SENO PAMELA elettivamente domiciliata in Roma, circonvallazione Trionfale n. 27 presso lo studio dell’avv. Antonio Lombardo che la rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede dell’avvocatura comunale e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Sergio Siracusa
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione dirigenziale n. 1958 del 15 ottobre 2004 con cui il Comune di Roma – Municipio VI ha ordinato a Seno Pamela di demolire le opere ivi indicate;
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 4 febbraio 2010;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 13/01/05 e depositato il 12/02/05 Seno Pamela ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1958 del 15 ottobre 2004 con cui il Comune di Roma – Municipio VI le ha ordinato di demolire le opere ivi indicate.
Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 15/02/05, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1404/05 del 10/03/05 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All’udienza pubblica del 4 febbraio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato.
Seno Pamela impugna la determinazione dirigenziale n. 1958 del 15 ottobre 2004 con cui il Comune di Roma – Municipio VI le ha ordinato di demolire le opere ivi indicate e consistenti nel cambiamento di destinazione d’uso da magazzino ad abitazione di un’unità immobiliare di 50 mq. circa e in un ampliamento ad uso abitativo di circa 15 m. circa realizzato su un preesistente terrazzo.
La ricorrente per il solo mutamento di destinazione d’uso di 50 mq. ha presentato al Comune di Roma in data 02/12/04 istanza di condono edilizio.
Il Tribunale ritiene che la presentazione – in epoca antecedente alla proposizione del ricorso - dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria per la definizione di illeciti edilizi ai sensi dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, rende inammissibile – in parte qua (e, precisamente, solo per quella parte del provvedimento avente ad oggetto le opere coperte dall’istanza di condono) - il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio dell'illecito edilizio.
Infatti, una volta presentata la predetta domanda di sanatoria, il provvedimento repressivo perde efficacia – limitatamente alle opere oggetto dell’istanza di condono - in quanto deve essere sostituito o dal permesso di costruire in sanatoria o da un nuovo procedimento sanzionatorio essendo l’amministrazione tenuta, in quest’ultimo caso, in base a quanto previsto dall’art. 40 comma 1° l. n. 47/85, al completo riesame della fattispecie assumendo, ove del caso, nuovi e definitivi provvedimenti sanzionatori.
Nel consegue che nel primo caso il ricorrente non ha interesse a proporre il ricorso avverso l'ingiunzione a demolire, mentre nel secondo caso dovrà impugnare il nuovo provvedimento repressivo; pertanto, va dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso presentato avverso l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusivamente realizzate, ove il ricorrente – successivamente alla stessa - abbia presentato istanza di sanatoria.
In questo senso si esprime l’orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente (Cons. Stato sez. IV n. 756/08; Cons. Stato sez. IV n. 3546/08; Cons. Stato sez. V n. 3659/07; TAR Marche n. 960/08) il quale ha avuto modo di precisare che in fattispecie quali quella in esame, dovendo l'Amministrazione emettere il diniego esplicito dell’istanza di condono e, successivamente, un nuovo provvedimento sanzionatorio, l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio è quello di richiedere la caducazione giurisdizionale di tali atti e non già dell’originario provvedimento repressivo che ha perso efficacia in conseguenza dell’avvenuta tempestiva presentazione della domanda di condono edilizio.
Ne consegue che la domanda di annullamento dell’atto impugnato – limitatamente a quella parte del provvedimento avente ad oggetto le opere (e, precisamente, il mutamento di destinazione d’uso dell’unità immobiliare di 50 mq.) che rientrano nell’istanza di condono - deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
E’, invece, infondata la domanda di annullamento avente ad oggetto quella parte dell’ordinanza di demolizione che riguarda l’ampliamento ad uso residenziale di 15 mq. realizzato sul preesistente terrazzo e non compreso nell’istanza di condono.
Con la prima censura è stato dedotto il vizio d’incompetenza perché l’atto avrebbe dovuto essere adottato, in ossequio a quanto previsto dalla l. n. 47/85, dal Sindaco e non dal dirigente (come è avvenuto) in mancanza di una specifica delega.
Il motivo è infondato perchè, secondo quanto previsto dall’art. 107 comma 3° lettera g) d. lgs. n. 267/00, spetta ai dirigenti l’adozione di “tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale” nel cui ambito rientra il provvedimento impugnato.
Nessuna delega era, pertanto, necessaria nella fattispecie in quanto il dirigente era titolare del potere sanzionatorio in materia edilizia, estrinsecatosi con l’adozione dell’atto impugnato, a lui direttamente attribuito dall’art. 107 d. lgs. n. 267/00.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta l’esistenza del vizio di difetto di motivazione in quanto l’amministrazione non avrebbe indicato nel provvedimento impugnato l’interesse pubblico posto a fondamento della demolizione e ritenuto prevalente rispetto all’affidamento del privato.
La censura è infondata in quanto la gravata ordinanza demolitoria risulta congruamente motivata in riferimento alla ritenuta abusività delle opere, compiutamente descritte, e alla carenza di titolo edilizio abilitativo idoneo che ha indotto l’amministrazione a qualificare correttamente la fattispecie ai sensi dell’art. 33 d.p.r. n. 380/01.
In via generale, poi, deve ritenersi che l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti.
Pertanto, il presupposto per l’adozione dell’ordinanza di demolizione è costituito soltanto dalla constatata esecuzione dell'opera in difformità dal titolo edilizio abilitativo o in carenza dello stesso con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione, laddove la valutazione dell’interesse e dell’affidamento del privato è necessaria solo in presenza di particolari circostanze (quale, ad esempio, la risalenza nel tempo dell’opera) la cui ricorrenza nella fattispecie non è stata nemmeno dedotta (Cons. Stato sez. V n. 5229/09; Cons. Stato sez. IV n. 2705/08 TAR Campania – Napoli n. 9638/09; TAR Puglia – Lecce n. 3176/09).
Per questi motivi il ricorso è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato.
La peculiarità della vicenda giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater:
1) dichiara il ricorso, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2010 in prosecuzione della Camera di Consiglio del 4 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Pio Guerrieri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)