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n. 3 -2010 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Ordinanza 12 marzo 2010 n. 1180
Pres. De Leoni - Est. Ferrari
Sky Italia s.r.l. (Avv. ti G. F. Ferrari; O. Grandinetti) c/ AGCOM (Avv. Stato)


Elezioni – Campagna elettorale – Programmi di informazione – Disciplina sulla par condicio – Inapplicabilità

Va sospesa l’efficacia della delibera dell’AGCOM che estende ai programmi di informazione la disciplina sulla par condicio in campagna elettorale. Infatti, l’ art. 2, L. n. 28 del 2000 riguarda la “comunicazione politica radiotelevisiva” e non i “programmi di informazione”.


REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 2006 del 2010, proposto dalla

Sky Italia Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari, Ottavio Grandinetti, con domicilio eletto presso Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta, 142;

contro



Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di



Popolo della Liberta';

e con l'intervento di



ad opponendum:

 

Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, rappresentato e difeso dagli avv. Harald Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico, con domicilio eletto presso Harald Bonura in Roma, via Vittorio Emanuele II, 173;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,



in parte della delibera n.25/10/csp/2010: disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali (par condicio) - risarcimento danni - 23/bis.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, a conclusione di una prima delibazione propria della fase cautelare, risultano non sprovviste di fumus boni juris le censure dedotte avverso le delibere impugnate;
Ritenuto, in particolare, non sprovvista di fumus boni juris la censura dedotta avverso la predetta delibera nella parte in cui, in violazione dell’art. 2 L. 22 febbraio 2000 n. 28 e del distinguo operato, agli effetti del rispetto del principio della par condicio da parte delle emittenti private, dal giudice delle leggi fra “programmi di informazione” e “comunicazione politica radiotelevisiva”, con conseguente illegittimità dell’applicazione ai primi della disciplina dettata per la seconda;
Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,
Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l’effetto, sospende in parte qua le delibere impugnate. Fissa l’udienza di merito alla data del 6 maggio 2010.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Maria Luisa De Leoni, Presidente FF
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
Rosa Perna, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2010





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