sub R.G. n. 1643/09, ha a sua volta impugnato gli atti di gara per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si é costituito il Comune di Siena chiedendo il rigetto del ricorso.
Con decreto presidenziale n. 21 del 19 novembre 2009 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre imprese partecipanti alla gara. Il decreto è stato adempiuto e all'udienza del 27 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. I ricorsi epigrafati sono diretti avverso una procedura di gara per l’appalto, con procedura aperta ed il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del contratto pubblico avente ad oggetto i servizi relativi alla gestione di un complesso museale.
1.1 Il ricorso sub R.g. n. 1103/09 è stato proposto dall’impresa classificatasi al terzo posto della graduatoria finale.
1.1.1 Con primo motivo la ricorrente lamenta che la legge di gara non avrebbe stabilito i criteri di valutazione delle offerte né esplicitato il loro peso ponderale, limitandosi a indicare la ripartizione del punteggio tra offerta tecnica ed economica. Ciò sarebbe stato tanto più necessario stante la complessa articolazione dell'oggetto dell'appalto.
Con secondo motivo si duole che la Commissione di gara avrebbe esplicitato i criteri motivazionali dopo l'apertura delle offerte tecniche.
Con terzo motivo censura la clausola di lex specialis che prevedeva l'attribuzione del punteggio al progetto tecnico attraverso la “comparazione delle proposte formulate dalle concorrenti”. Si tratterebbe, a suo dire, di una clausola sibillina che stabilirebbe una modalità di attribuzione del punteggio non prevista dalla normativa in materia di contratti pubblici.
1.1.2 L’impresa controinteressata Le Macchine Celibi Soc. Coop. a r.l. eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo. In primo luogo sarebbe tardiva l’impugnazione della legge speciale di gara poiché il relativo termine decadenziale, a suo dire, avrebbe iniziato a decorrere dalla conoscenza della stessa. Inoltre, essendosi la ricorrente qualificata al terzo posto nella graduatoria di gara, non riceverebbe alcun vantaggio dall’accoglimento del ricorso e sarebbe quindi carente di interesse.
Nel merito, replica puntualmente alle deduzioni della ricorrente.
1.1.3 L’impresa controinteressata Novamusa eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, poiché la ricorrente non dimostra che all'esito della ripetizione del procedimento di gara potrebbe conseguire l'aggiudicazione, e nel merito replica puntualmente. Propone anche ricorso incidentale lamentando che l’offerta della ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa sicché essa, anche sotto questo profilo, non avrebbe alcun interesse giuridicamente tutelato all’annullamento degli atti di gara. A tale proposito sostiene, in primo luogo, che la sua offerta economica sarebbe inammissibile poiché non è stata sottoscritta su ogni foglio ma solo nell'ultima pagina e non contiene neanche elementi di continuità con le pagine precedenti; inoltre non risulta sottoscritto l'allegato all’offerta stessa.
Con secondo motivo censura il fatto che la ricorrente in via principale abbia dichiarato, con riferimento agli obblighi ex art. 17, comma 1, l. 12 marzo 1999, n. 68 sulle norme disciplinanti il diritto al lavoro delle persone disabili, di “essere esentata da tali obblighi”: a suo dire questa dichiarazione non risulterebbe idonea ad attestare il rispetto di tale normativa come imponeva la legge di gara.
Con terzo motivo deduce che la sottoscrizione riportata sulla polizza presentata come cauzione provvisoria risulta illeggibile e non sarebbe quindi possibile risalire al suo autore, che peraltro non viene indicato in altri punti della polizza medesima.
La ricorrente principale eccepisce l’inammissibilità del ricorso incidentale per tardività; per nullità, in quanto la ricorrente incidentale non indica in alcun atto la propria sede legale, ma solo il codice fiscale per di più errato, e per carenza di interesse poiché nella presente fattispecie non potrebbe determinare un effetto paralizzante sul ricorso principale in quanto quest’ultimo deduce motivi tendenti non al conseguimento dell’aggiudicazione, ma all’invalidazione dell’intera gara. Nel marito, replica alle censure formulate in via incidentale.
1.1.4 L’impresa controinteressata COPAT Società Coop. eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso principale per tardività dell’impugnazione della lex specialis e difetto di interesse, poiché anche in caso di accoglimento la ricorrente non potrebbe conseguire l’aggiudicazione.
1.1.5 La difesa del Comune di Siena replica puntualmente alle deduzioni della ricorrente, sottolineando che il bando di gara indicherebbe in realtà i criteri ed i subcriteri per la valutazione dell’offerta e il relativo peso ponderale, mentre il capitolato d’oneri preciserebbe analiticamente gli elementi che la Commissione avrebbe dovuto valutare.
1.1.6 L’impresa PIERRECI soc. coop. si associa alle deduzioni della ricorrente principale e censura la lex specialis di gara anche perché non avrebbe fornito chiare prescrizioni circa l’impegno del concorrente vincitore a salvaguardare il personale in servizio.
1.2 Il ricorso sub R.g. n. 1269/09 è stato proposto dall’originaria aggiudicataria della gara de qua, poi esclusa per asserita incongruità dei prezzi proposti.
1.2.1 La ricorrente, con primo motivo, deduce incompetenza della Commissione di gara. A norma di legge, decorsi trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria, la stessa diventa definitiva con decadenza di ogni potere in capo alla Commissione. Nel caso di specie pertanto, dopo il decorso di trenta giorni dal 9 marzo 2009, data in cui la ricorrente è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria, ogni provvedimento assunto dalla Commissione sarebbe illegittimo. Al più, la stazione appaltante avrebbe potuto agire in autotutela.
Con secondo motivo lamenta che la sua offerta non aveva conseguito più di quattro quinti del punteggio complessivo relativamente sia al prezzo che agli elementi di qualità, né la stazione appaltante aveva individuato elementi specifici che motivassero altrimenti la sua richiesta di giustificare l'offerta.
Con terzo motivo deduce che la Commissione di gara non sarebbe stata autorizzata né dalla lex specialis né dall'atto di nomina ad esercitare poteri in materia di verifica dell'anomalia delle offerte presentate in gara.
Con quarto motivo si duole che essa si sia avvalsa di un soggetto estraneo al quale ha conferito un incarico per redigere un parere tecnico sulla documentazione prodotta dalla ricorrente a giustificazione dell’offerta. In tal modo avrebbe delegato le proprie funzioni ad un soggetto esterno.
Con quinto motivo lamenta che non sarebbero stati individuati gli elementi specifici in cui la sua offerta appariva anormalmente bassa e sarebbe anche stato violato il principio del contraddittorio, poiché nessuna comunicazione inviata prima dell'esclusione conterrebbe una contestazione su specifici profili che potessero costituire oggetto di giustificazione. Contesta poi sotto diversi profili la ragionevolezza della valutazione effettuata dalla Commissione.
Con sesto motivo deduce illegittimità dell’atto di aggiudicazione al raggruppamento controinteressato perché esso prevede che l'affidamento decorra dal 1º luglio 2009, prima della comunicazione alla ricorrente e comunque con un anticipo ingiustificato rispetto al termine, previsto dalla legge, di trenta giorni per l'affidamento del contratto.
Con motivi aggiunti lamenta che l’incarico esterno per la valutazione dei giustificativi presentati sarebbe stato affidato in violazione dell'art. 3, comma 55, l. 27 dicembre 2007, n. 244, che condiziona gli enti locali ad approvare un programma in Consiglio per la stipulazione dei contratti di collaborazione autonoma. Sarebbero stati violati inoltre sia l’art. 7, comma 6, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che la delibera di Giunta Comunale n. 31/07 sia perché il personale interno avrebbe potuto provvedere a tali operazioni, sia perché non è stata effettuata una procedura comparativa per individuare il collaboratore esterno.
Sarebbe stato anche violato, a suo dire, il principio di collegialità poiché il parere tecnico si sarebbe tradotto in valutazioni discrezionali; inoltre la valutazione del consulente esterno sarebbe contraddittoria.
La ricorrente chiede inoltre il risarcimento dei danni.
1.2.2 Il Comune di Siena e le imprese controinteressate replicano puntualmente alle deduzioni della ricorrente.
1.3 Il ricorso sub R.g. n. 1643/09 è proposto dalla seconda classificata nella graduatoria definitiva di gara. La ricorrente, con unico motivo di gravame, sostiene che dagli atti di gara emergerebbe che quello in discussione è un appalto “a misura”, sicché l'offerta economica avrebbe dovuto essere formulata applicando il ribasso percentuale offerto sia all'importo complessivo che alle singole voci di prezzo. Il raggruppamento vincitore invece ha formulato l'offerta a prezzi unitari proponendo il suo ribasso non alle voci di prezzo elaborate dalla stazione appaltante ma sull'importo complessivo a base di gara, contravvenendo così le previsioni della legge speciale.
La difesa comunale replica puntualmente.
2. I ricorsi devono essere riuniti per motivi di connessione e la trattazione deve prendere le mosse dal gravame sub R.g. n. 1103/2009, poiché questo tende all’annullamento dell’intera procedura e il suo accoglimento determinerebbe la caducazione del bene della vita cui mirano i ricorrenti negli altri ricorsi.
3. La prima questione da scrutinare attiene all’ordine di trattazione del ricorso incidentale e di quello principale. Il primo mira infatti a fare valere diverse cause di esclusione della ricorrente in modo da dispiegare il noto effetto “paralizzante” sul gravame principale. La ricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso incidentale così proposto nella presente controversia in quanto non potrebbe avere l’auspicato effetto paralizzante, poiché scopo del gravame principalmente proposto non è conseguire l’aggiudicazione ma determinare l’annullamento dell’intera procedura di gara, con sua riedizione. Essa quindi, anche in caso di accoglimento del ricorso incidentale, conserverebbe interesse all’accoglimento del proprio gravame principale per conseguire un’ulteriore chance di aggiudicazione.
La tesi, pur suggestiva, non può trovare accoglimento.
Non è dubitabile che l’impresa che non abbia partecipato alla gara non è legittimata a contestarne eventuali vizi di legittimità, poiché ciò si tradurrebbe in un sindacato generale sulla legittimità dell’azione amministrativa, essendo la partecipazione alla gara il titolo legittimante ad impugnarne gli atti. La posizione del soggetto non partecipante è quella del quisque de populo. Ma del pari deve ritenersi che anche l’impresa esclusa dalla gara non possa essere ammessa a contestarne la legittimità, se non contesta l’esclusione, poiché anch’essa è un non-partecipante. Nell’un caso e nell’altro l’interesse alla riedizione della gara attiene all’area del mero fatto.
L’interesse legittimo, secondo la più moderna dottrina, si identifica nella possibilità di incidere sull’esercizio di un determinato potere amministrativo e si radica in capo non a qualunque amministrato, ma solo a coloro la cui posizione, soggetta all’esercizio di una pubblica potestà, viene dall’ordinamento ritenuta meritevole di tutela giuridica. La mancata partecipazione alla procedura concorsuale determina la conseguenza che il potere pubblico attinente all’organizzazione e allo svolgimento della procedura medesima non tocca alcuna posizione dell’interessato, che pertanto assume solo un interesse di mero fatto alla contestazione della gara e ciò quanto se la mancata partecipazione sia stata determinata da un atto volontario, quanto se sia stata cagionata da un provvedimento amministrativo, con l’ovvia precisazione che in tale ultimo caso l’impresa esclusa è ammessa a contestare l’esclusione (C.d.S. V, 29 dicembre 2009 n. 8969; 21 novembre 2007 n. 5925). Nel caso di specie l’accoglimento del ricorso incidentale determinerebbe appunto l’esclusione della ricorrente ed avrebbe quindi effetto paralizzante sul gravame principale. Il primo deve quindi essere trattato prioritariamente.
4. Nel merito il ricorso incidentale è palesemente privo di fondamento, ed il Collegio ritiene quindi di prescindere dalle ulteriori eccezioni in rito formulate dalla ricorrente principale.
Quanto al primo motivo del ricorso incidentale, è sufficiente rilevare che la lex specialis (punto 10 del bando, sub “terza busta”), nel disciplinare le modalità di presentazione dell’offerta, non prevedeva la firma della stessa in ogni sua pagina. La ricorrente ha quindi rispettato le norme di gara e non doveva essere esclusa per il motivo in esame, in base al principio per il quale in sede di gara per l'affidamento di appalti la mancata sottoscrizione di ogni pagina di ciascun documento, in presenza peraltro della firma regolarmente apposta in calce allo stesso, non toglie efficacia al documento medesimo nella sua interezza e non è atta a generare dubbi sulla sua provenienza (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 19 maggio 2003 n. 815). In assenza quindi di specifiche previsioni della legge speciale che nel caso di specie, si ripete, mancavano la firma in calce all’offerta è sufficiente a ricondurre al firmatario l’intero suo contenuto. Quanto all’allegato all’offerta, trattasi di una tabella ministeriale di prezzi che non rientra nel contenuto dell’offerta, e non doveva pertanto essere firmata ai fini dell’ammissione alla gara.
Il secondo motivo è privo di pregio poiché dalla dichiarazione della ricorrente di non essere soggetta all’applicazione della normativa sul diritto al lavoro delle persone disabili si evince facilmente che, a fortiori, detta legge è stata dalla stessa rispettata.
Il terzo motivo è anch’esso infondato poiché la polizza fideiussoria è stata presentata su carta intestata della SACE BT s.p.a. ed appare alla stessa riconducibile, e la ricorrente non fornisce elementi atti a dimostrare il contrario.
Il ricorso incidentale deve pertanto essere respinto e la trattazione può venire all’esame del ricorso principale.
5. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale devono essere respinte.
5.1 La ricorrente principale non era onerata ad impugnare immediatamente le clausole lesive della legge di gara poiché, per giurisprudenza consolidata, le norme di una lex specialis suscettibili di cagionare immediatamente una lesione al concorrente sono quelle che gli impediscono la partecipazione. Le clausole che invece stabiliscono criteri (ritenuti) irragionevoli per la valutazione delle offerte, come nella fattispecie in esame, non sono immediatamente lesive ma lo diventano al momento di conclusione della procedura, se e quando l'aggiudicazione avviene a favore di altri che non sia il concorrente interessato. Infatti solo in tale momento questi subisce una lesione nella sua posizione giuridica a causa della mancata aggiudicazione mentre nelle fasi precedenti della procedura può solo paventare un danno che, allo stato, si presenta incerto nel suo verificarsi, posto che ancora non è certo quale sarà l'offerente vincitore (C.d.S. A.P. 29 gennaio 2003, n. 1). Si tratterebbe quindi di un danno meramente ipotetico che non può trovare protezione giuridica.
5.2 Deve essere respinta anche la seconda eccezione preliminare. E’ vero che la ricorrente principale, classificatosi al terzo posto, giammai potrebbe ottenere l'aggiudicazione del contratto pubblico in discussione, ma ciò non toglie che goda comunque di un interesse giuridicamente tutelato all'annullamento della procedura, poiché in tal caso la stazione appaltante procederebbe al rifacimento della gara ed essa sarebbe quindi rimessa in gioco, fruendo così di ulteriori possibilità di aggiudicazione. Si tratta di un interesse non finale ma strumentale, tendente ad ottenere non l'aggiudicazione ma una nuova possibilità di conseguirla, interesse che la giurisprudenza ritiene meritevole di tutela (C.d.S. V, 14 gennaio 2009 n. 101).
Non può poi ipotizzarsi che la ricorrente fosse onerata a fornire prova della possibilità di risultare aggiudicataria. Tale tesi infatti proverebbe troppo poiché la ricorrente lamenta che l'irrazionalità delle clausole relative all'attribuzione dei punteggi abbia viziato l'intera procedura, sicché sarebbe illogico chiamarla a fornire una prova di resistenza sulla base degli stessi criteri che sono oggetto di contestazione.
6. Venendo alla trattazione del ricorso nel merito il Collegio, ad un più attento esame della controversia rispetto alla sommaria delibazione in Camera di Consiglio, ritiene che il gravame sia meritevole di accoglimento.
La legge speciale di gara, all'art. 5 del bando, prevedeva un'articolazione del punteggio massimo da assegnare alle offerte che sarebbero state presentate nella misura di 60 punti per la qualità del servizio e 40 punti per il prezzo proposto. A sua volta il punteggio relativo alla qualità del servizio era articolato in due voci, alle quali sarebbe stato attribuito un massimo di 30 punti ciascuna, indicate come “Progetto tecnico organizzativo della gestione del servizio” e “ Proposte migliorative del servizio”. La norma prevedeva poi che l'attribuzione del punteggio per la prima sottovoce sarebbe avvenuto mediante comparazione delle proposte formulate dai concorrenti e attribuzione del punteggio maggiore a quella che avrebbe formulato la proposta migliore, e di punteggi via via inferiori alle altre proporzionalmente alla qualità delle proposte. Il punteggio per il secondo elemento sarebbe stato assegnato attribuendo cinque punti per ogni proposta migliorativa ritenuta “tale e significativa” dalla Commissione di gara, fino ad un massimo di sei proposte. Queste disposizioni erano ripetute all'art. 6 del capitolato d’oneri il quale inoltre, all’art. 7, individuava una serie di elementi che specificavano i parametri suddetti. In riferimento al primo elemento tale ultima norma faceva obbligo al concorrente di produrre una relazione tecnico illustrativa riportante i criteri di gestione dei singoli servizi, proposte tecniche di controllo e autocontrollo del livello qualitativo dei servizi, il piano per sostituzioni ferie e malattie, la divisa che avrebbe indossato il personale, l'indicazione della qualifica e delle competenze del personale (ivi compresa la conoscenza di lingue straniere) che l'offerente avrebbe utilizzato in caso di aggiudicazione, il programma di formazione e di aggiornamento del personale stesso, il piano delle misure di sicurezza adottate ed infine, con clausola di chiusura, “quant'altro ritenuto necessario per l'attribuzione del punteggio relativo”.
Con riguardo al secondo elemento la disposizione faceva obbligo agli offerenti di produrre una relazione tecnico illustrativa contenente l'elencazione di proposte migliorative ritenute opportune per un’organizzazione più funzionale dei servizi oggetto di gara.
La legge speciale non attribuiva però un peso ponderale ad alcuno degli elementi testé citati.
Sotto questo profilo la censura contenuta nel primo motivo del ricorso principale coglie nel segno. L’art. 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al comma 4 prevede che il bando, per ciascuno dei criteri di valutazione prescelti, deve indicare i subcriteri e i subpesi o i subpunteggi, sia pure “ove necessario”. La presente fattispecie costituiva ipotesi in cui era necessaria l'indicazione di subcriteri con i relativi pesi ponderali. La complessità dell’oggetto della gara, costituito da ben otto servizi, era infatti tale che solo in tal modo i concorrenti sarebbero stati messi in grado di formulare un'offerta appropriata alle esigenze della stazione appaltante e conforme alla propria organizzazione. Nel caso di specie invece gli offerenti, stante la mancata indicazione dei pesi ponderali (anche) ai subcriteri di valutazione, erano chiamati a costruire una proposta contrattuale secondo indirizzi vaghi e, in buona sostanza, parzialmente “al buio” poiché non sapevano quale importanza la Commissione avrebbe attribuito all’una o all’altra parte dell’offerta. Ne segue quindi che la Commissione ha fruito di una discrezionalità eccessiva nel procedimento di valutazione delle offerte presentate, mentre la normativa sui contratti pubblici impone che, con l'indicazione nella legge speciale di tutte le regole per lo scrutinio, anche tecnico, delle offerte l'organo di gara non possa liberamente scegliere quale, tra i diversi criteri di valutazione, debba rivestire un peso maggiore e quale un peso minore. Se così non avviene, come non è avvenuto nel caso di specie, ne risulta ostacolata la concorrenza e violato anche il fondamentale principio di parità di trattamento, potendo la Commissione dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica attribuire il peso ritenuto più opportuno all'uno o all'altro dei sottoparametri indicati nel capitolato speciale, con inversione procedimentale rispetto alle scansioni previste dalla legge. L’art. 83 del d.lgs. 163/06, si ripete, prevede che con l'emanazione del bando termini la discrezionalità in ordine alla scelta dei parametri ed al rilievo da attribuire a ciascuno di essi.
Nel caso di specie gli elementi da cui trarre la valutazione qualitativa e la relativa incidenza di essi sono stati esplicitati nei verbali di gara (verbali del 2 e 3 marzo 1999), mentre avrebbero dovuto essere resi noti ai concorrenti fin dal momento dell'indizione della procedura. Deve quindi essere accolto il primo motivo del ricorso principale, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza.
7. L'accoglimento del ricorso principale comporta l’improcedibilità dei ricorsi sub RR.GG. nn. 1269/09 e 1643/09, poiché questi tendono al conseguimento dell'aggiudicazione del contratto pubblico de quo e l'annullamento dell'intera gara comporta che tale risultato non possa più essere ottenuto, con conseguente carenza di interesse sopravvenuta in capo ai ricorrenti alla definizione dei gravami in discussione.
8. In conclusione, nella causa sub R.g. n. 1103/2009 deve essere respinto il ricorso incidentale ed accolto quello principale, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese processuali vengono liquidate in € 6.000 (seimila/00), cui devono essere aggiunti i soli oneri per IVA e CPA, e sono poste a carico, in solido tra loro, del Comune di Siena e dei controinteressati Società Novamusa S.p.A., Le Macchine Celibi Soc. Coop. a r.l., Athena Società Cooperativa e COPAT Società Coop. Le spese vengono compensate rispetto alla società Pierreci, sussistendone giuste ragioni in virtù dell’accoglimento parziale delle tesi dalla stessa sostenute. Nulla spese per i controinteressati non costituiti.
I ricorsi sub RR.GG. nn. 1269/09 e 1643/09 vengono dichiarati improcedibili e le spese processuali compensate, sussistendone giuste ragioni.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sez. I, riuniti i ricorsi in epigrafe, nella causa sub R.g. n. 1103/09 respinge il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale, annullando per l’effetto gli atti impugnati; dichiara improcedibili i ricorsi RR.GG. nn. 1269/09 e 1643/09.
Spese come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Riccardo Giani, Primo Referendario
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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