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| n. 3 -2010 - © copyright |
T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 5 marzo 2010 n. 1426
Pres. Calvo – Rel. Sinigoi
Meditalia sas (avv. Lombardi Comite) c. Azienda Ospedaliera Universitaria S.Giovanni Battista di Torino (avv.ti Di Palo, Zucca) |
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1. – Giudizio amministrativo – Controinteressati – Appalto – Esclusione per mancanza requisiti partecipazione – Insussistenza.
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2. - Contratti p.a. – Appalto – Gara – Mancata dichiarazione requisiti morali soggetti cessati – Esclusione dalla gara.
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3. – Contratti p.a. – Appalto – Gara – Integrazione documenti – In caso documentazione del tutto mancante – Esclusione.
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4. - Contratti p.a. – Appalto – Gara – Richiesta chiarimenti – Termine per adempiere – Natura perentoria – Mancanza indicazione nel bando – Irrilevanza.
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1. – Qualora il concorrente ad una gara di appalto impugni la sua esclusione a seguito della verifica dei requisiti di partecipazione, non vi sono controinteressati cui debba essere effettuata la notifica del ricorso.
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2. – Legittimamente è escluso dalla gara il concorrente che non dichiari i requisiti di capacità morale dei soggetti rivestenti cariche societarie cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
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3. – La regolarizzazione dei documenti di gara non è consentita in caso di documentazione del tutto mancante.
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4. – Posto che la richiesta di integrazioni è una facoltà della P.A., è legittima la fissazione di un termine per provvedere alla produzione (e non al mero invio) dei chiarimenti o delle integrazioni, a pena di esclusione, e quindi inequivocabilmente perentorio, anche laddove la legge di gara non abbia previsto un siffatto termine per la regolarizzazione dei documenti.
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