T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 16 marzo 2010 n. 4115
Pres. Perrelli Est. Chinè
O. Rotondo, (Avv.ti P. Ciuffa, F. Fraticelli e P. Passaro) c/
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di
Frosinone (Avv. A. Mollo) ed altri. |
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Esprorpiazione per p.u. – Beni - Restituzione d’ufficio – Illegittimità – Ragioni – Istanza di espropriati – Necessità.
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In materia di espropriazioni, dopo la conclusione del procedimento ablativo con l’emanazione del provvedimento di esproprio, non è consentito lo ius poenitendi dell’ente espropriante, né la revoca dell’atto ablativo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, con un atto che disponga d’ufficio la restituzione del bene acquisito al patrimonio dell’ente per ragioni di merito, cioè di convenienza o opportunità. Infatti, ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, non è permessa alcuna restituzione dei diritti dominicali oggetto di espropriazione, se non ad iniziativa o su istanza degli stessi espropriati, i quali sono titolari di un diritto potestativo di richiedere la retrocessione parziale o totale dei beni trasferiti per ragioni di pubblica utilità.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 14998 del 2001, proposto da: Orlando Rotondo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Ciuffa, Francesca Fraticelli e Pierpaolo Passaro, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi, sito in Roma, Via Lucrezio Caro, 38;
contro
Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.g.; Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Mollo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lorenzo Sciubba, sito in Roma, via G. Avezzana, 1; Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Rosa Maria Privitera, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
per l'annullamento:
- del decreto del 21.03.2000, non notificato, con il quale la Provincia di Frosinone – Ufficio Espropri, ha revocato l’esproprio del terreno di proprietà del ricorrente;
- della Delibera n. 57 del 5.11.1999, con la quale il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone, ha avanzato la richiesta per la retrocessione del citato immobile, e della conseguente istanza del Presidente del Consorzio, n. 3140 del 19.11.1999, unitamente a tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenti, compresa la domanda di annotazione presso la Conservatoria dei RR.II. di Frosinone del 27.09.2001;
- nonché per il risarcimento dei danni subiti dal ricorrente in virtù dei provvedimenti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2010 il dott. Giuseppe Chiné e uditi i difensori delle parti come da relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, il ricorrente, proprietario di una porzione immobiliare sita nel Comune di Veroli, ha impugnato, sia il decreto del 21.03.2000, con il quale la Provincia di Frosinone – Ufficio Espropri ha revocato l’esproprio del terreno di proprietà del ricorrente medesimo, sia la delibera n. 57 del 5.11.1999, con la quale il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone ha avanzato la richiesta di retrocessione dell’immobile espropriato, sia la conseguente istanza del Presidente del Consorzio n. 3140 del 19.11.1999.
Con l’atto di gravame, il ricorrente ha dedotto che, quale proprietario della suddetta porzione immobiliare, nel 1981, è stato destinatario di un provvedimento del Prefetto di Frosinone di esproprio (necessario al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone per realizzare la superstrada Sora – Frosinone) di una porzione di terreno ortivo di mq 130, confinante con un fabbricato usato per civile abitazione di proprietà dello stesso ricorrente.
A seguito del predetto provvedimento, il ricorrente ha instaurato due distinti giudizi: uno, dinanzi alla Corte d’Appello di Roma per la determinazione della giusta indennità di esproprio (in considerazione della svalutazione del predetto fabbricato); l’altro, dinanzi il Tribunale di Frosinone per il risarcimento dei danni cagionati alo citato fabbricato a causa dei lavori di costruzione della superstrada Sora - Frosinone.
Il ricorrente ha altresì dedotto che, nel corso del 1999, il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone, non avendo avuto necessità di utilizzare detto terreno, rivolgeva formale istanza alla Provincia di Frosinone di provvedere alla retrocessione del suddetto terreno. Detta Amministrazione, con decreto del 21.03.2000, accoglieva favorevolmente la richiesta del Consorzio ed ordinava allo stesso di provvedere a tutte le formalità del caso, tra cui la notifica al ricorrente (mai avvenuta) e la variazione presso la Conservatoria dei RR.II. (avvenuta in data 27.09.2001).
2. A sostegno del gravame, ha articolato le seguente doglianze: 1) Violazione di legge: incompetenza dell’Organo adottante ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 L.R. 13/1997 e 31 L.R. 11/1997; violazione della L.R. 29.12.1978 n. 79 artt. 2 e 4 e conseguente nullità del Decreto 21.03.2000; 2) Carenza di istruttoria e violazione della L. 240/91; 3) Violazione della L. 2359/1865 art. 60 e seguenti; eccesso e abuso di potere sotto tutti i profili sintomatici.
3. Si sono costituiti in giudizio il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone nonché la Regione Lazio, instando entrambi per il rigetto del gravame; non si è costituita la Provincia di Frosinone.
3. Con ordinanza n. 40 del 10 gennaio 2002, la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
4. All’udienza dell’8 febbraio 2010, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso si palesa fondato, nei termini meglio di seguito precisati.
2. Con il decreto del 21.03.2000, oggetto del presente gravame, la Provincia di Frosinone, accogliendo l’istanza proveniente dal presidente del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di Frosinone, ha parzialmente revocato il decreto prefettizio di esproprio n. 219/4 del 20.11.1981, con riferimento al terreno ortivo sito nel Comune di Veroli, località Mignardi, già di proprietà del ricorrente. Con lo stesso decreto, è stato ordinato al Consorzio, tra l’altro, di procedere alle necessarie trascrizioni presso la conservatoria dei registri immobiliari.
3. Per indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo nella specie di discostarsi, dopo la conclusione del procedimento ablativo con l’emanazione del provvedimento di esproprio, la legge non consente lo ius poenitendi dell’ente espropriante, né la revoca dell’atto ablativo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, con un atto che disponga d’ufficio la restituzione del bene acquisito al patrimonio dell’ente per ragioni di merito, cioè di convenienza o opportunità (Cass. 10 novembre 2005, n. 21825).
Le ragioni che sostengono detto principio emergono con immediatezza dalla disciplina di cui agli artt. 60 ss. della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (ed ora, di cui agli artt. 46 e 48 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), la quale non permette alcuna restituzione dei diritti dominicali oggetto di espropriazione, se non ad iniziativa o su istanza degli stessi espropriati, i quali sono titolari di un diritto potestativo di richiedere la retrocessione parziale o totale dei beni trasferiti per ragioni di pubblica utilità. In sintesi, il procedimento per la retrocessione dei beni espropriati è necessariamente a “istanza di parte”, non essendo ammesso dal legislatore che si possa procedere alla restituzione del bene espropriato d’ufficio. Di qui la conclusione in ordine alla sussistenza di un’impossibilità giuridica per l’espropriante “di revocare, per una sopravvenuta valutazione degli interessi in giuoco, l’atto ablativo dopo la sua emissione, rilevando eventuali nuove ragioni di opportunità che possano far venire meno quelle, emerse con la pubblica utilità, tacitamente o espressamente dichiarata di regola da altro soggetto dell’opera da realizzare sulle aree poi acquisite, per effetto del provvedimento ablativo” (Cass. n. 21835 del 2005).
4. Traslando il superiore principio all’odierno gravame, si palesa fondata la terza ed ultima doglianza formulata dal ricorrente, con la quale è stata denunciata la violazione della disciplina degli artt. 60 ss. della legge n. 2359 del 1865.
In accoglimento del proposto gravame, il decreto del 21.03.2000, recante revoca parziale del provvedimento di esproprio n. 219/4 del 20.11.1981, va pertanto annullato.
Il pronunciato annullamento non lascia residuare alcun interesse in ordine allo scrutinio della altre doglianze proposte, che possono ritenersi assorbite.
5. Deve, invece, essere respinta la domanda di risarcimento danni, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova, neppure di tipo logico – presuntivo, a suo carico ai sensi dell’art. 2043 c.c., in ordine al presunto danno subìto.
6. Per la novità della questione esaminata, sussistono giusti motivi per compensare spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il decreto impugnato, nei termini meglio precisati in motivazione.
Respinge la domanda di risarcimento danni.
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:
Michele Perrelli, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Giuseppe Chine', Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2010
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