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L’art.1, co. 3 della L n. 43 del 1995 laddove prevede espressamente la riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni previsto per le liste regionali, in caso di scioglimento del consiglio regionale anticipato di oltre 120 giorni, trova applicazione sia con riferimento alle prime elezioni regionali successive alla sua entrata in vigore, sia in ogni altro caso di scioglimento anticipato di oltre 120 giorni. Pertanto tale norma va applicata anche alle elezioni regionali del Lazio con la conseguenza che è sufficiente la raccolta di più di 1000 sottoscrizioni, anziché di 2000, per la presentazione delle liste.
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