Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 3 -2010 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Ordinanza 11 marzo 2010 n. 1185
Pres. A. Guida, est. M. Buonauro Gobbi (Avv.ti Andrea Abbamonte e Federico Tedeschini) c. Regione Lazio (Avv. Stefania
Ricci), Ministero dell’Interno (Avvocatura Generale dello Stato) e l’Ufficio Centrale
Circoscrizionale per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale
del Lazio 28-29 marzo 2010 presso il Tribunale di Viterbo (n.c.)


Elezioni Regionali – Indizione delle elezioni in caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale di oltre 120 giorni prima della naturale – Possibilità di presentare le liste con un numero di sottoscrizioni minime inferiore del 50% a quello ordinario ex art. 1.3 della L.n. 43/95 – Sussiste – Ragioni.

L’art. 1 della Legge 23 febbraio 1995 n. 43 rende possibile ridurre alla metà il numero minimo delle sottoscrizioni previsto per le elezioni regionali non soltanto in prima applicazione della legge, ma anche in tutti i casi di scioglimento anticipato dei consigli regionali di oltre centoventi giorni rispetto alla scadenza naturale e siffatta interpretazione della norma è conforme a una logica di favor giustificata dall’esigenza di garantire l’equo svolgimento delle competizioni elettorali, considerando che le organizzazioni politiche presenti sul territorio possono trovarsi impreparate all’atto di un’inattesa anticipazione della tornata elettorale, incontrando difficoltà nella raccolta delle firme ordinariamente necessarie alla presentazione delle liste (Nella fattispecie è stata giudicata illegittima l’esclusione della lista “Popolari Udeur” che era stata corredata da 871 sottoscrizioni, numero superiore al minimo richiesto di 500 ai sensi dell’art. 1, terzo comma, della L.n. 43/95).


Per visualizzare il testo del documento clicca qui

 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento