Zacchia Antonio, rappresentato e difeso dagli avv. Mancini Monaldo, Goffredo Mucci, Romano Silvestri, con domicilio eletto presso Goffredo Mucci in Roma, via Gallia, 86;
contro
Ministero della Difesa, Comando Aeroporto F. Baracca Roma, Comando II Regione Aerea, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del foglio prot. n. TM2-1/1242/B 2847 del 28.3.1996 dell’Aeroporto “F. Baracca” – Servizio Amministrativo - Roma; del foglio TR2-841/18585/19-D del 28.2.1995 e del foglio n. TR2-841/51351/19-D del 25.5.1995 entrambe del Comando II Regione Area, Direzione di Amministrazione 4° Uff. Tratt. Economici, nonché dei fogli richiamati da questi e precisamente foglio TM2-1/0562/P1373 del 13.2.1996, foglio AD1/12/1/93827/F3-1/3A del 6.10.1994, foglio AD1/12/1/47889/F3-4/2 del 13.5.1995, foglio TR2-840/446/F3-1 del 17.10.1994; di tutti gli atti a questi propedeutici, conseguenti e connessi;
e PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO
nell’ambito della giurisdizione esclusiva di cui all’art. 29 del T.U. 26.6.1924 n. 1054 e dell’art. 7 della legge 6.12.1971 n. 1034, del diritto a percepire il trattamento economico di trasferimento di cui all’art. 1 della legge 10.3.1987 n. 100 (“Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare”) e la liquidazione al pagamento del detto trattamento finora maturato, con la declaratoria dell’obbligo da parte dell’Amministrazione della Difesa a completarlo e continuarlo secondo legge, con tutti gli accessori, gli arretrati e con condanna dell’Amministrazione stessa al pagamento di quanto già dovuto, salve le somme maturande..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Aeroporto F. Baracca Roma e di Comando II Regione Aerea;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2010 il dott. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori avv.to Monaldo Mancini e l'avv. dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente – previa impugnazione strumentale della nota 28 marzo 1996, n. 2847, con la quale l’intimata amministrazione ha disposto il recupero delle somme erogate - chiede accertarsi il proprio diritto a percepire (rectius, conservare) il trattamento economico di trasferimento del personale militare, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 100/1987, in relazione al trasferimento d’autorità dall’aeroporto di Peretola – Firenze al Comando aeroporto di Centocelle – Roma.
L’interessato deduce:
a)violazione dell’art. 3, c. 1, 3 e 4, della L. n. 241/1990;
b)violazione della L. 10 marzo 1987, n. 100;
c)eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà;
d)irripetibilità delle somme percepite in buona fede nonché difetto di istruttoria, omessa valutazione e ponderazione degli interessi pubblici.
Si è costituita l’Avvocatura di Stato per resistere al ricorso.
All’udienza del 20 gennaio 2010 la causa è stata spedita in decisione.
Il ricorso è infondato.
Con il ricorso in esame, sostiene il ricorrente di aver diritto al riconoscimento del trattamento di missione in quanto Sergente maggiore dell’aeronautica militare con effetto retroattivo sin dal momento dell’intervenuto trasferimento di sede (avvenuto in data 15/10/1992) dall’aeroporto di Peretola-Firenze al comando aeroporto di Centocelle-Roma, occorso prima del provvedimento del ministro della difesa n. 940 del 21 aprile 1993 con cui egli è stato promosso al grado di sergente maggiore con decorrenza dal 2/10/1992.
Osserva in primo luogo il Collegio che nel momento in cui il ricorrente è stato trasferito all’aeroporto di Centocelle-Roma egli ricopriva il grado di “Sergente” e non “Sergente maggiore; aveva, quindi, l’obbligo dell’accasermamento, ai sensi dell’art. 48 del Regolamento di Disciplina Militare (d.p.r. 545/86).
Poiché la ratio della corresponsione dell’indennità di trasferimento è quella di far fronte alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento, e cioè il permanere in altro comune e, quindi, compensare le maggiori spese sostenute dall’interessato per trasferirsi, ciò significa che l’indennità non spetta laddove sussista l’obbligo di fruire degli alloggiamenti di servizio.
Ritiene però il ricorrente che l’indennità spetti in quanto la nomina al grado di “Sergente maggiore” è avvenuta con effetto retroattivo ad un momento precedente all’assegnazione al Comando di Centocelle-Roma.
Osserva al contrario il Collegio che secondo il più recente e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, in materia opera il limite di cui all’art. 4 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, il quale dispone che: “La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi nelle missioni compiute sia all’interno della Repubblica, sia all’esterno, e per i periodi di missione già decorsi alla data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo.” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1692 e T.a.r. Lazio, Sez. I, 12 maggio 2005, n. 3744).
Altrettanto infondata è la censura di illegittimità del recupero disposto dall’amministrazione siccome operato senza tenero conto delle condizioni economiche e familiari dell’accipiens né della sua buona fede.
Il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti a pubblici dipendenti costituisce per la P.A. l'esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, ex art. 2033 c.c., avente carattere di doverosità e privo di valenza provvedimentale, sicché il mancato assolvimento delle forme e formalità procedimentali (id est, difetto di motivazione, difetto di istruttoria,omessa valutazione degli interessi latitanti) non può essere considerato come causa, ex se, di illegittimità del procedimento (cfr Tar Lazio, Roma, sez. II Ter, sent. 1 settembre 2005 n. 6497).
Quale corollario della natura doverosa dell’atto di recupero, deve riconoscersi che la buona fede dell'accipiens non è di ostacolo all'esercizio, da parte dell'Amministrazione, del diritto di ripetere le somme indebitamente erogate ai sensi dell'art. 2033 c.c., essendo solo necessario che l’atto chiarisca le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto a quella determinata somma corrispostagli per errore (Tar Lazio, Roma, sez. II Ter, sent. 1 settembre 2005 n. 6497).
Nel caso di specie, l’amministrazione ha sufficientemente e congruamente esplicitato le ragioni per le quali il ricorrente non aveva diritto a percepire la suddetta indennità (cfr documentazione in atti).
Resta l’obbligo in capo all’amministrazione di operare il recupero con modalità tali da non arrecare al ricorrente un pregiudizio economico grave ed irreparabile.
Alla luce delle superiori premesse ritiene il Collegio che ricorso debba essere rigettato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ bis, respinge il ricorso meglio in epigrafe specificato.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)