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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE III - Sentenza 12 marzo 2010 n. 735
Pres.Antonio Cavallari – Est.Patrizia Moro
Cardellicchio e altro (avv. C. Pentassuglia) c.
Comune di Statte (avv. F. Caricato),
Rede s.r.l. (avv. S. Sticchi Damiani).


1. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Revoca – Indennizzo – Diritto – Illegittimità del provvedimento – Non è presupposta.

 

2. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Revoca – Indennizzo – Mancata previsione – Volontà della p.a. – Vizio – Esclusione.

 

3. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Revoca – Indennizzo – Riconoscimento – Presupposti.

1. Ai sensi dell’art.21-quinquies, l. 7 agosto 1990 n.241, il diritto all’indennizzo, scaturente da un provvedimento di revoca di un atto ad efficacia durevole ed incidente su rapporti negoziali, non presuppone la illegittimità del provvedimento amministrativo di revoca, ma il solo verificarsi della revoca per legittime ragioni di pubblico interesse.

 

2. In tema di revoca ai sensi dell’art.21-quinquies, l. 7 agosto 1990 n.241, l’assenza della previsione dell’indennizzo nella delibera non costituisce un vizio della volontà della p.a.; infatti, il diritto all’indennizzo, in quanto elemento che non deve concorrere alla formazione della volontà della p.a. consegue alla revoca.

 

3. Ai fini del riconoscimento dell’indennizzo previsto dall’art.21-quinquies, l. 7 agosto 1990 n.241, rileva non la tempestività dell’azione impugnatoria, ma la tempestiva tutela del relativo diritto.


REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza



ha pronunciato la presente

SENTENZA





per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e patrimonio del Comune di Statte n. 1292 del 23.9.2009, avente ad oggetto “procedura negoziata finalizzata all’alienazione dell’ex mercato comunale coperto-aggiudicazione definitiva in favore della ditta RE.DE srl di Lecce”;

di ogni atto presupposto, compresi:

delib. G.M. 148 del 17.9.2007;

nota prot. n. 18208 del 29.10.2007 del Responsabile del Settore AA.GG. del Comune di Statte;


delib. G.C. n. 203 del 10.9.2009;

determinazione del Responsabile del Settore AA.GG. del Comune di Statte n. 867 del 12.6.2008; determinazione del Responsabile del Settore AA.GG. del Comune di Statte n. 1227 del 11.9.2009; determinazione del Responsabile del Settore AA.GG. del Comune di Statte n. 1292 del 23.9.2009;

nota prot. n. 16467 del 21.10.2009 del Responsabile del Settore AA.GG. del Comune di Statte;

nonchè di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso.



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 43 del 2010, proposto da:

Nicola Cardellicchio, Rosa Sportelli, rappresentati e difesi dall'avv. Cataldo Pentassuglia, con domicilio eletto presso Luca Monticchio in Lecce, via del Mare, 7/A;

contro



Comune di Statte, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Caricato, con domicilio eletto presso Nicola Stefanizzo in Lecce, via G.A. Ferrari 5;

Rede Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Saverio Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Statte;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rede Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2010 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti Pentassuglia, Caricato e Sticchi Damiani;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;



I ricorrenti, in qualità di concessionari di alcuni locali siti nel mercato coperto del Comune di Statte, hanno chiesto l’annullamento degli atti epigrafati con i quali l’Amm.ne comunale ha alienato, a seguito di procedura negoziata, il mercato coperto alla impresa RE.DE srl, deducendo i seguenti motivi di gravame.

1)Violazione art.42 d.legs. 18.8.2000 n.267 - Incompetenza della giunta Comunale.

2)violazione dell’art.42 d.legs. 18.8.2000 n.267- Incompetenza del responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio-Eccesso di potere.

3)Violazione del regolamento comunale adottato con del. C.C. 36/2007. Eccesso di potere.

4)Violazione dell’art.21 quinquies L.241/2000-Incompetenza-Eccesso di potere.

I ricorrenti lamentano, altresì, la mancata previsione negli atti impugnati di qualsivoglia disposizione indennitaria in loro favore.

Può prescindersi dalle eccezioni di inammissibilità/irricevibilità del ricorso sollevate dalla difesa delle parti costituite in considerazione dell’infondatezza dell’azione impugnatoria proposta dai ricorrenti.

Inoltre, quanto alla dedotta irritualità della costituzione in giudizio del Comune di Statte,atteso che il mandato difensivo al procuratore è stato conferito dal Dirigente del Settore LL.PP e Patrimonio, deve rilevarsi che, come risulta dai documenti esibiti in giudizio dall’Amm.ne Com.le,con delibera di n.10 del 12.1.2010 ls Giunta Comunale ha deliberato di affidare al responsabile del Servizio Patrimonio –Lavori Pubblici le risorse necessarie per il conferimento dell’incarico legale per la costituzione nel giudizio in oggetto; a ciò aggiungasi che tale atto risulta coerente con l’art.104 dello Statuto del Comune di Statte il quale prescrive che i responsabili dei servizi e degli uffici svolgono i compiti di cui all’art.107 comma 3 del T.U. Enti Locali approvato con d.legs. 267/00 e che “ai responsabili degli uffici e dei servizi con incarico dirigenziale viene attribuita la rappresentanza legale in giudizio,a seguito di una valutazione tecnica circa l’opportunità di resistere in giudizio o di promuovere nuove azioni;sottoscrivono eventuali transazioni o conciliazioni stragiudiziali nelle materie di loro competenza”.

Inoltre, il Dirigente comunale , ai sensi dell'art. 107, comma 2, D.Lg.vo n. 267/2000 ha la rappresentanza legale del Comune e con apposita norma statutaria (cfr. art. 6, comma 2, D.Lg.vo n. 267/2000, che affida allo Statuto di prevedere, tra l'altro, "i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio") può essere stabilito che la decisione di promuovere o resistere ad una lite giudiziaria può essere attribuita ai competenti Dirigenti comunali. Appare pertanto evidente la ritualità della costituzione in giudizio del Comune intimato i considerazione della citata copertura statutaria.

Deve respingersi il primo motivo di ricorso con il quale viene dedotta l’incompetenza della Giunta Comunale ad adottare gli atti in questione, riservati alla competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.42 del d.legs. 267/00.

In particolare, con riferimento all’applicazione di tale norma, in giurisprudenza, con orientamento pressoché costante, si è affermato che “l'organo elettivo è chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale che si traducono in atti fondamentali di natura programmatoria o aventi elevato contenuto di indirizzo politico, tassativamente elencati, mentre la giunta ha una competenza residuale in quanto compie tutti gli atti non riservati dalla legge al consiglio o non ricadenti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o di altri organi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2007, n. 383; sez. V, 13 dicembre 2005, n. 7058).

Conseguentemente, si è affermata la competenza del consiglio comunale in materia di servizi pubblici esclusivamente in ordine all'organizzazione dei servizi stessi ed agli atti espressione della funzione di governo con esclusione di quelli gestionali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 maggio 2005, n. 2324); lo stesso è a dire in materia di appalti pubblici, dove la competenza consiliare si è fatta discendere dall'applicazione di un doppio criterio selettivo: essere la gara non attuativa di precedenti atti fondamentali (approvati dal consiglio) e non rientrare nella ordinaria amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2005, n. 5668); ovvero in materia di alienazioni ed acquisiti immobiliari, dove si è fatta rientrare nella competenza del consiglio l'approvazione dell'acquisto isolato di un immobile di interesse culturale gravato da prelazione (cfr. sez. IV, 24 giugno 2002, n. 3430).

Nella specie, con delibera n.37 del 14 maggio 2007, il Consiglio Comunale deliberava di “sdemanializzare e trasferire al patrimonio disponibile dell’ente il mercato coperto comunale, nonché di procedere all’alienazione degli immobili ivi indicati mediate asta pubblica, demandando al Servizio LL.PP. e Patrimonio la predisposizione degli atti necessari”.

Risulta pertanto evidente che il consiglio comunale ha manifestato la propria volontà politica alla sdemanializzazione ed alla successiva alienazione dei beni in questione, residuando alla giunta comunale meri poteri inerenti la determinazione concreta delle modalità amministrative e burocratiche conseguenti alla manifestazione della volontà già espressa, sicchè il soggetto che ha manifestato la volotnà alla vendita degli immobili in questione è il Consiglio Comunale e non già la Giunta.

Con il secondo motivo di gravame i ricorrenti deducono la violazione dell’art.42 del d.legs. 267/00 e della delibera di C.C. n.37/2007 - laddove il C.C. aveva fissato il prezzo di vendita dell’immobile- in quanto il Responsabile del Settore LL.PP e Patrimonio, nella qualità di responsabile del procedimento, con determina 867/2008, aveva ridotto del 20% il prezzo posto a base della procedura di alienazione.

Anche tale motivo non coglie nel segno.

In primo luogo, la delibera di C.C.n.36 del 14.5.2007 ha approvato il “regolamento per le alienazioni del patrimonio immobiliare” individuando nel Responsabile del Settore LL.PP e patrimonio il responsabile del procedimento di alienazione il soggetto competente “all’adozione di tutti gli atti della procedura contrattuale, all’indizione della gara approvandone il relativo bando, la lettera d’invito, lo schema di contratto”.

Inoltre, l’art.4 del medesimo regolamento stabilisce che “ i beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato a cura dell’ufficio tecnico Comunale mediante perizia di stima”.

A ciò aggiungasi che il responsabile del procedimento, con la determina 867/2008 ha giustificato la riduzione del prezzo di vendita in considerazione del fatto che le procedure di gara, precedentemente indette, erano andate deserte e che , pertanto, la decurtazione del prezzo da porre a basa di gara risultava necessaria al fine di poter attivare una nuova procedura di gara.

Quanto alla censura relativa alla mancanza dei testimoni durante la gara,del tutto irrilevante è la circostanza che i due funzionari comunali, presenti alle operazioni di gara, non fossero stati indicati come testimoni atteso che la presenza degli stessi concreta comunque la funzione prevista dal regolamento approvato dal C.C. con delibera n.36/2007.

Appare, invece, fondata la richiesta di indennizzo avanzata ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n 241 del 1990, introdotto dalla legge n 15 del 2005, la cui determinazione viene rimessa dai ricorrenti alla Sezione, il quale prevede che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole possa essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

Osserva il Collegio che il diritto all’indennizzo, scaturente da un provvedimento di revoca di un atto ad efficacia durevole ed incidente su rapporti negoziali, non presuppone la illegittimità del provvedimento amministrativo di revoca, ma il solo verificarsi della revoca per legittime ragioni di pubblico interesse.

L’assenza della previsione dell’indennizzo nella delibera di revoca non costituisce un vizio della volontà dell’Amministrazione ( che,in base al disposto legislativo,deve correttamente valutare la sopravvenienza di motivi di pubblico interesse ovvero il mutamento della situazione di fatto o ,sempre correttamente,modificare la originaria valutazione dell'interesse pubblico );il diritto all’indennizzo,in quanto elemento che non deve concorrere alla formazione della volontà dell’amministrazione (funzionale esclusivamente alla tutela dell’interesse pubblico specifico) consegue alla revoca.

Ai fini del riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla legge evidentemente rileva non la tempestività dell’azione impugnatoria (da qui l’irrilevanza delle relative eccezioni),ma la tempestiva tutela del relativo diritto,tempestività non discussa .

Nella specie, devono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per il riconoscimento , in capo ai ricorrenti, del diritto all’indennizzo previsto dall’art. 21 quinquies citato.

Con riferimento al quantum dello stesso, la norma citata prevede che :”Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico”.

Precisato che nella specie la revoca dell’atto amministrativo concessorio non è avvenuta a causa della riscontrata contrarietà dell’atto medesimo all’interesse pubblico ma, piuttosto, ad una diversa valutazione di quest’ultimo, sicchè non assume rilevanza l’elemento soggettivo dei ricorrenti, il Collegio ritiene che il quantum indennitario possa essere commisurato alla differenza, in ragione di una annualità, tra il canone annuale odiernamente richiesto ai ricorrenti (Euro 48.000,00 oltre E.4.800,00 per oneri condominiali) e quanto corrisposto dai medesimi a titolo di canone concessorio, con riferimento all’ultimo anno.Nel corso di un anno,infatti,i ricorrenti avranno la possibilità di sondare il mercato al fine di valutare comparativamente le varie soluzioni individuate.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto quanto all’azione impugnatoria ed accolto con riferimento alla richiesta dell’indennizzo.

Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.




In parte respinge ed in parte accoglie il ricorso di cui in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore

Gabriella Caprini, Referendario




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